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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1781/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva dichiarati colpevoli per rapina e tentate estorsioni. Le censure principali erano: 1) vizi di rito relativi al giudizio immediato (presunta violazione dei termini e mancata motivazione sull'evidenza probatoria, con richiesta di nullità del decreto ex art. 456 c.p.p.); 2) contestata attendibilità/credibilità delle persone offese (contraddizioni nelle dichiarazioni e discrepanze con referti medici); 3) vizio di motivazione, in particolare rispetto alla qualificazione e al nesso probatorio tra reato-mezzo e reato-fine (tentata estorsione, capi 6 e 12); 4) per Okunmwedia, omessa notifica/traduzione del decreto di giudizio immediato al contumace e mancata valutazione di una prova (scritti dell'imputato). Le difese chiedevano l'annullamento della sentenza o, quanto meno, la rinnovazione del giudizio sui capi ritenuti viziati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Asukpoghodo nella sua interezza (con condanna al pagamento delle spese e ammenda di Euro 3.000 per colpa nella determinazione dell'inammissibilità). I ricorsi di Igbinovia e Okunmwedia sono stati ritenuti fondati solo con riferimento alla contestazione della tentata estorsione indicata al capo 6): la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a quel capo e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Per il resto i ricorsi di Igbinovia e Okunmwedia sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati. In sintesi: parziale annullamento e rinvio sui soli capi 6) per Igbinovia e Okunmwedia; conferma del resto della pronuncia e rigetto/inammissibilità per la maggior parte delle doglianze.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Rinvio alla nullità degli atti quando viene meno l'intervento dell'imputato; la Cassazione conferma che la deducibilità di nullità di questo tipo è possibile ma soggetta a termini e condizioni (es. mancata traduzione o mancata comparizione se non tempestivamente eccepita).

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Insieme all'art. 178 disciplina nullità relative all'intervento dell'imputato; la Corte ricorda che tali nullità restano sanate dalla comparizione se non tempestivamente eccepite.

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Norma sulla traduzione per imputati alloglotta; la Corte richiama la giurisprudenza che stabilisce la natura intermedia della nullità per mancata traduzione, sanabile dalla comparizione.

  • artt. 453, 454, 456 cod. proc. pen.

    Norme relative al giudizio immediato: l'art. 454 contiene il termine per la richiesta del PM (che non è perentorio), e l'art. 456 disciplina il decreto che dispone il giudizio immediato. La Cassazione chiarisce che la tardività della richiesta del PM non comporta automaticamente nullità del rito né la retrocessione del processo, salvo specifiche violazioni procedurali sull'intervento dell'imputato.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione della attendibilità e credibilità delle persone offese. La Corte ribadisce che la valutazione è questione di fatto e spetta al giudice di merito; l'assenza di riscontri esterni non impedisce la credibilità se il giudice fornisce motivazione coerente.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità dei motivi in cassazione; i censure generiche sulla motivazione (mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità) devono essere specifiche e non cumulabili in modo indifferenziato.

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Rinvio alla disciplina sull'assunzione di prove decisive in dibattimento; la Cassazione evidenzia che la mancata assunzione di prova decisiva può essere censurata solo nei casi tassativi previsti.

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Strumenti per le contestazioni al teste in dibattimento; la Corte segnala che le doglianze difensive che non documentano l'uso degli strumenti processuali previsti sono generiche.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Assoluzione per insufficienza di prova; la Corte osserva che l'assoluzione per mancata prova di partecipazione a sodalizio non è incompatibile con la responsabilità per singoli episodi delittuosi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che consente alla Corte di condannare alle spese e ad ammende in caso di inammissibilità del ricorso imputabile a colpa; applicata alla condanna di Asukpoghodo.

Massime di principio

  • La richiesta di giudizio immediato presentata tardivamente dal PM non invalida automaticamente il procedimento: il termine fissato dall'art. 454 c.p.p. non è perentorio e la tardività non comporta di per sé la nullità, salvo che non sia derivata una violazione procedimentale attinente all'intervento dell'imputato (es. assenza di valido interrogatorio o invito a comparire).
  • La valutazione della credibilità della persona offesa è essenzialmente un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione, salvo manifeste contraddizioni o insufficiente motivazione che emergano chiaramente dal testo della sentenza.
  • Le censure generiche sulla motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità) devono essere specificate e non possono essere cumulate indifferentemente: in cassazione occorre indicare punti precisi e travisamenti della prova per ottenere accoglimento.
  • La mancata traduzione o notifica di atti processuali per imputati alloglotta costituisce una nullità di tipo intermedio che può essere sanata dalla comparizione dell'imputato se la violazione non è tempestivamente eccepita.
  • Se la Corte territoriale omette di motivare specificamente su un capo (es. affermazione di responsabilità per tentata estorsione), tale omissione può giustificare l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio su quel solo capo.
  • In sede difensiva è fondamentale documentare e specificare il travisamento della prova o le contraddizioni decisive (indicare atti, deposizioni o atti di indagine) e utilizzare in dibattimento gli strumenti processuali (es. contestazioni al teste) per non rendere le doglianze generiche e inammissibili in cassazione.

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