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Sentenza

Sentenza del 01/12/2020 n. 2437 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n. 167/2020 IRAP - Presupposto - Stabile attività autonomamente organizzata - Onere della prova - Individuazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento IRAP (anno 2015, importo complessivo €713,59) per due motivi principali: 1) nullità della cartella per omessa o non provata notifica dell'atto presupposto (avviso/comunicazione di irregolarità del 7/4/2017), contestando la ricevuta di notifica prodotta dall'Amministrazione; 2) carenza del presupposto impositivo IRAP: il ricorrente, promotore finanziario, sostiene che la sua attività non è 'autonomamente organizzata' (assenza di dipendenti/collaboratori, uso solo di telefono e PC portatile, uso di locali messi a disposizione da terzi), e pertanto non soggetta ad IRAP ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 446/1997 e interpretazioni giurisprudenziali.

La decisione

La Commissione ha ritenuto che l'Amministrazione non abbia fornito prova idonea della regolare notifica dell'atto prodromico (la copia della ricevuta non riportava il numero dell'avviso), dichiarando il ricorso ammissibile. Sul merito ha ritenuto altresì non provata la sussistenza della 'stabile organizzazione' richiesta come presupposto IRAP per l'attività del ricorrente. Richiamando la giurisprudenza (Corte Cost. n.156/2001, Cass. n.15325/2013 e altre), la Commissione ha accolto il ricorso, annullando la cartella di pagamento, condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese in favore del ricorrente (€300,00) e compensando le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 446/1997

    L'IRAP ha come presupposto l'esercizio per professione abituale di un'attività di lavoro autonomo solo quando si tratti di attività autonomamente organizzata; quindi i professionisti senza organizzazione di capitale o di lavoro altrui non rientrano nella base imponibile.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Riferimento normativo usato dall'Amministrazione per sostenere la legittimità dell'atto/controllo cartolare e la modalità di invio della comunicazione di irregolarità; tuttavia l'esistenza della notifica va comunque provata.

  • art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)

    Richiamato dall'Amministrazione per sostenere che non sempre è necessario il contraddittorio preventivo nel controllo cartolare; la Commissione però valuta separatamente la prova della notifica e del presupposto impositivo.

  • Corte costituzionale, sent. n. 156/2001

    Principio che esclude dall'IRAP i professionisti che esercitano l'attività senza organizzazione di capitali o lavoro altrui; viene richiamata come orientamento decisivo per valutare il presupposto dell'imposta.

  • Cass., sent. n. 15325/2013

    Conferma che l'esercizio di attività di lavoro autonomo costituisce presupposto IRAP solo se svolta con autonoma organizzazione; sottolinea l'onere probatorio dell'ente impositore sulla sussistenza del presupposto.

Massime di principio

  • Onere della prova: l'ente impositore deve dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo (autonoma organizzazione). Se non prova la notifica dell'atto prodromico o l'esistenza della stabile organizzazione, l'accertamento è viziato.
  • Elementi che configurano l'autonoma organizzazione: responsabilità dell'organizzazione da parte del professionista (non essere inserito in struttura di terzi), impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e/o impiego non occasionale di lavoro altrui (dipendenti/collaboratori).
  • Prova della notifica: la documentazione di spedizione/riconsegna deve consentire di ricondurre inequivocabilmente la ricevuta all'atto notificato (es. riferimento al numero dell'avviso). In mancanza di tale prova la notifica può essere considerata non provata e l'atto successivo viziato.
  • Professionisti senza organizzazione: il mero utilizzo di strumenti minimi (telefono, PC portatile) e locali messi a disposizione da terzi, senza collaboratori, orienta verso l'esclusione dall'IRAP.
  • Contraddittorio preventivo e controlli cartolari: anche se in alcuni casi il controllo cartolare non richiede il contraddittorio preventivo, ciò non solleva l'Amministrazione dall'onere di provare la regolare notifica degli atti e la sussistenza del presupposto impositivo.
  • Prassi difensiva consigliata in caso simile: acquisire e documentare l'assenza di dipendenti/collaboratori, l'elenco e la misura degli strumenti utilizzati, contratti di uso locali, e contestare formalmente la notifica chiedendo all'Amministrazione la prova completa della spedizione e del numero dell'atto; se notifiche non provate, chiedere l'annullamento dell'atto e la condanna alle spese.

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