L.R. Umbria 14/2014
Ulteriori modificazioni della legge regionale 27/12/2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10/10/2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 07/12/2012, n. 213 ) e della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). Disposizioni transitorie per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria n. 14/2014 aggiorna la disciplina dei rendiconti annuali dei gruppi consiliari e dei conseguenti controlli Corte dei conti, interviene sulla legge sulle nomine regionali e detta una norma transitoria per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali fino al 21 novembre 2014. In parte si applica anche ai rendiconti 2013.
Modifiche alla disciplina dei rendiconti dei gruppi consiliari, alle nomine regionali e norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie locali
Modifiche alla disciplina dei gruppi consiliari e dei rendiconti
La legge regionale interviene sulla l.r. Umbria 28/2012, ridefinendo le regole sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari e sugli adempimenti successivi all’eventuale giudizio di non regolarità della Corte dei conti. Le disposizioni riguardano esclusivamente i gruppi consiliari dell’Assemblea legislativa umbra e l’impiego dei contributi assegnati ai sensi del titolo richiamato dalla stessa legge regionale.
Rendiconto annuale dei gruppi consiliari
Il rendiconto deve essere redatto da ciascun gruppo secondo il modello comune allegato alla legge e nel rispetto del d.l. 174/2012 e del disciplinare interno approvato dall’Ufficio di presidenza. Il Presidente del gruppo lo sottoscrive, attestando sotto la propria responsabilità la conformità delle spese alla legge.
Il rendiconto riguarda solo:
- l’impiego dei contributi attribuiti ai gruppi;
- gli eventuali interessi attivi maturati sul deposito di tali contributi.
Deve essere allegata la documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto, della quale l’originale va conservato secondo legge. Alla fine della legislatura, o in caso di estinzione del gruppo, una copia della documentazione allegata ai rendiconti annuali va consegnata all’archivio dell’Assemblea legislativa.
Il rendiconto annuale dell’anno precedente va trasmesso entro il 31 gennaio al Presidente dell’Assemblea legislativa, che lo invia entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, insieme alle risultanze dei controlli del Collegio dei revisori dei conti.
Rendiconto di fine legislatura o in caso di estinzione del gruppo
Alla fine della legislatura, e comunque in caso di estinzione del gruppo, il rendiconto copre il periodo dal 1° gennaio fino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea legislativa, oppure fino alla data di estinzione del gruppo.
Il cambio di denominazione del gruppo o la modifica della sua composizione non determinano estinzione del gruppo e non impongono la presentazione di un nuovo rendiconto per tale sola ragione.
Il rendiconto relativo alla fine legislatura o all’estinzione, con la documentazione allegata, deve essere trasmesso entro trenta giorni al Presidente dell’Assemblea legislativa, che lo inoltra alla Corte dei conti con le risultanze dei controlli del Collegio dei revisori. A tale rendiconto va allegato anche l’inventario dei beni mobili durevoli dei gruppi consiliari.
Conseguenze della non regolarità del rendiconto
Se la sezione regionale di controllo della Corte dei conti dichiara non regolare, anche solo in parte, il rendiconto, l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa adotta i provvedimenti necessari per adeguarsi alla deliberazione.
L’Ufficio di presidenza può disporre la restituzione, in tutto o in parte, delle somme ricevute dal gruppo, tenendo conto delle spese dichiarate irregolari e fissando un termine per il versamento. La richiesta è rivolta al Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto contestato.
Le somme restituite sono introitate nel bilancio dell’Assemblea legislativa. Se l’importo complessivo lo consente, e su richiesta del gruppo interessato, la restituzione può essere rateizzata con interessi legali; la rateizzazione non può superare due anni e, comunque, non può protrarsi oltre la fine della legislatura a cui si riferisce il controllo.
Le stesse regole si applicano anche se il rendiconto non viene trasmesso nei termini previsti.
Modifiche alla disciplina delle nomine regionali
La legge modifica la l.r. 11/1995 chiarendo che, tra gli incarichi e le nomine considerati dalla disciplina regionale, rientrano anche quelli in fondazioni, associazioni e comitati costituiti secondo il codice civile. Viene inoltre precisato che, ferma restando tale estensione, le disposizioni del comma 2 incidono sulle competenze indicate al comma 3.
Disposizione transitoria sul Consiglio delle Autonomie locali
Per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali, in attesa della legge regionale di riordino e comunque non oltre il 21 novembre 2014, il termine di novanta giorni previsto dalla l.r. 20/2008 è raddoppiato.
La norma transitoria si applica ai procedimenti di rinnovo conseguenti alle elezioni amministrative indicate dalla legge regionale sul CAL che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora conclusi.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
Per il 2014, gli oneri derivanti dalle operazioni di rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali, stimati in 5.000 euro, gravano sulle risorse stanziate nel bilancio di previsione 2014 per il funzionamento dell’Assemblea legislativa.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
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