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Legge

L.R. Umbria 11/2014

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea - Disciplina dell'attività internazionale della Regione

Normativa regionaleL.R. Umbria 11/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Disciplina le modalità con cui la Regione Umbria partecipa alla formazione e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea, alla verifica di sussidiarietà, agli aiuti di Stato, alla programmazione dei fondi UE e ai rapporti internazionali. Prevede sessione europea annuale, legge regionale europea, obblighi informativi tra Giunta e Assemblea e coordina le attività internazionali regionali.

Partecipazione della Regione Umbria alla normativa UE e rapporti internazionali

Partecipazione della Regione Umbria alla normativa e alle politiche dell’Unione europea

La legge disciplina, per la Regione Umbria, le modalità di partecipazione alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, nel quadro della legge statale n. 234/2012 e dello Statuto regionale. Il provvedimento organizza i rapporti tra Assemblea legislativa e Giunta, definisce strumenti di indirizzo e controllo e regola anche alcuni profili dell’attività internazionale regionale.

Finalità e principi generali

La Regione si impegna a rafforzare il ruolo dell’Unione europea, promuovere l’integrazione europea, diffondere le iniziative europee tra soggetti pubblici e privati e favorire la partecipazione a programmi e progetti europei. L’azione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi costituzionali e statali, in particolare attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, partecipazione democratica, trasparenza e leale collaborazione.

Cooperazione istituzionale e flussi informativi interni

La Regione partecipa alle sedi di concertazione e cooperazione con Unione europea, Stato e altre Regioni per rappresentare le proprie istanze. Assemblea legislativa e Giunta si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte, adottando ogni misura utile a garantire il raccordo tra strutture regionali.

La Giunta deve informare l’Assemblea con congruo anticipo sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione degli atti UE nelle materie regionali, così da consentire eventuali indirizzi dell’Assemblea e richieste di audizione presso le Commissioni competenti. In particolare, la Giunta riferisce su:

  • conseguenze e tempi di adeguamento derivanti da decisioni della Commissione europea o del Consiglio UE;
  • osservazioni inviate al Governo in assenza di intesa nei casi previsti dalla legge;
  • iter di formazione degli atti europei segnalati in sede nazionale e documenti di indirizzo politico;
  • risultati delle riunioni del Consiglio UE sui dossier su cui la Regione ha espresso posizione;
  • atti regionali di attuazione regolamentare o amministrativa di obblighi europei;
  • esecuzione di decisioni europee ed eventuali ricorsi;
  • oneri finanziari derivanti da attività di rilievo internazionale.

La Giunta rende inoltre note le informazioni ricevute dal Governo su procedure giurisdizionali e precontenziose, flussi finanziari con l’UE, lavori della sessione europea della Conferenza Stato-Regioni, agenda e risultati del Consiglio europeo e del Consiglio UE, atti di recepimento delle direttive nelle Regioni e stato di conformità dell’ordinamento interno.

L’Assemblea orienta le attività con atti di indirizzo rivolti alla Giunta. Se la Giunta non si conforma, il Presidente della Giunta o un assessore delegato deve riferire tempestivamente all’Assemblea con le motivazioni.

Nomina di rappresentanti regionali in organismi europei e internazionali

L’Assemblea è informata della designazione, da parte del Governo italiano, di componenti di Giunta o Assemblea in organismi europei in rappresentanza delle Regioni. L’informativa va resa nella prima seduta utile e comunque entro 20 giorni dalla nomina, indicando procedura, motivazioni, curricula ed eventuali incarichi. L’obbligo vale anche per designazioni tramite associazioni rappresentative delle autonomie regionali, compresi i membri del Comitato delle Regioni.

Dopo l’assunzione delle funzioni, le Commissioni consiliari possono chiedere l’audizione dei rappresentanti regionali.

Programmazione annuale europea e indirizzi regionali

Entro gennaio di ogni anno l’Assemblea esamina il programma di lavoro annuale della Commissione europea e approva un atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione della normativa UE. La Giunta ne riceve comunicazione dell’avvio dell’esame.

Entro marzo la Giunta presenta un rapporto sugli affari europei, che alimenta la sessione europea dell’Assemblea e contiene lo stato degli interventi cofinanziati dall’UE, le iniziative per l’anno in corso, le priorità politiche regionali, le posizioni sostenute in Conferenza Stato-Regioni, gli esiti nei lavori del Comitato delle Regioni e del CIAE, i bandi per programmi comunitari, i progetti regionali approvati e le eventuali procedure di infrazione per inadempienze imputabili alla Regione.

Partecipazione alla fase ascendente della normativa UE

La Regione formula osservazioni sui progetti di atti normativi UE, sugli atti preparatori e sulle modifiche, quando riguardano materie di competenza regionale. Le osservazioni devono essere trasmesse al Governo entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, con contestuale comunicazione a Camere, Conferenza delle Regioni e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative.

Per favorire una posizione unitaria:

  • Assemblea e Giunta definiscono d’intesa le osservazioni, salvo urgenza;
  • la Giunta può proporre entro 15 giorni all’Assemblea una deliberazione sulla posizione regionale;
  • la Commissione consiliare competente esamina e approva le osservazioni;
  • in mancanza di intesa per 10 giorni dalla proposta, la Giunta può comunque trasmettere le proprie osservazioni;
  • l’Assemblea può formulare osservazioni con risoluzione se manca la proposta della Giunta.

Il Presidente della Giunta può invitare la Conferenza Stato-Regioni a chiedere al Governo la riserva di esame in Consiglio UE e può richiedere la convocazione della Conferenza Stato-Regioni per raggiungere l’intesa prevista dalla legge statale. La Regione partecipa inoltre ai gruppi di lavoro nazionali sulla fase ascendente con rappresentanti individuati dal Presidente della Giunta.

Controllo del principio di sussidiarietà e dialogo politico

L’Assemblea può inviare alle Camere osservazioni sui progetti di atti legislativi UE o sulle proposte ex articolo 352 TFUE per verificare il rispetto del principio di sussidiarietà. Le osservazioni sono esaminate dalla Commissione consiliare competente, trasmesse in tempo utile per l’esame parlamentare e comunicate alla Giunta e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative.

La Giunta può segnalare all’Assemblea questioni di sussidiarietà.

Nel dialogo politico con le istituzioni UE, Assemblea e Giunta possono inviare alle Camere documenti utili alla definizione delle politiche europee, con le stesse modalità della fase ascendente. Tali documenti tengono conto anche delle osservazioni di province e comuni e sono trasmessi, oltre che all’altro organo regionale, a Camere, Governo e conferenze interistituzionali.

Sessione regionale europea e legge regionale europea

Entro aprile di ogni anno l’Assemblea è convocata in sessione europea per esaminare:

  • il disegno di legge regionale europea, se presentato;
  • il programma legislativo annuale della Commissione europea;
  • la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello UE, trasmessa entro il 15 gennaio;
  • il rapporto sugli affari europei.

Durante la sessione possono essere attivate consultazioni con enti locali, università, autonomie funzionali e parti sociali ed economiche. La sessione si conclude con una risoluzione che può contenere indirizzi alla Giunta e osservazioni su singoli atti del programma legislativo europeo.

La legge regionale europea è lo strumento per adeguare l’ordinamento regionale a quello europeo sulla base della verifica di conformità e degli indirizzi approvati nella sessione dell’anno precedente. Può:

  • recepire direttive e disporre l’attuazione dei regolamenti UE;
  • dare attuazione a sentenze della Corte di giustizia e decisioni della Commissione europea che impongano adeguamenti;
  • modificare o abrogare norme regionali conseguenti agli adempimenti europei o a procedure di infrazione;
  • individuare atti UE attuabili per via regolamentare o amministrativa, fissando principi e criteri direttivi.

Il disegno di legge europea è presentato entro marzo e deve indicare le direttive da attuare e quelle che non richiedono ulteriori atti perché direttamente applicabili, già conformi nell’ordinamento regionale o già attuate dallo Stato. Restano possibili specifiche misure di attuazione anche in altre leggi regionali, soprattutto se necessarie prima dell’entrata in vigore della legge europea.

Programmazione regionale cofinanziata e fondi europei

La Regione partecipa a piani, programmi e progetti promossi dall’Unione europea nelle proprie materie di competenza.

Per gli atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati dall’UE:

  • l’Assemblea approva gli indirizzi preliminari e le proposte della Giunta, incluse le modifiche sostanziali;
  • la deliberazione di approvazione deve intervenire entro 45 giorni dalla presentazione;
  • decorso il termine, la Giunta può comunque presentare gli atti per il negoziato con Governo e Commissione europea;
  • la Giunta informa l’Assemblea delle modifiche sostanziali approvate dalla Commissione europea;
  • la Giunta conduce il negoziato e riferisce tempestivamente sull’andamento e sull’esito;
  • la Giunta prende atto dell’approvazione finale della Commissione europea con propria deliberazione.

La Regione rende accessibili ai cittadini, tramite i propri sistemi informativi, tutte le informazioni relative ai bandi per l’assegnazione dei fondi europei.

Impugnazione di atti normativi UE e notifiche in materia di servizi e aiuti di Stato

Se ritiene illegittimo un atto normativo UE in materie di competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta può chiedere al Governo l’impugnazione davanti alla Corte di giustizia e sollecitarla in sede di Conferenza Stato-Regioni; può inoltre proporre ricorso ex articolo 263 TFUE contro atti UE, anche regolamentari, adottati nei confronti della Regione. Le richieste sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee e al Ministro degli affari esteri. L’Assemblea può chiedere al Presidente di attivarsi.

Per le discipline che subordinano l’accesso o l’esercizio di attività di servizi a nuovi requisiti, la Regione comunica alla Presidenza del Consiglio i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nei casi previsti dalla direttiva servizi. Le comunicazioni sono curate dalle strutture competenti della Giunta o dell’Assemblea a seconda della titolarità dell’atto.

Per gli aiuti di Stato, Assemblea e Giunta notificano alla Commissione europea i progetti di legge, regolamenti e atti amministrativi che istituiscono o modificano aiuti soggetti a notifica. È trasmessa anche una scheda sintetica alla Presidenza del Consiglio. Gli atti consiliari seguono il procedimento con proposta della Commissione competente e notifica su richiesta del Presidente dell’Assemblea. In caso di urgenza, l’Assemblea può approvare l’atto senza visto UE, ma la legge deve contenere una clausola di sospensione dell’efficacia fino alla comunicazione di compatibilità della Commissione. Se l’Assemblea modifica il progetto introducendo o cambiando aiuti di Stato, si applica la stessa disciplina. La Giunta può adottare atti analoghi per le proprie competenze.

Strutture regionali e relazioni con istituzioni europee

Uffici e strutture amministrative della Regione assicurano il collegamento tecnico, amministrativo e operativo con le istituzioni europee, svolgendo funzioni di:

  • informazione sulle iniziative normative della Commissione europea;
  • supporto a Presidente della Giunta, Presidente dell’Assemblea, Giunta, consiglieri e rappresentanti regionali;
  • raccordo con la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UE;
  • informazione e consulenza per enti, imprese e organismi pubblici e privati;
  • studi e approfondimenti sulla normativa europea;
  • coordinamento dei rapporti con istituzioni UE, enti locali, associazioni e altri organismi umbri per progetti e programmi europei;
  • formazione in affari europei ed europrogettazione;
  • ogni altra attività strumentale ai fini della legge.

La Regione promuove inoltre partenariati istituzionali e forme stabili di collaborazione con enti territoriali di altri Stati membri per interessi economici, culturali, sociali, sanitari, turistici e ambientali. L’Assemblea può finanziare con risorse proprie progetti di intervento coerenti con la legge, su proposta della Commissione competente e in raccordo con la Giunta.

Attività di rilievo internazionale e accordi

La Regione svolge attività internazionali nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e delle proprie competenze costituzionali. Tra queste rientrano accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, attuazione di accordi internazionali, cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario, promozione economica e culturale all’estero, sostegno alle comunità umbre nel mondo, cooperazione tra istituzioni locali e scambi universitari, scolastici e formativi.

La Giunta informa annualmente l’Assemblea sulle attività internazionali, in particolare sui partenariati promossi. Giunta e Assemblea possono avvalersi di professionalità specifiche nel rispetto della normativa vigente.

Gli accordi e le intese sono sottoscritti dalla Regione secondo le modalità della legge statale n. 131/2003; Comuni e Province comunicano alla Regione le proprie attività di mero rilievo internazionale.

Modifiche alla normativa regionale sulla programmazione

La legge interviene sulla disciplina regionale della programmazione e del bilancio inserendo, tra i contenuti della programmazione, l’indicazione degli strumenti di raccordo tra strategie regionali e politiche europee. Inoltre stabilisce che gli atti da presentare per il negoziato con Governo e Commissione europea siano approvati dall’Assemblea secondo le modalità della legislazione regionale in materia di partecipazione alla normativa e alle politiche UE.

Controllo sull’attuazione della legge

Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore, Giunta regionale e Commissione consiliare competente devono presentare all’Assemblea una relazione sull’attuazione della legge e delle procedure previste, con particolare riferimento alla partecipazione regionale alla formazione degli atti UE.

Abrogazioni, disposizioni transitorie e copertura finanziaria

La legge abroga integralmente la precedente disciplina del 2007 in materia di Unione europea e rapporti internazionali, limitatamente ai capi e agli articoli espressamente indicati.

In fase di prima applicazione, per la programmazione dei fondi comunitari 2014/2020, le proposte di programmi operativi regionali da presentare entro il 22 luglio 2014 sono approvate dalla Giunta in deroga alla regola generale, nel rispetto dello schema di orientamenti approvato dall’Assemblea. Per le successive modifiche sostanziali resta applicabile la disciplina ordinaria. La Giunta deve informare tempestivamente l’Assemblea sull’iter negoziale e, entro 30 giorni dalla decisione della Commissione europea, sull’approvazione dei programmi.

Per le finalità della legge, a decorrere dal 2015 la spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

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