L.R. Umbria 10/2014
Testo unico in materia di commercio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRiunisce e coordina la disciplina regionale umbra su commercio in sede fissa e su aree pubbliche, fiere, distretti del commercio, negozi storici, carburanti e relativi controlli/sanzioni. Molte disposizioni sono attuative e dipendono da regolamenti/atti della Giunta; varie norme transitorie erano collegate all’avvio del sistema nel 2014-2017.
Testo unico umbro sul commercio, fiere e carburanti
Testo unico in materia di commercio della Regione Umbria
Il provvedimento riordina la disciplina regionale umbra su commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, attività fieristiche e distribuzione dei carburanti. Fissa principi, competenze, procedure autorizzative, strumenti di programmazione e un apparato sanzionatorio, con numerose norme di attuazione demandate alla Giunta regionale.
Principi generali, finalità e riparto di funzioni
La Regione riconosce la libertà dell’attività commerciale entro i limiti dell’ordinamento e dei motivi imperativi di interesse generale. La disciplina mira a concorrenza, tutela dei consumatori, innovazione, commercio elettronico, salvaguardia dei centri storici, sostenibilità ambientale e valorizzazione delle PMI. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento; i Comuni esercitano le funzioni amministrative non riservate ad altri enti, vigilano e irrogano sanzioni; le Camere di commercio collaborano tramite convenzioni.
Ambito di applicazione e esclusioni
Rientrano nel testo unico commercio all’ingrosso e al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, attività fieristiche, distribuzione carburanti, somministrazione di alimenti e bevande e vendita di stampa. Restano escluse, tra le altre, farmacie che vendono solo prodotti farmaceutici, rivendite di generi di monopolio, vendita diretta degli imprenditori agricoli nei limiti previsti, agriturismo, attività turistiche ricettive nei limiti della somministrazione agli alloggiati, artigiani e industriali per la vendita di produzione propria in locali di produzione o adiacenti, opere dell’ingegno, beni del fallimento, e assaggi gratuiti promozionali.
Requisiti professionali, formazione e banca dati
L’esercizio delle attività commerciali e della somministrazione al pubblico richiede i requisiti dell’art. 71 del d.lgs. 59/2010. Il requisito professionale può essere acquisito con corso professionale ed esame; la Giunta disciplina corsi, aggiornamento e percorsi per il commercio non alimentare. È istituita una banca dati regionale delle attività commerciali, integrata con SUAPE e pubblicata anche come dato aperto; contiene l’elenco delle imprese e le informazioni sulla rete distributiva. È previsto anche l’Osservatorio regionale del commercio per monitoraggio e analisi.
Programmazione commerciale e urbanistica
La programmazione regionale si fonda sul Piano triennale di indirizzo strategico del commercio, approvato dalla Giunta e trasmesso all’Assemblea, con obiettivi, risorse, sostegno al digitale, tutela di centri commerciali naturali e negozi storici, criteri di monitoraggio e interventi anche per danni da opere pubbliche. La programmazione comunale deve tradurre i criteri regionali nei singoli territori, valutando assetto urbano, mobilità, traffico, ambiente, spazi pubblici e tutela di salute e beni culturali.
Sostenibilità e oneri per le grandi strutture
Per le grandi strutture di vendita è previsto un onere aggiuntivo a favore del Comune, fino al 20% degli oneri di urbanizzazione primaria, oppure la realizzazione di interventi ambientali/infrastrutturali alternativi. La disciplina si applica alle domande presentate dopo l’entrata in vigore del regolamento attuativo della Giunta.
Commercio in sede fissa: classificazioni e procedimenti
Gli esercizi sono classificati in vicinato, medie strutture M1-M3 e grandi strutture G1-G2, con soglie differenziate in base alla classe demografica del Comune. L’apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi di vicinato e M1 avvengono con SCIA; per M2 serve autorizzazione comunale con silenzio-assenso; per M3 e grandi strutture è prevista autorizzazione tramite conferenza di servizi con partecipazione di Regione, Provincia e Comune. Nei centri commerciali la struttura è considerata unitaria; anche in quel caso restano necessari i titoli per i singoli esercizi.
Aree tutelate, centri storici e limiti localizzativi
Nelle aree sottoposte a tutela per motivi imperativi di interesse generale, l’avvio delle attività di vendita è subordinato alla programmazione comunale e, per aperture/trasferimenti/ampliamenti, ad autorizzazione comunale. I Comuni possono imporre limiti di distanza, limiti orari, cautele sulle emissioni rumorose e divieti o limiti alla vendita di alcolici e contenitori di vetro, se giustificati da ragioni di interesse generale e non finalizzati a limitare la concorrenza. Nei centri storici e nelle aree QSV i Comuni possono favorire la permanenza di esercizi storici, vietare talune merceologie e promuovere politiche di rivitalizzazione.
Negozi storici e distretti del commercio
Sono “negozi storici” gli esercizi al dettaglio o di somministrazione riconosciuti dal Comune perché attivi da almeno 50 anni nello stesso locale/area e caratterizzati da elementi storici, artistici o tradizionali. La Giunta definisce requisiti e procedure di riconoscimento. È inoltre disciplinato il Distretto del commercio come partenariato pubblico-privato; i Distretti possono essere urbani o di sviluppo tra più Comuni, con accordo di partenariato, programma triennale, cabina di regia, manager e durata minima triennale.
Vendite straordinarie, orari e sanzioni nel commercio in sede fissa
Sono regolate vendite di liquidazione, promozionali e di fine stagione. Le liquidazioni vanno comunicate telematicamente al SUAPE almeno 5 giorni prima; la durata massima varia da 6 a 13 settimane secondo il motivo. Le vendite di fine stagione seguono periodi fissati dalla Giunta. Tutte le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione sono libere quanto agli orari, ma gli orari scelti e i prezzi devono essere esposti. Sono previste sanzioni amministrative, sospensione, chiusura, revoca e decadenza nei casi di abusivismo, mancato avvio, sospensione prolungata, violazioni gravi o reiterate.
Commercio su aree pubbliche: autorizzazioni e concessioni
Il commercio su aree pubbliche è esercitabile in forma itinerante o su posteggio. Per il posteggio serve autorizzazione comunale con concessione; per l’itinerante basta SCIA. La concessione ordinaria dura 12 anni, salvo diversa durata comunale non inferiore a 7 anni; per le fiere promozionali dura in linea di massima quanto la manifestazione. Sono previsti limiti al numero di concessioni per soggetto, regole sul subingresso, sulla rappresentanza, sulla regolarità contributiva e sulla partecipazione alle fiere/mercati.
Commercio su aree pubbliche: mercati, fiere, hobbisti e agricoli
La legge disciplina mercati permanenti, stagionali, straordinari, specializzati, mercati dell’usato, mercatini degli hobbisti e mercati riservati agli imprenditori agricoli. Gli hobbisti possono operare solo nei mercatini dedicati, con tesserino comunale, prezzo unitario massimo di 250 euro e massimo 12 manifestazioni annue in Umbria. I Comuni devono riordinare il settore, programmare nuove localizzazioni solo dopo riqualificazione dei mercati esistenti, e tenere conto di criteri urbanistici, igienico-sanitari, di accessibilità e di equilibrio territoriale. Sono previste sanzioni elevate per abusivismo e violazioni delle regole comunali.
Fiere, mostre ed esposizioni
Le manifestazioni fieristiche sono distinte in generali, specializzate, esposizioni e mostre-mercato. Sono classificate per rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale; per le manifestazioni di livello più alto e per quelle locali sono previsti iter di riconoscimento e inserimento nei calendari regionale o comunale entro termini prestabiliti. La Regione può riconoscere enti fieristici regionali e ne controlla attività e requisiti. Sono previste sanzioni per manifestazioni svolte in difformità dal calendario.
Distribuzione di carburanti: principi, impianti e competenze
La disciplina mira a razionalizzazione, qualità del servizio, concorrenza, contenimento dei prezzi e monitoraggio della rete. La Regione interviene sugli impianti autostradali; i Comuni sugli impianti della rete ordinaria e su varie autorizzazioni, modifiche, trasferimenti e sanzioni. La Giunta adotta regolamenti su indirizzi, tipologie, standard di qualità, procedure, agevolazioni per zone montane e Comuni svantaggiati.
Distribuzione di carburanti: localizzazione, modifiche, collaudo e orari
I nuovi impianti possono erogare benzina, gasolio, metano, GPL, idrogeno e ricarica elettrica, e devono rispettare requisiti su sicurezza, ambiente, servizi igienici, coperture e aree di sosta. Le modifiche agli impianti sono in parte soggette a SCIA e in parte ad autorizzazione; il collaudo è obbligatorio per i nuovi impianti e per le parti modificate soggette ad autorizzazione, con commissione tecnica e oneri a carico del richiedente. Gli impianti possono operare senza limiti di orario; sono previsti impianti senza gestore in self-service e discipline specifiche per sospensione, decadenza e smantellamento.
Monitoraggio, dati, vigilanza e finanziamento
La Regione e i Comuni alimentano la banca dati e l’Osservatorio per il monitoraggio di commercio, fiere e carburanti. La vigilanza è affidata a Regione e Comuni, con poteri di accesso e controllo. La legge individua coperture finanziarie sul bilancio 2014 e dispone che gli oneri successivi siano determinati annualmente con legge finanziaria regionale. Molte disposizioni richiedono regolamenti attuativi della Giunta, e le norme transitorie mantengono efficaci i regolamenti previgenti fino all’adozione dei nuovi.
Regime transitorio e misure emergenziali
Le norme regolamentari attuative dovevano essere adottate entro 60 giorni dall’entrata in vigore, con applicazione provvisoria dei regolamenti regionali previgenti in quanto compatibili. La Giunta doveva stabilire anche le modalità della banca dati. Sono previste norme per la delocalizzazione di attività commerciali colpite da eventi calamitosi, con SCIA, requisiti di agibilità e successivo obbligo di rilocalizzazione entro 12 mesi dal recupero o ricostruzione dell’immobile originario.
Abrogazioni
Il testo unico abroga numerose leggi e regolamenti regionali previgenti in materia di commercio, fiere, aree pubbliche e carburanti, sostituendoli con la disciplina unificata qui riassunta.
Testo integrale
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