L.R. Umbria 16/2014
Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 , modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3 , modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 , abrogazione di leggi regionali vigenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge umbra disciplina agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali, definendone requisiti, attività consentite, limiti, abilitazioni, elenchi regionali, SCIA, controlli e sanzioni. Prevede anche misure di sostegno all’agricoltura sociale e abroga la previgente normativa. Per i soggetti già autorizzati sono previsti regimi transitori e adeguamenti entro 12 mesi dai regolamenti attuativi.
Disciplina di agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale in Umbria
Disciplina di agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale in Umbria
La legge regionale dell’Umbria n. 16 del 7 agosto 2014 riordina la materia dell’agriturismo, delle fattorie didattiche e dell’agricoltura sociale/fattorie sociali. Definisce attività, requisiti, procedure amministrative, controlli e sanzioni, sostituendo la previgente disciplina regionale.
Finalità e ambito generale
Il provvedimento sostiene l’agricoltura e la sua diversificazione attraverso forme di ospitalità e servizi connessi all’azienda agricola. Mira a valorizzare il territorio rurale, favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, promuovere multifunzionalità, filiera corta, educazione alimentare, vendita diretta e recupero del patrimonio edilizio rurale. Riconosce inoltre l’agricoltura sociale come strumento per offrire servizi culturali, educativi, assistenziali, riabilitativi, terapeutici, formativi e occupazionali.
Agriturismo: definizione, soggetti e attività consentite
L’attività agrituristica consiste in ricezione e ospitalità svolte da imprenditori agricoli, anche in forma societaria o associata, mediante l’utilizzazione della propria azienda in connessione con coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento.
Possono esercitarla solo gli imprenditori agricoli:
- in possesso del certificato di abilitazione;
- iscritti nell’elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati;
- che abbiano presentato la SCIA al Comune competente.
Le attività agrituristiche comprendono:
- ospitalità in alloggi o aree aperte per campeggiatori;
- somministrazione di pasti e bevande, inclusa la prima colazione, con prodotti propri e di aziende agricole della zona;
- degustazione di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini;
- attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, anche esterne ai fondi aziendali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
Sono previsti criteri di prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica, da valutare soprattutto in base al tempo-lavoro annuale. La prevalenza è comunque presunta quando l’accoglienza e la somministrazione interessano non più di dieci ospiti.
Locali, strutture e limiti dell’agriturismo
Per l’agriturismo possono essere usati solo edifici già esistenti nel fondo, gli ampliamenti consentiti dalla normativa urbanistica regionale e le opere pertinenziali. Gli immobili sono assimilati a fabbricati rurali e considerati beni strumentali dell’azienda.
L’attività può svolgersi in edifici agricoli, in civili abitazioni o nei locali dell’abitazione principale dell’imprenditore ubicata nel fondo. Se il fondo è privo di fabbricati, l’attività può svolgersi anche in edifici fuori dal fondo, ma nel medesimo comune o in comune limitrofo, in località abitate con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. In località sopra i 1.000 metri è ammesso l’uso di ulteriori edifici nella disponibilità dell’imprenditore all’interno della stessa località.
Negli edifici agrituristici non possono essere esercitate altre forme di ricettività turistica.
Somministrazione, prodotti e connessione con l’attività agricola
La somministrazione di pasti e bevande deve rispettare limiti percentuali sul valore dei prodotti impiegati:
- almeno 30% di prodotti propri;
- almeno 55% di prodotti regionali umbri, con preferenza per biologici, tipici e con marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o tra i prodotti agroalimentari tradizionali;
- fino al 15% di prodotti di altra provenienza solo se alcuni prodotti regionali siano oggettivamente indisponibili.
Deve essere indicata agli ospiti l’origine dei prodotti.
Le attività ricreative e culturali sono autonomamente svolgibili solo se connesse in modo oggettivo all’attività agricola e alle risorse aziendali; se tale connessione manca, restano solo servizi accessori riservati agli ospiti e non possono generare corrispettivo autonomo.
Norme igienico-sanitarie e accessibilità per l’agriturismo
I requisiti igienico-sanitari sono stabiliti da regolamento regionale, che deve tener conto delle caratteristiche rurali e della temporaneità dell’attività. Per l’alloggio fino a dieci posti letto è sufficiente il requisito dell’agibilità o abitabilità previsto dalla normativa previgente al DPR 380/2001.
Per la preparazione di pasti fino a dieci persone può essere usata la cucina domestica. Per alimenti, bevande e macellazione si applica la normativa europea del cosiddetto “Pacchetto igiene” e la relativa normativa statale e regionale di attuazione.
Gli edifici devono essere resi accessibili con opere compatibili con la ruralità. Nelle nuove attività o ristrutturazioni deve essere garantita l’accessibilità ad almeno una camera con bagno e alla sala ristorazione/degustazione con relativo bagno. Le strutture già in esercizio al momento dell’entrata in vigore della legge possono ottenere deroga se l’abbattimento delle barriere è tecnicamente impossibile.
Aree attrezzate per campeggiatori in agriturismo
Se nel fondo non esistono fabbricati destinabili ad alloggio, è consentita un’area attrezzata con massimo sei piazzole, elevabili a dieci nelle aziende in forma associata. Se il recupero dei fabbricati rurali non consente il massimo dei posti letto, è possibile comunque l’area attrezzata fino a sei piazzole.
Le piazzole devono avere approvvigionamento idrico, smaltimento liquami e rifiuti, servizi igienici separati e conformi ai requisiti minimi per campeggi a una stella della normativa turistica regionale. Devono essere accessibili anche alle persone con disabilità. Ogni piazzola non può superare 40 mq, non può essere pavimentata e l’ombreggiamento deve avvenire solo con vegetazione.
Abilitazione, elenchi e denominazione per l’agriturismo
L’abilitazione è rilasciata dall’unione speciale di comuni competente. Il certificato indica attività consentite, dati dell’imprenditore, del fondo e degli edifici, nonché il numero massimo di posti tavola e letto.
L’imprenditore deve comunicare ogni variazione dei dati entro 30 giorni. Le unioni speciali di comuni verificano ogni tre anni la permanenza dei requisiti.
È istituito l’elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all’agriturismo, con dati identificativi della struttura, dell’impresa, del fondo e delle attività autorizzate. Il mancato avvio entro tre anni dall’iscrizione comporta cancellazione, prorogabile di 12 mesi se sono in corso lavori di recupero o ristrutturazione.
La denominazione “agriturismo” è riservata ai soli soggetti abilitati e non può essere affiancata ad altre denominazioni riferibili ad attività commerciali o turistiche. La Giunta regionale definisce criteri di classificazione e regole su cartellonistica e comunicazione.
Fattorie didattiche: finalità e attività
Le fattorie didattiche sono attività svolte da imprenditori agricoli per offrire servizi di conoscenza del territorio rurale, dell’agricoltura, dei prodotti, dell’alimentazione consapevole, dei cicli biologici, dell’ambiente, del paesaggio e delle tradizioni rurali e culturali.
Possono esercitarle solo imprenditori agricoli:
- in possesso del certificato di abilitazione;
- iscritti all’elenco regionale delle fattorie didattiche;
- che abbiano presentato la SCIA.
Le attività devono svolgersi in forma organizzata, con adeguato numero di operatori, anche su una o più giornate, e possono prevedere pernottamento, pasti, bevande e degustazioni. Se la fattoria didattica è anche agriturismo, per pasti e degustazioni valgono i limiti dell’agriturismo.
Le attività sono rivolte a scolaresche o gruppi organizzati e, prima della visita, vanno concordati obiettivi educativi, programma, periodo di accoglienza, eventuale pernottamento, pasti e tariffa massima.
Locali, strutture e accessibilità per le fattorie didattiche
Sono utilizzabili solo edifici esistenti nel fondo, ampliamenti consentiti e opere pertinenziali. Gli immobili sono assimilati a fabbricati rurali e beni strumentali dell’azienda.
Le attività possono svolgersi in edifici agricoli, civili abitazioni o nell’abitazione principale dell’imprenditore nel fondo. Le fattorie didattiche devono disporre di attrezzature, locali coperti, arredi essenziali, spazi ristoro o per pasti al sacco, parcheggi e viabilità idonea.
Per il pernottamento valgono i requisiti previsti dalle tabelle della legge regionale sul turismo; è ammesso anche il pernottamento in area attrezzata fino a sei piazzole, con rinvio alle regole sugli agriturismi. L’accessibilità va garantita con opere compatibili con la ruralità. Le imprese agrituristiche che svolgono anche fattoria didattica possono usare i locali agrituristici oltre il limite di capacità ricettiva massima, previa comunicazione al Comune.
Operatori, abilitazione ed elenco delle fattorie didattiche
Le attività possono essere svolte solo da soggetti che abbiano conseguito l’attestato di idoneità rilasciato dalla Regione tramite procedimento di certificazione. Possono operare l’imprenditore, i familiari e chi presta lavoro o collaborazione/consulenza in azienda, purché in possesso dell’attestato.
È istituito un elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica.
L’imprenditore presenta domanda di abilitazione all’unione speciale di comuni competente; il certificato indica le attività esercitabili, i dati dell’impresa, del fondo e degli edifici. Ogni variazione va comunicata entro 30 giorni. Ogni tre anni l’unione speciale verifica il permanere dei requisiti.
È istituito l’elenco regionale delle imprese agricole abilitate alle fattorie didattiche. Il mancato avvio entro tre anni comporta cancellazione, prorogabile di 12 mesi in caso di lavori in corso. La denominazione “fattoria didattica” è riservata ai soli soggetti abilitati e non può essere abbinata ad altre denominazioni commerciali o turistiche.
Fattorie sociali e agricoltura sociale
L’agricoltura sociale comprende attività finalizzate a benefici inclusivi, percorsi abilitativi e riabilitativi, inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati o a rischio marginalizzazione, e sviluppo della coesione sociale.
Le attività possono essere svolte da:
- imprenditori agricoli, anche in forma societaria o associata;
- imprese sociali e soggetti del sistema dei servizi sociali, anche in forma associata con imprenditori agricoli, purché svolgano attività agricole.
Le fattorie sociali sono le attività di agricoltura sociale esercitate in connessione con l’attività agricola e mediante utilizzo prevalente delle risorse aziendali. Possono offrire inclusione socio-lavorativa, servizi sociali e socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi, oltre ad attività sociali a favore delle comunità locali.
Per esercitarle occorrono:
- certificato di abilitazione;
- iscrizione all’elenco regionale delle fattorie sociali;
- SCIA.
Le imprese devono inoltre essere autorizzate o accreditate per i servizi socio-assistenziali/socio-sanitari, oppure avere accordi di partenariato di almeno cinque anni con soggetti pubblici o del terzo settore autorizzati o accreditati. Al di fuori di tali limiti, possono ospitare gruppi solo per brevi periodi e con operatori socio-sanitari qualificati.
Locali, requisiti e operatori delle fattorie sociali
Anche per le fattorie sociali sono utilizzabili solo edifici già esistenti nel fondo, ampliamenti consentiti e opere pertinenziali. I locali devono rispettare i requisiti della normativa socio-assistenziale e socio-sanitaria e devono essere preventivamente autorizzati secondo tale normativa.
Gli immobili sono assimilati a fabbricati rurali e beni strumentali. L’attività può svolgersi in edifici agricoli, civili abitazioni o nell’abitazione principale dell’imprenditore; se il fondo è privo di fabbricati, è possibile usare edifici fuori fondo, nel medesimo comune o in comune limitrofo, in località abitate con popolazione non superiore a 3.000 abitanti.
Le fattorie sociali devono possedere anche i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi, igienico-sanitari, di ricettività, ospitalità e sicurezza previsti dalle normative di settore, incluso il testo unico sicurezza sul lavoro e la normativa regionale sugli OGM e sui prodotti biologici e tipici.
Le imprese agrituristiche che svolgono anche fattoria sociale possono utilizzare i locali agrituristici, previa comunicazione al Comune, oltre il limite di capacità ricettiva massima, per le attività del titolo e per ospitare destinatari delle prestazioni sociali e operatori.
Gli operatori socio-sanitari devono essere presenti e garantire il coordinamento delle attività. Se la fattoria sociale è autorizzata ai sensi della disciplina regionale dei servizi sociali, la presenza di operatori adeguati deve essere assicurata dall’azienda; negli accordi di partenariato tale obbligo grava sui partner.
Abilitazione, elenchi e denominazione per le fattorie sociali
L’abilitazione è rilasciata dall’unione speciale di comuni competente. Il certificato individua le attività consentite e i dati di impresa, fondo e immobili. Ogni variazione va comunicata entro 30 giorni e ogni tre anni va verificato il mantenimento dei requisiti.
È istituito l’elenco regionale delle imprese agricole abilitate alle fattorie sociali. Il mancato avvio entro tre anni comporta cancellazione, prorogabile di 12 mesi in caso di lavori in corso. La denominazione “fattoria sociale” è riservata ai soli soggetti abilitati e non può essere affiancata ad altre denominazioni commerciali o turistiche.
Interventi di sostegno all’agricoltura sociale
La Regione favorisce l’agricoltura sociale anche mediante:
- concessione, nel rispetto della normativa vigente, di beni del patrimonio regionale alle fattorie sociali;
- promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari provenienti dalle fattorie sociali, anche per il loro impiego nelle mense pubbliche, soprattutto scolastiche e sanitarie.
È prevista inoltre la promozione delle attività e dell’informazione sui prodotti, anche tramite piattaforme dedicate. I comuni, nell’assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli nei mercati, devono individuare modalità idonee a favorire la presenza e valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura sociale.
Disposizioni comuni, SCIA e vendita dei prodotti
Non possono esercitare le attività disciplinate dalla legge i soggetti privi dei requisiti richiesti dalla disciplina sull’agriturismo, salvo riabilitazione. Per la vendita dei prodotti si applica la disciplina statale sull’imprenditore agricolo e la vendita diretta.
Le procedure amministrative devono essere gestite esclusivamente con cooperazione applicativa o altre modalità telematiche. La Giunta regionale definisce le misure organizzative per trasmissione dati, monitoraggio e controlli.
Chi intende esercitare agriturismo, fattoria didattica o fattoria sociale, dopo l’iscrizione ai rispettivi elenchi, presenta SCIA al Comune competente, con indicazione anche degli estremi della polizza di responsabilità civile. Le variazioni dei dati dichiarati vanno comunicate entro 15 giorni. Il Comune trasmette poi un documento sintetico all’unione speciale di comuni e alla struttura regionale competente.
Studio, promozione e formazione
La Regione promuove azioni di studio, promozione e formazione per valorizzare queste attività, anche attraverso indagini sulla domanda e offerta, iniziative di sviluppo, comunicazione istituzionale, partecipazione a eventi di settore e a progetti nazionali o internazionali.
Sono promossi anche interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale per gli imprenditori agricoli interessati.
Regolamenti attuativi, vigilanza e controlli
La Giunta regionale deve adottare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, i regolamenti attuativi su modalità operative, requisiti, classificazione, cartellonistica, certificazione operatori, SCIA, vigilanza e iniziative in materia di fattorie sociali.
La vigilanza e il controllo sono attribuiti alle unioni speciali di comuni secondo la normativa sul turismo. Le unioni trasmettono ogni anno, entro il 31 gennaio, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni pecuniarie per varie violazioni, tra cui:
- mancata presentazione della SCIA, uso difforme delle strutture o mancato rispetto dei periodi di apertura/chiusura: da 3.000 a 10.000 euro, con chiusura immediata dell’esercizio;
- uso indebito delle denominazioni agriturismo/fattoria didattica/fattoria sociale: da 1.000 a 5.000 euro;
- superamento della capacità ricettiva dichiarata o alterazione permanente della struttura: da 1.000 a 4.000 euro;
- violazione dei limiti di prevalenza dell’attività agricola: da 3.000 a 10.000 euro;
- mancata comunicazione delle variazioni del certificato di abilitazione: da 3.000 a 10.000 euro;
- mancato rispetto dei limiti sui prodotti somministrati: da 1.000 a 4.000 euro;
- impiego di personale non conforme alle previsioni: da 500 a 3.000 euro;
- mancata o parziale utilizzazione delle strutture per le attività dichiarate: da 1.000 a 4.000 euro;
- mancata comunicazione delle variazioni dei dati nella SCIA: da 500 a 3.000 euro.
I proventi spettano alle unioni speciali di comuni che determinano e irrogano le sanzioni.
Regime transitorio e adeguamenti
I procedimenti già iniziati sulla base delle vecchie leggi regionali su agriturismo e fattorie didattiche sono portati a termine con la disciplina previgente, se non conclusi prima dell’entrata in vigore dei regolamenti attuativi.
Gli operatori già iscritti agli elenchi previgenti sono iscritti automaticamente nei nuovi elenchi; restano valide le autorizzazioni comunali e le eventuali DIA/SCIA già rilasciate. Restano validi anche gli attestati di idoneità già emessi per gli operatori di fattoria didattica.
Le aziende agrituristiche e le fattorie didattiche già in esercizio devono adeguarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore dei rispettivi regolamenti attuativi.
Fino all’approvazione dei regolamenti di organizzazione delle unioni speciali di comuni, alcune funzioni restano esercitate da comunità montane, province, comuni o dalla Regione, secondo le specifiche previsioni transitorie.
Per un periodo transitorio continuano ad applicarsi alcune norme delle leggi regionali previgenti fino all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi richiamati.
Abrogazioni e rinvii
La legge abroga la previgente disciplina regionale in materia di agriturismo e fattorie didattiche, il relativo regolamento di attuazione, oltre ad altre disposizioni collegate, salvi i casi espressamente mantenuti per il regime transitorio. Ogni rinvio contenuto in altre leggi regionali o atti a norme abrogate deve intendersi riferito, se compatibile, alle corrispondenti disposizioni della nuova legge.
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