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Legge

L.R. Umbria 15/2014

Ulteriori modificazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea).

Normativa regionaleL.R. Umbria 15/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria n. 15/2014 modifica la l.r. 17/1994 sui servizi di trasporto di persone non di linea, intervenendo sui requisiti soggettivi e su alcune previsioni procedurali. Le nuove regole si applicano anche ai procedimenti amministrativi già avviati ex art. 7 l.r. 17/1994 alla data di entrata in vigore, fissata al giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche ai requisiti e alle procedure per il trasporto pubblico non di linea

Modifiche alla disciplina regionale del trasporto pubblico non di linea

La legge regionale dell’Umbria n. 15 del 2014 interviene sulla legge regionale 14 giugno 1994, n. 17, che disciplina l’attuazione della legge n. 21 del 1992 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea. L’intervento è puntuale e riguarda soprattutto i requisiti soggettivi richiesti per l’esercizio dell’attività e l’applicazione delle nuove regole ai procedimenti già in corso.

Requisiti e condizioni per l’accesso all’attività

La modifica dell’articolo 6 della l.r. 17/1994 ridefinisce alcuni requisiti morali e soggettivi richiesti agli aspiranti operatori.

In particolare:

  • viene abrogata la lettera a) del comma 1;
  • la lettera b) è sostituita, precisando che il requisito non è soddisfatto da chi abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione per più di due anni complessivi per delitti non colposi, oppure da chi sia sottoposto con provvedimento esecutivo a misure di prevenzione previste dalla normativa vigente;
  • il requisito si considera comunque soddisfatto se è intervenuta la riabilitazione;
  • viene abrogata anche la lettera h) del comma 1.

Coordinamento della disciplina richiamata

La legge modifica anche l’articolo 4 della l.r. 17/1994, sostituendo il richiamo contenuto nella lettera b) del comma 1. La disciplina aggiornata coordina così il testo regionale con le nuove previsioni sui requisiti soggettivi contenute nell’articolo 6.

Decorrenza ed efficacia nel tempo

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le modifiche agli articoli 4 e 6 della l.r. 17/1994 si applicano anche ai procedimenti amministrativi già avviati ai sensi dell’articolo 7 della medesima legge alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15/2014.

Ambito territoriale e utilità attuale

La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Umbria e il settore del trasporto di persone mediante mezzi pubblici non di linea nel relativo ambito regionale. Non trattandosi di una misura con effetti limitati a un esercizio o a un evento ormai concluso, l’atto conserva utilità applicativa.

Testo integrale

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