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Legge

L.R. Umbria 12/2014

Modificazioni della legge regionale 20 novembre 2013, n. 28 (Ratifica dell'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche).

Normativa regionaleL.R. Umbria 12/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ratifica modifiche all’accordo tra Umbria e Marche sul riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche e aggiorna alcune regole su programmazione, nomine, attività e controlli. Prevede termini per la nomina degli organi e fa decorrere alcuni termini dall’ultima legge regionale di ratifica delle modifiche.

Modifiche alla ratifica dell’accordo Umbria-Marche sul riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale

Modifiche all’accordo Umbria-Marche sul riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale

La legge regionale dell’Umbria 18 luglio 2014, n. 12 interviene sulla disciplina già ratificata nel 2013 relativa al riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche. L’atto recepisce modifiche all’accordo tra le due Regioni e aggiorna alcuni profili organizzativi, procedurali e di raccordo istituzionale.

Oggetto e finalità dell’intervento

La legge ha la funzione di ratificare le modifiche contenute nell’allegato all’accordo tra Regione Umbria e Regione Marche, nel quadro delle competenze regionali previste dall’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dallo Statuto regionale. Le modifiche riguardano la disciplina del riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche.

Raccordo con la programmazione sanitaria e attività dell’Istituto

Le modifiche all’accordo precisano che i rispettivi Piani sanitari regionali devono disciplinare anche le modalità di raccordo tra l’Istituto e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie regionali di riferimento. Inoltre, per le finalità previste dall’articolo 3 dell’accordo, gli atti programmatori dell’Istituto che non rientrano nella disciplina dell’articolo 18 dell’accordo sono sottoposti all’esame della conferenza di servizi; la loro attuazione resta sospesa fino all’approvazione del verbale della conferenza da parte della Giunta regionale dell’Umbria.

Profilo normativo dell’attività dell’Istituto

La disciplina dell’accordo viene integrata per richiamare espressamente, con riferimento alla normativa europea e statale, anche il d.lgs. 270/1993. Viene inoltre precisato che l’Istituto svolge l’attività prevista dall’articolo 9 del d.lgs. 106/2012 nel rispetto delle modalità stabilite dallo stesso articolo.

Organi dell’Istituto e tempistiche di nomina

La legge stabilisce che il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti dell’Istituto devono essere nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali che recepiscono le modifiche dell’accordo. Entro 180 giorni dalla medesima data deve essere nominato anche il direttore generale.

Regole su approvazioni, intese e durata degli incarichi

Le modifiche all’accordo precisano che alcune nomine o designazioni devono avvenire secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, anziché direttamente dai rispettivi Consigli-Assemblee legislative. Per il rinnovo del direttore generale si introduce una durata non superiore a cinque anni. In altra parte dell’accordo si prevede che l’intesa tra le due Regioni avvenga sentito il Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del d.lgs. 106/2012, e che per alcune deliberazioni sia acquisita l’intesa anche con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Principi di riorganizzazione e limiti finanziari

Le modifiche all’accordo prevedono che l’Istituto operi nel rispetto dei principi di riorganizzazione di cui all’articolo 10 del d.lgs. 106/2012, senza determinare aggravio dei procedimenti amministrativi né aumento di spesa.

Decorrenza di termini e regime applicabile alle attività di controllo

La legge chiarisce che le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, della l.r. 28/2013, come modificate, non si applicano alle attività di controllo, che restano disciplinate dall’articolo 18 dell’accordo ratificato nel 2013. Inoltre, il termine previsto dall’articolo 19, comma 2, dell’accordo decorre dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica della modifica dell’allegato accordo.

Portata temporale e attualità della disciplina

L’atto opera come legge di modifica di una disciplina interregionale relativa all’Istituto zooprofilattico sperimentale. I termini più rilevanti sono collegati all’entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica delle modifiche. Non emerge, dal testo fornito, una scadenza finale dell’intera disciplina; tuttavia la materia riguarda un assetto organizzativo specifico dell’Istituto e l’efficacia pratica è legata al procedimento di recepimento e attuazione dell’accordo.

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