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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21999/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo: 1) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 516 c.p.p., per l'intervenuta modifica del capo di imputazione; 2) erroneo mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; 3) erroneo mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, il secondo aspecifico perché non confrontato con la motivazione puntuale della sentenza d'appello, e il terzo meramente reiterativo di una doglianza già proposta e disattesa in appello.

Norme richiamate

  • art. 516 c.p.p.

    La deduzione relativa alla modifica del capo di imputazione è stata ritenuta manifestamente infondata, sulla base della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 54 c.p.

    La censura sul mancato riconoscimento dello stato di necessità è stata giudicata aspecifica perché non si confrontava con le ragioni già esposte dalla Corte di appello per escludere l'esimente.

  • art. 131-bis c.p.

    La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta reiterativa di un motivo già esaminato e respinto in appello con argomentazioni corrette.

  • cod. proc. pen.

    L'ordinanza dà atto della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e della conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • È aspecifico il motivo che deduce il mancato riconoscimento di una causa di giustificazione ma non si confronta con la ratio decidendi sviluppata dal giudice di merito per escluderla.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati, aspecifici o meramente reiterativi rispetto alle doglianze già dedotte nei gradi di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di giustificazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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