Cassazione Penale, Ordinanza n. 21999/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo: 1) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 516 c.p.p., per l'intervenuta modifica del capo di imputazione; 2) erroneo mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; 3) erroneo mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, il secondo aspecifico perché non confrontato con la motivazione puntuale della sentenza d'appello, e il terzo meramente reiterativo di una doglianza già proposta e disattesa in appello.
Norme richiamate
art. 516 c.p.p.
La deduzione relativa alla modifica del capo di imputazione è stata ritenuta manifestamente infondata, sulla base della motivazione della sentenza impugnata.
art. 54 c.p.
La censura sul mancato riconoscimento dello stato di necessità è stata giudicata aspecifica perché non si confrontava con le ragioni già esposte dalla Corte di appello per escludere l'esimente.
art. 131-bis c.p.
La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta reiterativa di un motivo già esaminato e respinto in appello con argomentazioni corrette.
cod. proc. pen.
L'ordinanza dà atto della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e della conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- È aspecifico il motivo che deduce il mancato riconoscimento di una causa di giustificazione ma non si confronta con la ratio decidendi sviluppata dal giudice di merito per escluderla.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati, aspecifici o meramente reiterativi rispetto alle doglianze già dedotte nei gradi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21929/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21930/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21931/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21932/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21933/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21934/2025 del 11/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →