Sentenza del 22/02/2017 n. 802 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione controlli- Avviso di accertamento - Ricorso - Autotutela - Interruzione termini per la proposizione del ricorso - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto tardivo, poiché l’istanza di autotutela non interrompe né sospende il termine per la proposizione del ricorso. Il contribuente deve quindi impugnare l’avviso entro il termine ordinario, senza poter attendere l’esito dell’autotutela.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità che la presentazione di un’istanza di autotutela interrompa o sospenda il termine per proporre ricorso contro un avviso di accertamento. È stato stabilito che l’autotutela costituisce un procedimento amministrativo distinto e non incide sul termine processuale previsto dall’art. 21 del d.lgs. 546/1992 per impugnare l’atto tributario.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. 546/1992
La norma disciplina il termine per proporre ricorso contro gli atti tributari impugnabili. Tale termine non viene interrotto né sospeso dalla presentazione di un’istanza di autotutela.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza di autotutela non sostituisce il ricorso giurisdizionale e non consente di differirne la proposizione.
- Il contribuente deve rispettare autonomamente il termine previsto dall’art. 21 del d.lgs. 546/1992, anche se l’amministrazione finanziaria sta esaminando una richiesta di annullamento in autotutela.
- Per evitare la decadenza, è prudente proporre il ricorso entro il termine di legge, salvo che intervengano specifiche cause legali di sospensione o proroga.
- L’eventuale accoglimento dell’autotutela può rendere inutile il giudizio, ma la sola presentazione dell’istanza non tutela il contribuente contro la scadenza del termine processuale.
- Il principio è coerente con Cass. n. 9034/2015 e Cass. n. 26814/2014.
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