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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22656/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Giudice di Pace che lo condannava per la violazione dell'art. 14, commi 5-bis e ter, del d.lgs. n. 286/1998. I motivi di ricorso erano: (1) violazione delle norme sul giudizio orale per mancata rinnovazione delle prove orali già assunte prima dell'annullamento della sentenza, e diniego di acquisizione di un teste ai sensi dell'art. 507 c.p.p. rilevante per dimostrare un giustificato motivo (impossibilità economica) per non lasciare il territorio; (2) nullità dell'ordinanza di rigetto delle richieste probatorie per presunta irrilevanza delle prove richieste, in violazione degli artt. 190 e 495 c.p.p., nonostante fossero dirette a provare le circostanze che giustificavano la permanenza dello straniero; (3) carente motivazione rispetto alla richiesta di applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, rispetto alla quale la sentenza di annullamento aveva indicato che il giudice del rinvio avrebbe dovuto pronunciarsi in caso di accertata responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo profilo (dovere di rinnovare tutte le prove orali in caso di rinvio) manifestamente infondato: la rinnovazione ex art. 603, comma 3-bis c.p.p. opera solo se vi è stato ribaltamento di una pronuncia assolutoria, non in caso di annullamento di condanna. Tuttavia la Corte ha accolto la censura relativa al diniego di acquisire la prova testimoniale richiesta e al rigetto delle richieste di prova, ritenendo la decisione del Giudice di Pace contraddittoria perché, pur riconoscendo l'importanza di circostanze tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'allontanamento (giustificati motivi), aveva ritenuto superflua la prova diretta a dimostrarle. Il terzo motivo è stato assorbito (la questione dovrà essere esaminata dal giudice di rinvio). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Giudice di Pace di Roma per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5-bis e 5-ter

    Norma che disciplina il reato contestato relativo alla permanenza illegale sul territorio nonostante ordine di espulsione; è il fatto di reato addebitato al ricorrente.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c)

    Consente il ricorso per cassazione per motivi relativi alla violazione di norme di diritto e vizi di motivazione; è la norma formale invocata per i motivi di impugnazione.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Consente il ricorso per cassazione per motivi relativi a carenza o contraddittorietà della motivazione; invocata rispetto alla mancata decisione sul punto relativo all'art. 34 d.lgs. 274/2000.

  • codice di procedura penale, art. 627, comma 2

    Richiamato nel motivo relativo alla rinnovazione dell'istruttoria; concerne le regole sul giudizio dopo annullamento e sull'acquisizione delle prove.

  • codice di procedura penale, art. 525, comma 2

    Norma procedurale richiamata in relazione ai poteri del giudice di rinvio e alla rinnovazione del dibattimento.

  • codice di procedura penale, art. 507

    Regola l'assunzione delle prove testimoniali e la richiesta di esame di testimoni; qui invocata per la richiesta formulata dalla difesa di sentire un nuovo teste rilevante per provare l'impossibilità economica di allontanarsi.

  • codice di procedura penale, art. 603, comma 3-bis

    Stabilisce che la rinnovazione dell'esame delle prove dichiarative è necessaria quando vi è stato ribaltamento di una pronuncia assolutoria; la Corte ha rilevato che tale requisito non sussiste nel caso di annullamento di una condanna.

  • codice di procedura penale, art. 190, comma 1

    Principio di rilevanza della prova; invocato dal ricorrente per censurare l'esclusione della prova ritenuta rilevante dal difensore.

  • codice di procedura penale, art. 495, comma 1

    Norma sulle modalità di costituzione e ammissione delle prove nel dibattimento; citata per sostenere la nullità dell'ordinanza di rigetto delle richieste probatorie.

  • d.lgs. n. 274 del 2000, art. 34

    Norma richiamata nella richiesta difensiva (possibile disciplina di causa di non punibilita' o attenuante amministrativa); la Corte ha ritenuto la questione assorbita e demandata al giudice di rinvio qualora si accerti la responsabilità dell'imputato.

  • disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173

    Richiede i limiti di cui al riesame in Cassazione; invocato per la delimitazione dell'oggetto del ricorso.

Massime di principio

  • La rinnovazione generalizzata delle prove orali dopo annullamento della sentenza non è obbligatoria: essa è necessaria quando l'annullamento riguarda una pronuncia assolutoria ribaltata; in caso di annullamento di una condanna il giudice di rinvio non è automaticamente tenuto a ripetere tutte le prove dichiarative.
  • Se una prova è diretta a dimostrare circostanze che possono escludere il fatto di reato (es. giustificato motivo per la permanenza nel territorio), il giudice non può dichiararla irrilevante in modo contraddittorio rispetto ai principi che riconoscono rilievo a tali circostanze; il rigetto immotivato o contraddittorio delle richieste probatorie può determinare l'annullamento della sentenza.
  • Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il giudice di rinvio deve riesaminare non solo il profilo espressamente censurato ma anche le questioni che derivano dalla sua rivalutazione in un rapporto di interferenza progressiva; questioni 'assorbite' dalla Cassazione devono essere comunque affrontate dal giudice di rinvio.
  • La mancata pronuncia su una richiesta difensiva rilevante può essere considerata motivo di censura se la questione era stata specificamente rimessa al giudice di rinvio dalla precedente pronuncia di annullamento.
  • Nei casi che coinvolgono motivi che giustificano la permanenza di uno straniero sul territorio (es. impossibilità economica), il giudice deve permettere l'acquisizione di prove adeguate e motivare in maniera coerente la loro ammissione o esclusione; l'assenza di una valutazione logica e non contraddittoria può compromettere la decisione.

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