Sentenza n. 535/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento quanto al ricorso principale - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, quanto al ricorso per motivi - della Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 2426/A1400A del 14 dicembre 2022, pubblicata in data 14 dicembre 2022 sul sito web della medesima Regione Piemonte ed avente ad oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015 ", con la quale: (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale del Piemonte per gli anni 2015-2018; (ii) si è disposto il pagamento da parte di DAS della somma di Euro 125.061,70, a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalla ricorrente; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, nonché delle deliberazioni degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ivi inclusi i seguenti: deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell’AOU Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell’ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell’ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell’ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell’ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell’ASL CN1 ;deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell’ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell’ASL VC; deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell’ASL VCO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sul superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida per il ripiano, determinazione della Regione Piemonte di quantificazione del payback e atti di validazione del fatturato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato gli atti statali e regionali relativi al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale che aveva quantificato in euro 125.061,70 la somma dovuta a titolo di payback e previsto, in caso di mancato pagamento, la compensazione con i crediti maturati dall'impresa. Dal testo della sentenza non risultano esposti analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso principale e nei motivi aggiunti. Nel corso del giudizio l'impresa ha dichiarato di avere pagato tutti i crediti richiesti dalle Regioni e dalle Province autonome e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Pur rilevando che il pagamento delle somme avrebbe potuto essere riferito, secondo il tenore letterale della legge richiamata dall'istanza, alla cessazione della materia del contendere, il Collegio ha qualificato la situazione come improcedibilità: il pagamento ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione, ma il bene della vita conseguito consiste nel pagamento delle somme dovute in misura ridotta, mentre l'azione era diretta all'eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di improcedibilità conseguente al venir meno dell'interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'intestazione della sentenza, senza ulteriore interpretazione nel merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, senza ulteriore interpretazione nel merito.
Massime di principio
- Quando il ricorrente, nel corso del giudizio, consegue il pagamento di somme in misura ridotta previsto dalla normativa sopravvenuta o applicabile, ciò non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere: se il bene della vita conseguito è diverso dall'eliminazione degli atti impugnati, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando, per effetto di fatti intervenuti durante il giudizio, il ricorrente non può più ottenere, attraverso la decisione giurisdizionale, l'utilità concreta cui l'impugnazione era originariamente diretta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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