Cassazione Penale, Sentenza n. 08118/2026 del 02/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, su appello dell'imputato, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e rideterminato la pena sostituendola poi con una multa di 4.000 euro. Il ricorrente deduceva: 1) omissione di motivazione su specifiche richieste istruttorie contenute nell'atto di appello; 2) violazione del divieto di reformatio in peius e dell'art. 442 c.p.p. (riduzione per scelta del rito); 3) violazione dell'art. 545-bis c.p.p. e dell'art. 25 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata esclusivamente in relazione alla determinazione della pena. Ha rilevato un contrasto tra dispositivo (2 mesi e 20 giorni) e motivazione (2 mesi e 10 giorni), e la violazione del divieto di reformatio in peius per non avere il giudice d'appello applicato la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p. per la scelta del rito abbreviato. La Corte ha ritenuto che la pena effettivamente voluta dal giudice fosse 2 mesi e 20 giorni (80 giorni) e che su tale pena dovesse essere ulteriormente operata la riduzione di un terzo, pervenendo a 53 giorni, convertiti in multa secondo il criterio di 50 euro al giorno, pari a 2.650,00 euro. Gli altri motivi (in particolare il primo e il terzo) sono stati dichiarati inammissibili. Non è stata imposta la condanna alle spese processuali al ricorrente.
Norme richiamate
artt. 477, 478 cod. pen.
Norme sostanziali del reato oggetto del processo; indicazione della fattispecie penalmente rilevante per cui è stata irrogata la pena.
art. 442, co. 1 e co. 3, cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di pena per la scelta del rito abbreviato (riduzione di un terzo); la Corte ha ritenuto che tale riduzione dovesse essere applicata anche dopo il riconoscimento dell'attenuante e prima della conversione in multa.
art. 597 cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non può peggiorare la posizione dell'imputato rispetto alla sentenza di primo grado quando l'appello è stato proposto dall'imputato. La Corte ha ritenuto violato tale divieto nella determinazione della pena.
art. 56 quater, L. n. 689 del 1981
Norma che consente la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e fissa il criterio di calcolo usato (nel caso 50 euro per ogni giorno di pena detentiva). La Corte ha applicato tale criterio per determinare l'importo della multa.
art. 621 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento limitato alla pena, di provvedere direttamente alla nuova determinazione della pena senza rinvio al giudice di merito. La Corte ha esercitato tale potere per fissare la multa a 2.650,00 euro.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse o per non essere stato adeguatamente illustrato; la Corte non ha effettuato un'applicazione sostanziale della norma nel provvedimento.
art. 25 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione a profili costituzionali, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile e non ha inciso sulla decisione.
Massime di principio
- In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza prevale il dispositivo come espressione immediata della volontà decisoria del giudice, salvo elementi certi che dimostrino l'errore del dispositivo.
- Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice d'appello di peggiorare la posizione dell'imputato rispetto alla sentenza di primo grado quando l'appello è stato proposto dall'imputato; occorre quindi applicare tutte le riduzioni spettanti (es. riduzione per rito) anche in sede di revisione della pena.
- La riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p. per il rito abbreviato va effettuata dopo l'applicazione delle attenuanti: va calcolata sulla pena risultante dall'applicazione delle circostanze attenuanti.
- La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria deve seguire i criteri di legge (es. 50 euro per giorno se applicato) e la Corte di legittimità può, quando ricorrono i presupposti, rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 621 c.p.p.
- I motivi di cassazione devono essere formulati con precisione: lamentele generiche circa omissioni o mancata valutazione di richieste istruttorie in sede di appello sono inammissibili se non specificate nei contenuti e nelle ragioni di diritto e di fatto.
- Se il ricorrente ottiene accoglimento solo parziale (es. sola correzione della pena) può essere comunque esclusa la condanna alle spese se non risulta completamente soccombente.
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