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Sentenza

Sentenza n. 543/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’aggiudicazione, numero atto 6968 – 2025, sottoscritta il 30/09/2025, avente ad oggetto il servizio di «Supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP (Project Management Consulting), dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai fini della realizzazione della fase B della nuova Diga foranea del Porto di Genova per un importo complessivo di € 17.763.548,85, IVA ed altri oneri esclusi»; - della nota prot-2025-0465600 del 2/10/2025, comunicata a mezzo p.e.c. e contenente un link non funzionante; - di tutti i verbali di gara: Prot-2025-0315647 del 26/06/2025; protProt-2025-0336663 del 08/07/2025 – Prot-2025-0339217 del 09/07/2025 - Prot-2025-0356804 del 21/07/2025 delle sedute riservate di verifica della documentazione amministrativa; Prot-2025-0361748 del 23/07/2025 di apertura pubblica delle offerte tecniche; Prot-2025-0370854 del 29/07/2025 - Prot-2025-0384773 del 06/08/2025 - Prot-2025-0387436 del 07/08/2025: sedute riservate della commissione giudicatrice; Prot-2025-0411334 del 28/08/2025 di apertura delle offerte economiche; Prot-2025-0413748 del 29/08/2025 e Prot-2025-0439988 del 17/09/2025: sedute riservate di analisi della documentazione economica e di verifica dell’anomalia; - della nota Prot-2025-0433821 del 12/09/2025 e della nota Prot-2025-0424242 del 05/09/2025; - del decreto n. 5466 -2025 di ammissione alla fase tecnica; - del decreto del Direttore Generale Centrale n. 5208 del 11/07/2025 di nomina della Commissione Giudicatrice; - del decreto del Direttore Generale Centrale n. 4042 del 30/05/2025 con cui sono stati rettificati alcuni documenti di gara e contestualmente è stato prorogato il termine di presentazione delle offerte al 23/06/2025 ore 14:00; - del decreto del Direttore Generale Centrale n. 4435 del 13/06/2025 con cui sono stati rettificati il disciplinare di gara, la domanda di partecipazione ed il capitolato tecnico; - di tutti gli atti di gara (disciplinare, modello domanda di partecipazione, schema di contratto e progetto esecutivo), in particolare del disciplinare, in parte qua, artt. 16 e 18; - del decreto del Direttore Generale Centrale n. 3677 del 20/05/2025; - per quanto possa occorrere, della nota prot. AdSP n. 12508 del 6 marzo 2025; - di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso; e per la condanna dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della commessa controversa a favore del costituendo R.T.P., di cui fanno parte la mandataria e le mandanti ricorrenti, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex artt. 121, 122 e 123 c.p.a., e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà delle odierne ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 19 febbraio 2026 per l’annullamento: - della Convenzione ex art. 15, Legge n. 241/1990, datata 13/1/2026, stipulata dalla Struttura commissariale con Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con la quale sono state definite modalità di collaborazione tra le due Amministrazioni e individuate determinate professionalità di ADSP del Mar Ligure Occidentale per ricoprire specifiche attività e funzioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle affidate con l’appalto de quo; - del decreto commissariale D_2026_1 del 13/1/2026 di nomina di Regione Liguria quale soggetto attuatore \ stazione appaltante per la fase esecutiva dell’intervento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 30 marzo 2026 per l’annullamento: - dell’atto prot. 2093-2026 sottoscritto il 16.03.2026 con cui la Regione Liguria ha decretato l’esecuzione anticipata del servizio di Supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP (Project Management Consulting), dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiudicato con decreto n. 6968 – 2025 del 30/9/2025 con il RTP costituendo tra la BTP Infrastrutture S.p.A. (capogruppo mandataria) – Rogedil Srl - Thetis s.p.a. - Seacon srl - INTERPROGETTI S.r.l. (mandanti) fatte salve e dedotte le prestazioni nel contempo divenute impossibili per il decorso del tempo e per l’avvio dei lavori come sopra meglio evidenziato, con relativa nota di comunicazione; - di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso

Giustizia amministrativa202501364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del servizio di supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP, dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza per la realizzazione della fase B della nuova diga foranea del Porto di Genova, nonché gli atti della procedura e i successivi atti relativi all’esecuzione del servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi quarta nella procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha impugnato l’aggiudicazione in favore del raggruppamento BTP Infrastrutture e gli atti di gara, deducendo anzitutto la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 120 c.p.a. per la mancata comunicazione tempestiva e rituale della documentazione di gara tramite la piattaforma digitale, lamentando l’inaccessibilità dei link trasmessi dalla stazione appaltante. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione, sostenendo l’indeterminatezza della griglia di valutazione dell’offerta tecnica e l’illegittimità dell’attribuzione di un punteggio pari a zero. Ha contestato, infine, la valutazione delle offerte degli altri concorrenti e i punteggi attribuiti all’aggiudicataria, ritenuti irragionevoli in relazione alle esperienze pregresse, alle opere non collaudate e alle figure professionali indicate. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato la convenzione stipulata tra la struttura commissariale e l’Autorità di Sistema Portuale e il decreto di nomina della Regione Liguria quale soggetto attuatore e stazione appaltante per la fase esecutiva. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato l’atto di esecuzione anticipata del servizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, ritenendo infondate le censure di merito e prescindendo dall’esame della tempestività del ricorso e delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva, poiché il gravame era comunque infondato. La disciplina di gara, pur non particolarmente dettagliata, è stata ritenuta sufficientemente determinata: i criteri e sub-criteri indicavano gli elementi rilevanti e i descrittori circoscrivevano la discrezionalità della commissione, valorizzando in particolare esperienze relative a opere marittime comparabili, fondali argillosi e terreni coesivi. Il punteggio zero poteva essere attribuito anche al di fuori dell’ipotesi espressamente contemplata dal disciplinare, quale risultato del confronto a coppie e della preferenza accordata alle altre offerte; esso non equivaleva né a una sanzione né a un giudizio di inammissibilità dell’offerta. In ogni caso, anche seguendo la tesi della ricorrente, la prova di resistenza non sarebbe stata superata. Le contestazioni sui punteggi attribuiti agli altri concorrenti sono state respinte perché rientranti nella valutazione tecnico-discrezionale della commissione, sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il disciplinare valorizzava il valore del servizio prestato e le caratteristiche qualitative e tecniche delle esperienze, non il solo valore economico dell’opera. Non è risultato che la commissione avesse valutato opere non collaudate dell’aggiudicataria; inoltre, il criterio privilegiava la qualità e la presenza di problematiche geologiche, marittime, idrogeologiche e geotecniche, non il mero numero dei progetti. Anche i punteggi relativi alle figure professionali non sono stati ritenuti irragionevoli, poiché non emergevano inadeguatezze rispetto alla commessa e il punteggio preferenziale riguardava i componenti aggiuntivi. Il rigetto del ricorso introduttivo ha determinato l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, di entrambi i ricorsi per motivi aggiunti, aventi a oggetto atti successivi all’aggiudicazione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle amministrazioni resistenti e della controinteressata costituita, mentre le spese sono state compensate nei confronti di Rina Consulting s.p.a.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura è stata indetta come procedura aperta ai sensi della disposizione.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla valutazione delle offerte; la censura è stata respinta.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per la comunicazione e l’accesso alla documentazione di gara; il giudice ha ritenuto infondato il ricorso senza esaminare la questione della tempestività.

  • art. 120 c.p.a.

    È stato richiamato per il rito relativo alle controversie sulle procedure di affidamento; il ricorso è stato respinto nel merito.

  • artt. 121, 122 e 123 c.p.a.

    Sono stati indicati dalla ricorrente in relazione alla richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, domande divenute improcedibili per il rigetto dell’impugnazione principale.

  • art. 15 l. 241/1990

    È stato richiamato quale base della convenzione impugnata con i primi motivi aggiunti; l’impugnazione è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una griglia di valutazione non particolarmente analitica non è indeterminata quando criteri, sub-criteri e descrittori individuano gli elementi qualitativi rilevanti e orientano sufficientemente la discrezionalità della commissione.
  • Nel confronto a coppie, l’attribuzione di un punteggio pari a zero può esprimere la minore preferenza comparativa per un’offerta rispetto alle altre e non implica, di per sé, né l’inammissibilità dell’offerta né una valutazione di assoluta inadeguatezza della proposta.
  • La valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi appartengono alla discrezionalità tecnico-amministrativa della commissione e sono sindacabili dal giudice solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o palese travisamento dei fatti.
  • Quando la lex specialis valorizza le esperienze pregresse secondo profili qualitativi e tecnici determinati, la commissione non è tenuta a premiare automaticamente il concorrente che abbia indicato opere di maggiore valore economico o un maggior numero di progetti; rilevano gli elementi specificamente indicati dal disciplinare.
  • La censura sull’attribuzione dei punteggi deve superare la prova di resistenza: se, anche eliminando il punteggio contestato, l’offerta del ricorrente resterebbe comunque soccombente nel confronto concorrenziale, la doglianza non può condurre all’annullamento.
  • Il rigetto dell’impugnazione dell’aggiudicazione determina la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l’improcedibilità dei motivi aggiunti rivolti contro atti successivi all’aggiudicazione, quando il loro esame non potrebbe procurare alcuna utilità concreta al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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