Cassazione Penale, Ordinanza n. 27334/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'unico motivo si risolveva nella richiesta di una diversa lettura dei fatti e delle prove, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per furto aggravato in abitazione. In sede di legittimità il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione storica dei fatti e una diversa valutazione della rilevanza e dell'attendibilità delle prove. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.
Norme richiamate
art. 625 c.p.
richiamato indirettamente dalla qualificazione del fatto come furto aggravato in abitazione; il testo non specifica il numero del comma o della circostanza contestata.
art. 606 c.p.p.
il motivo di ricorso per vizio di motivazione viene dichiarato non deducibile in cassazione se mira soltanto a una diversa valutazione del fatto e delle prove.
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una nuova valutazione del merito, quando la censura si limiti a proporre una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa lettura delle prove.
- La sentenza di merito resiste al controllo di legittimità se la motivazione espone in modo logico e giuridicamente corretto le ragioni dell'affermazione di responsabilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27086/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27092/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27093/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27094/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27095/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27096/2025 del 24/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →