Ordinanza n. 421/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento n. 33 del 30 marzo 2026, con cui il dirigente dell’area tecnica del Comune di Brenzone sul Garda ha ordinato la demolizione di una tenda da sole posta a copertura di un terrazzo al primo piano di un immobile a destinazione commerciale (ristorante) di proprietà del soggetto ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, inerente o conseguente riguardante il medesimo procedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di una tenda da sole posta a copertura di un terrazzo al primo piano di un immobile commerciale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario ha impugnato l’ordine comunale di demolizione deducendo tre motivi di gravame, il cui contenuto specifico non è riportato nell’ordinanza. Il giudice rileva che le doglianze richiedono un approfondito esame, in particolare con riguardo alla qualificazione della natura dell’intervento edilizio consistente nella realizzazione o installazione della tenda da sole, anche alla luce delle difese dell’amministrazione e degli orientamenti giurisprudenziali emersi. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordine di demolizione. Ha ritenuto necessario rinviare al giudizio di merito l’approfondimento sulla qualificazione edilizia dell’intervento, non essendo possibile definire la questione nella fase cautelare. Ha ravvisato il periculum in mora nella gravità delle conseguenze derivanti dall’esecuzione immediata dell’ordine, soprattutto sotto il profilo economico. La sospensione è stata disposta per consentire la decisione della controversia re adhuc integra. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 18 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo; il giudice ha disposto la sospensione dell’atto impugnato in presenza della necessità di un approfondimento nel merito e del periculum in mora.
Massime di principio
- Quando la qualificazione giuridica di un intervento edilizio è controversa e richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare, il giudice può rinviare l’esame pieno alla fase di merito e sospendere provvisoriamente l’efficacia dell’ordine demolitorio.
- In presenza di un ordine di demolizione, il periculum in mora può essere ravvisato nella gravità delle conseguenze economiche derivanti dall’esecuzione immediata dell’atto, purché tali conseguenze siano concretamente rilevanti nel bilanciamento cautelare.
- La sospensione cautelare può essere disposta allo scopo di mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito, quando l’esecuzione dell’atto potrebbe pregiudicare irreversibilmente o significativamente l’utilità della futura pronuncia.
Come è indicizzato
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