Cassazione Civile, Ordinanza n. 20942/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una società cooperativa e da alcuni soci nei confronti del Comune, per l’omessa esecuzione di opere ritenute necessarie a consentire l’ingresso e l’uscita delle imbarcazioni dal porto, periodicamente ostacolato da insabbiamenti naturali. Gli attori assumevano che tale omissione comunale avesse danneggiato l’attività di pesca e le connesse attività commerciali svolte presso il porto. La Corte d’appello aveva confermato la responsabilità del Comune, riducendo però l’importo del risarcimento e liquidandolo in base alla differenza tra le perdite di esercizio degli anni precedenti e quelle del periodo oggetto di causa. In cassazione il Comune ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., sostenendo che mancasse il nesso causale tra la condotta omissiva e il danno patrimoniale, e che il criterio di liquidazione adottato fosse ipotetico e meramente probabilistico. I controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale con quattro motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su un bene giuridico diverso da quello domandato; violazione dell’art. 348-bis c.p.c. per mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello del Comune; violazione del giudicato per mancata estensione del giudicato alla rinuncia degli stipendi da parte dei soci; violazione degli artt. 1224 c.c. e 429 c.p.c. per mancata rivalutazione monetaria delle somme liquidate.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso incidentale dei controricorrenti. Ha ritenuto inammissibile il motivo del Comune perché, pur evocando l’art. 1223 c.c., esso mirava in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, censura non consentita in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. Ha inoltre respinto i motivi incidentali: non vi era violazione dell’art. 112 c.p.c. né inammissibilità dell’appello, perché la domanda originaria aveva ad oggetto il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla condotta omissiva del Comune e il riferimento agli stipendi rinunciati era solo un indice probatorio; il motivo sul giudicato era inammissibile per carenza di interesse; il motivo sulla rivalutazione monetaria era infondato, perché la liquidazione equitativa del danno extracontrattuale era stata effettuata a valori attuali, con gli interessi moratori deputati a compensare il ritardo nel pagamento. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza, con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
art. 1223 c.c.
La censura del ricorrente è stata ritenuta inammissibile perché diretta non contro l’interpretazione della norma, ma contro la ricostruzione in fatto del nesso causale e del danno operata dal giudice di merito.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il motivo formalmente prospettato come violazione di legge non può essere usato per contestare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Le doglianze dei ricorrenti incidentali sulla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. e del giudicato sono state esaminate come vizi processuali, ma respinte per infondatezza o inammissibilità.
art. 112 c.p.c.
Non vi è stata pronuncia ultra o extra petita, poiché il giudice di merito ha liquidato il danno entro il perimetro della domanda risarcitoria proposta.
art. 348-bis c.p.c.
La dedotta inammissibilità dell’appello è stata esclusa, perché l’impugnazione del Comune riguardava la corretta quantificazione del danno e non un bene giuridico estraneo alla domanda.
art. 1224 c.c.
In caso di liquidazione del danno extracontrattuale a valori attuali, la rivalutazione monetaria non va aggiunta ulteriormente, mentre gli interessi moratori compensano il ritardo nel pagamento.
art. 429 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti incidentali per sostenere la rivalutazione monetaria, ma ritenuto non violato alla luce della modalità di liquidazione adottata.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
art. 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile dedurre come violazione di legge una censura che, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La censura ex art. 1223 c.c. sul nesso causale è inammissibile se contesta soltanto la ricostruzione concreta del danno e non l’erronea interpretazione della norma applicata.
- La domanda risarcitoria va identificata in base a causa petendi e petitum: se si chiede il ristoro di tutti i danni derivanti da una condotta illecita, il giudice può utilizzare diversi elementi probatori per quantificarli senza violare l’art. 112 c.p.c.
- Il riferimento a specifici dati economici o a singoli indici di pregiudizio non delimita necessariamente l’oggetto della domanda, quando tali dati sono allegati solo come criteri o indicatori per la prova e la liquidazione del danno.
- Nel risarcimento del danno extracontrattuale, la liquidazione effettuata a valori attuali trasforma l’obbligazione di valore in obbligazione di valuta, sicché la rivalutazione monetaria non si cumula automaticamente con la somma liquidata e il ritardo è compensato dagli interessi moratori.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando mira a far valere la mancata estensione di un giudicato su un punto che non è stato realmente controverso tra le parti.
- La liquidazione equitativa del danno è legittima quando il giudice utilizza elementi di prova attendibili e coerenti per stimare l’incidenza del fatto illecito sulla vicenda economica dedotta in giudizio.
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