Cassazione Penale, Sentenza n. 32917/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. L'appello era stato trasmesso via PEC come file PDF risultante da una scansione dell'atto originale, recante sottoscrizione autografa e firma digitale. Il Tribunale ha ritenuto che il file fosse una mera immagine scansionata e non un documento informatico ottenuto da trasformazione di testo, come richiesto dalla normativa tecnica, e quindi ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per tecnicismi formali. Il ricorrente ha censurato la decisione invocando violazioni degli artt. 5, comma 4, e 13 della CEDU per eccessivo formalismo, ma tali censure sono state respinte.
Norme richiamate
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 5 comma 4
Invocata dal ricorrente per lamentare violazione del diritto a un processo equo; il giudice non ha ritenuto che potesse giustificare la deroga ai requisiti formali del deposito telematico.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 13
Richiamata per sostenere la violazione del diritto a un ricorso effettivo; la Corte interna ha ritenuto che il rispetto delle forme telematiche non ledeva il diritto a un ricorso effettivo nel caso di specie.
Art. 24, comma 6-bis, d.l. n. 137/2020
Disciplina il deposito telematico degli atti di impugnazione; rinvia ai requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento del Direttore generale, i quali sono stati ritenuti non rispettati in caso di scansione.
Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del 09/11/2020, art. 3 comma 1
l'atto del procedimento in forma di documento informatico da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2 rispetta i seguenti requisiti: è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata
Il provvedimento specifica che il PDF deve derivare da trasformazione di testo (testo selezionabile/copiabile) e vieta le scansioni di immagini; il Tribunale ha applicato tale criterio tecnicistico per dichiarare l'inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 2874 del 17/11/2021)
Richiamata come orientamento consolidato sul carattere tassativo e inderogabile delle forme di impugnazione; supporta l'interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale.
Art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative codice di procedura penale
Norma richiamata per gli adempimenti conseguenti alla pronuncia e per le conseguenze sanzionatorie (Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel sistema di deposito telematico gli atti di impugnazione devono essere inviati in formato PDF ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale (testo selezionabile e copiabile); la semplice scansione di immagini non soddisfa il requisito.
- La presenza della firma digitale su un file scansionato non basta a renderlo equivalente a un documento informatico derivato da testo: la scansione resta una riproduzione grafica e può comportare inammissibilità.
- Le regole tecniche sul formato degli atti telematici sono considerate requisiti formali tassativi; le richiamate garanzie CEDU difficilmente giustificano la deroga a tali requisiti in assenza di un vulnus sostanziale al diritto di difesa.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore deve convertire il documento originale in PDF testuale (ad esempio 'Salva come PDF' o 'Esporta come PDF' da editor di testo), apporre la firma digitale e inviare il file tramite PEC all'indirizzo istituzionale previsto.
- Se si invia per errore un file scansionato, è opportuno provvedere senza ritardo alla trasmissione del documento corretto e, se necessario, presentare istanza al giudice spiegando l'errore; tuttavia l'accoglimento è discrezionale e non garantito.
- Verificare preventivamente le specifiche tecniche dettate dal Provvedimento del Direttore generale e dalle circolari degli uffici giudiziari prima di depositare atti telematici, perché la cancelleria può non procedere a integrazioni quando il deposito non rispetta i requisiti.
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