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Sentenza

Sentenza n. 954/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, - del provvedimento di archiviazione della domanda di trasferimento, inoltrata ex art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri, attualmente in vigore, prot. Mar. N. -OMISSIS- del 14.07.2025, notificato a mani della ricorrente in data 16.07.2025, con l’indicazione: “L’istanza di trasferimento prodotta per il Comando Legione Carabinieri Puglia, in data 05.03.2025, è archiviata nella considerazione che la S.V. in data 10 luglio 2024 è stata trasferita nell’ambito della Procedura Automatizzata dei trasferimenti “a domanda” per l’anno 2025, alla Legione Carabinieri Sicilia, per l’assegnazione alla Stazione Carabinieri Capaci (Pa), quale “addetto”; - e di ogni ulteriore consequenziale atto connesso, per quanto di interesse;

Giustizia amministrativa202501693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione dell'istanza di trasferimento ex art. 398 R.G.A., motivato dall'intervenuto trasferimento della ricorrente tramite la procedura GE.TRA. per l'anno 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, appartenente all'Arma dei Carabinieri e in servizio presso una stazione della Legione Carabinieri Sicilia dopo essere stata trasferita dalla precedente sede in Emilia-Romagna tramite la procedura GE.TRA., aveva presentato una distinta istanza di trasferimento in Puglia ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri, deducendo la necessità di ricongiungersi con i genitori residenti in quella Regione e affetti da gravi condizioni di salute. L'Amministrazione ha archiviato l'istanza rilevando l'avvenuto trasferimento GE.TRA. della militare. Sono stati dedotti: violazione dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso adeguatamente motivato; violazione del preavviso di rigetto e della partecipazione procedimentale; errore nel presupposto di fatto, per l'indicazione dell'anno 2024 anziché 2025; travisamento dei fatti ed esorbitanza dai poteri, per avere l'Amministrazione desunto dall'accettazione del trasferimento GE.TRA. la rinuncia alla successiva istanza ex art. 398 R.G.A.; difetto di motivazione e di istruttoria, per l'omessa considerazione delle ragioni familiari addotte; eccesso di potere, sviamento, illogicità manifesta, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, nonché violazione degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis l. 241/1990, dell'art. 398 R.G.A. e degli artt. 2, 3 e 97 Cost. Con le memorie difensive la ricorrente ha inoltre prospettato, tardivamente, una nuova interpretazione dell'art. 398 R.G.A. e della circolare sui trasferimenti, deduzione ritenuta inammissibile perché non introdotta con motivi aggiunti notificati.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha dichiarato inammissibili le nuove censure introdotte dalla ricorrente con memorie non notificate, poiché la memoria può illustrare motivi già dedotti ma non ampliare il thema decidendum mediante nuovi motivi, che devono essere proposti con motivi aggiunti notificati entro i termini decadenziali. Nel merito, il Collegio ha ritenuto doverosa e vincolata l'archiviazione dell'istanza ex art. 398 R.G.A. presentata nelle more della procedura GE.TRA. La pianificazione annuale GE.TRA., disciplinata da apposita circolare interna, prevede che le istanze ex art. 398 R.G.A. presentate al di fuori della relativa tempistica siano ammesse solo per esigenze eccezionali, sopravvenute dopo il termine per la presentazione delle domande GE.TRA. e non altrimenti differibili; negli altri casi devono essere immediatamente archiviate. Poiché la ricorrente era stata trasferita tramite GE.TRA. alla Legione Carabinieri Sicilia, l'archiviazione dell'ulteriore istanza costituiva un atto dovuto. La natura vincolata dell'atto rendeva sufficiente una motivazione basata sulla constatazione del mancato presupposto per l'esame dell'istanza e impediva di riconoscere rilievo decisivo alle ragioni personali dedotte. L'omesso preavviso di rigetto non comportava l'illegittimità dell'atto, poiché, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. L'indicazione dell'anno 2024 anziché 2025 è stata qualificata come mero refuso, ininfluente perché le circostanze effettive risultavano comunque individuabili. Sono state respinte anche le censure di eccesso di potere, ritenuto configurabile, secondo il Collegio, in relazione ad atti discrezionali, mentre nel caso concreto l'archiviazione era vincolata. L'Amministrazione non era tenuta a valutare una volontà contraria della militare, essendo obbligata ad archiviare l'istanza. Le spese sono state compensate in ragione della particolare natura delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 398 Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri

    La disposizione, coordinata con la circolare annuale GE.TRA., consente la presentazione fuori dalla tempistica ordinaria solo per esigenze eccezionali, sopravvenute dopo il termine per le domande GE.TRA. e non altrimenti differibili; le domande presentate al di fuori di tali casi devono essere archiviate.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'omissione del preavviso di rigetto non determina l'illegittimità dell'atto quando, per la natura vincolata del potere, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Le violazioni procedimentali o formali non conducono all'annullamento quando il giudice accerta che il contenuto sostanziale del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice deve segnalare alle parti le questioni rilevate d'ufficio sulle quali intende fondare la decisione, consentendo il contraddittorio; nel caso concreto tale disposizione è stata applicata rispetto all'inammissibilità delle nuove censure contenute nelle memorie.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Disciplina il deposito delle memorie difensive; la memoria non notificata non può introdurre motivi nuovi o elementi sostanzialmente nuovi rispetto al ricorso.

Massime di principio

  • Nelle procedure di trasferimento del personale dell'Arma dei Carabinieri disciplinate annualmente dalla procedura GE.TRA., l'istanza ulteriore proposta ai sensi dell'art. 398 R.G.A. può essere esaminata fuori dalla tempistica ordinaria solo quando ricorrano esigenze eccezionali, sopravvenute dopo il termine per la domanda GE.TRA. e non altrimenti differibili; in mancanza, l'archiviazione è un atto vincolato.
  • Quando il potere amministrativo è vincolato e l'esito non può essere diverso in ragione dell'assenza del presupposto previsto dalla disciplina applicabile, la motivazione può limitarsi alla constatazione di tale assenza e non è necessaria una ponderazione delle ragioni personali addotte dall'interessato.
  • L'omissione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento di un provvedimento vincolato se il giudice accerta, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • Le memorie difensive non notificate alla controparte possono svolgere una funzione meramente illustrativa dei motivi già proposti, ma non possono introdurre nuove censure o elementi sostanzialmente nuovi; tali deduzioni sono inammissibili e avrebbero dovuto essere proposte mediante motivi aggiunti notificati entro il termine decadenziale.
  • Un errore materiale nell'indicazione dell'anno o di altro dato dell'atto non determina l'illegittimità del provvedimento quando, dal complesso dell'atto, siano comunque desumibili con certezza i fatti effettivamente posti a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiEccesso di potere

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