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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35941/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA nei confronti di un imprenditore individuale, a seguito del disconoscimento di costi sostenuti nell'anno d'imposta 2011 per sponsorizzazioni. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo applicabile anche all'IVA l'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, che qualifica tali erogazioni come spese di pubblicità. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 90 della legge n. 289 del 2002, 108 d.P.R. n. 917 del 1986 e 2697 c.c., sostenendo che la norma invocata non introduce una presunzione legale assoluta, e comunque varrebbe solo per le imposte dirette, non per l'IVA.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il tenore letterale dell'art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002 non consente di limitarne l'applicazione alle sole imposte dirette, perché il rinvio al TUIR serve solo per qualificare le spese come di pubblicità e non di rappresentanza. Ha inoltre ribadito che la disposizione introduce, a favore del soggetto erogante, una presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, purché ricorrano le condizioni indicate dalla giurisprudenza consolidata; in tale ipotesi, restano irrilevanti le valutazioni di inerenza e congruità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità. È stato altresì escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato perché la ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002

    «Il corrispettivo in denaro o in natura [...] costituisce, per il soggetto erogante [...] spesa di pubblicità»

    La norma opera anche ai fini IVA; il rinvio al TUIR serve solo per distinguere spese di pubblicità e di rappresentanza e introduce una presunzione legale assoluta sulla natura pubblicitaria della sponsorizzazione a favore del soggetto erogante, se ricorrono le condizioni fissate dalla giurisprudenza.

  • art. 108 d.P.R. n. 917 del 1986

    È richiamato solo come parametro di qualificazione delle spese ai fini reddituali, non come limite all'ambito applicativo dell'art. 90, comma 8.

  • art. 19-bis1, comma 1, lett. h), d.P.R. n. 633 del 1972

    «non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito»

    Il rinvio alle definizioni del reddito conferma che, in materia IVA, la qualificazione delle spese di rappresentanza/pubblicità si coordina con le disposizioni sulle imposte sui redditi.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato nel motivo, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione probatoria perché, in presenza della presunzione legale assoluta, non occorre ulteriore prova sull'inerenza o congruità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione rientranti nell'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 sono qualificate ex lege come spese di pubblicità, non di rappresentanza, quando ricorrono i presupposti normativi e giurisprudenziali individuati dalla Corte.
  • La disciplina dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 non è limitata alle imposte dirette: il richiamo al TUIR vale ai soli fini della qualificazione del costo e non esclude l'operatività della regola in materia IVA.
  • Quando opera la presunzione legale assoluta sulla natura pubblicitaria della sponsorizzazione, non residua spazio per contestazioni fondate su inerenza o congruità del costo.
  • La presunzione prevista dalla norma favorisce il soggetto erogante, non il soggetto sponsorizzato; l'applicazione richiede che il beneficiario sia una compagine sportiva dilettantistica, che sia rispettato il limite di spesa e che vi sia una effettiva attività promozionale.
  • In presenza di una amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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