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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8515/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 26/02/2021 che aveva rigettato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 590-bis, co.1 c.p. (lesioni colpose in sinistro stradale). Il PM contestava che il rigetto fosse illegittimo e abnorme perché fondato su valutazioni di "opportunità" (il GIP avrebbe ritenuto preferibile la citazione a giudizio, alla luce della gravità della condotta e dei precedenti dell'imputato), con conseguente lesione degli artt.111 Cost. e 459 c.p.p. e indebita invasione della sfera discrezionale del pubblico ministero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che l'ordinanza del GIP rientri nel potere cognitivo attribuito dall'art.459, co.3, c.p.p.: il giudice può compiere un ampio sindacato sulla richiesta di decreto penale, anche restituendo gli atti al PM quando giudichi inadeguata la pena pecuniaria proposta rispetto alla gravità della condotta. Nel caso concreto, non è stata riscontrata abnormità strutturale né funzionale: il provvedimento, pur con modulo prestampato che poteva apparire confuso, fondava il rigetto sulla incongruità della pena rispetto alla gravità dell'illecito e non su un'arbitraria valutazione di mera opportunità che usurpasse i poteri del PM. Pertanto il ricorso è stato rigettato e l'ordinanza confermata.

Norme richiamate

  • Costituzione, art.111

    Richiamato dal ricorrente come parametro di regolarità del procedimento; la Corte non ha ritenuto che l'ordinanza del GIP violasse i principi costituzionali relativi al giusto processo nel caso di specie.

  • Codice di procedura penale, art.459, co.3

    Fondamento normativo del potere del GIP di decidere sulla richiesta di decreto penale: la norma ammette esiti alternativi (decreto, proscioglimento, restituzione degli atti) e legittima un ampio sindacato del giudice sulle richieste del PM; la Corte ha confermato che il rigetto con restituzione non è in genere impugnabile salvo ipotesi di abnormità.

  • Codice penale, art.590-bis, co.1

    Articolo relativo al reato contestato (lesioni colpose a seguito di sinistro stradale). La Corte ha valutato la gravità della condotta rispetto alla pena pecuniaria proposta dal PM nel quadro della decisione del GIP.

  • Sezioni Unite, sentenza n.20569/2018 (Ksouri)

    Giurisprudenza di riferimento che chiarisce i limiti del controllo giudiziale sulla richiesta di decreto penale: conferma il potere del giudice di rigettare la richiesta e gli ambiti in cui tale decisione può integrare abnormità (in particolare quando il rigetto si fondi su personali criteri di opportunità estranei alla normativa). La Corte ha applicato e ritenuto coerente tale principio nel caso concreto.

  • Giurisprudenza della Cassazione su abnormità (es. SS.UU. 26/03/2009, n.25957)

    Richiamata per distinguere abnormità strutturale (carenza di potere in astratto o in concreto) e funzionale (provvedimento che determina stasi del processo o imposizione di adempimenti nulli). La Corte ha escluso entrambe le forme di abnormità nel caso in esame.

Massime di principio

  • Il GIP ha il potere, ai sensi dell'art.459 c.p.p., di rigettare la richiesta di decreto penale con restituzione degli atti al PM; tale provvedimento non è normalmente impugnabile in cassazione salvo che si configuri abnormità.
  • L'abnormità si verifica in via strutturale quando il giudice esercita un potere che non gli è attribuito o lo esercita in una situazione radicalmente diversa da quella prevista dalla legge; si verifica in via funzionale quando il provvedimento determina stasi processuale o impone adempimenti nulli che rendono impossibile il prosieguo.
  • Il GIP può sindacare l'adeguatezza della pena pecuniaria proposta rispetto alla gravità della condotta: il rigetto basato sulla incongruità della pena è un esercizio legittimo del suo potere di controllo, non una indebita invasione delle competenze del PM.
  • Un rigetto motivato su mere ragioni di opportunità processuale (se davvero estranee alla funzione di controllo sulla congruità della pena) può integrare abnormità e, quindi, rendere ammissibile il ricorso in cassazione; è quindi essenziale che il motivo del rigetto sia accuratamente formulato e collegato ai profili di legittimità e adeguatezza della pena.
  • Il PM, anche dopo la restituzione degli atti, può comunque esercitare l'azione penale con le modalità ordinarie (ad es. citazione a giudizio); la restituzione non produce di per sé uno stallo processuale.

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