Cassazione Penale, Sentenza n. 28661/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il rigetto del riesame avverso l'ordinanza del GIP di Locri che ha applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di illecita detenzione a fini di spaccio di circa 23,300 kg di marijuana. Criticano: (a) l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. 309/90 ritenendo la motivazione illogica e automatica in base al mero peso senza accertamento del principio attivo; richiamano le Sezioni Unite "Biondi" e una CTU difensiva che ridimensionerebbe il principio attivo; (b) la mancanza di adeguata valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), sostenendo che la condotta non appaia professionale, l'imputato sia incensurato e siano possibili misure meno afflittive come gli arresti domiciliari; Salvatore aggiunge rilievo alla diversa misura concessa a un coindagato e all'assenza di analisi di laboratorio definitiva sulla sostanza.
La decisione
I ricorsi sono stati ritenuti infondati e rigettati. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame: ha confermato la sussistenza, allo stato degli atti, della circostanza aggravante ex art. 80 DPR 309/90 in applicazione dei criteri delle Sezioni Unite (Biondi/Polito) valutando che il peso di 23,2 kg rende verosimile la presenza dell'adeguata quantità di principio attivo; ha inoltre ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione sulle esigenze cautelari, rilevando che il Tribunale aveva fornito una motivazione diffusa, congrua e non manifestamente illogica (modalità professionali della condotta, sistema "staffetta", collegamenti con circuiti di spaccio, silenzio del ricorrente sulla identificazione di altri soggetti). È stata disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2
art. 80, comma 2, D.P.R. 309/90
La Corte ha ritenuto che, ai fini cautelari e della gravità indiziaria, la consistente quantità di sostanza sequestrata (circa 23,2 kg) renda verosimile la presenza del principio attivo necessario per l'aggravante; non è richiesta l'analisi definitiva in sede di riesame quando la valutazione è sulla gravità indiziaria.
Sezioni Unite, sentenza n.14722 del 30/01/2020 (Polito)
Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito
Conferma che restano validi i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valori tabellari indicati dalla sentenza Biondi; la Corte di legittimità può verificare solo la congruenza della motivazione dei giudici di merito rispetto a tali criteri.
Sezioni Unite, sentenza n.36258 del 24/05/2012 (Biondi)
Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi
Fornisce i parametri per individuare la soglia oltre la quale si può ritenere l'"ingente quantità" in relazione al principio attivo; la Corte ha richiamato tale criterio per sostenere che, in presenza di grande massa di sostanza, la sussistenza dell'aggravante può essere ritenuta verosimile allo stato degli atti.
Codice di procedura penale, art. 273, comma 1-bis e art. 192, commi 3 e 4
art. 273, comma 1-bis c.p.p.; art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.
La Corte ricorda che il giudizio di gravità indiziaria richiesto per aggravanti è diverso e meno rigido rispetto alla prova piena: in sede di legittimità si verifica la sufficiente motivazione del giudice di merito ma non si procede a una nuova valutazione dei fatti o a un esame probatorio.
Codice di procedura penale, art. 274
Rileva il controllo limitato della Corte di cassazione sulle esigenze cautelari: la valutazione rimane in massima parte di competenza del giudice di merito e del tribunale del riesame, valutando la congruità e la non manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità il controllo è limitato alla verifica della congruità e della non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito; non è consentito riesaminare i fatti o svolgere nuovo accertamento probatorio.
- Per l'aggravante di "ingente quantità" (art. 80 DPR 309/90) la giurisprudenza di legittimità può ritenere sufficienti, ai fini della gravità indiziaria, i criteri e le soglie indicati dalle Sezioni Unite (Biondi/Polito); il mero peso rilevante della sostanza può rendere verosimile la presenza del principio attivo necessaria per l'aggravante, pur restando riservata la verifica analitica in dibattimento.
- L'assenza di analisi di laboratorio definitive o di una consulenza difensiva che contraddica il quadro probatorio non impedisce, di per sé, l'applicazione cautelare ove permangano elementi indiziari gravi e congrui (quantità, modalità di trasporto, sistemi 'staffetta', collegamenti con circuiti di spaccio).
- La diversa situazione cautelare di un coindagato non è di per sé decisiva per invalidare la misura applicata ad altro indagato; il confronto va fatto caso per caso e rimane di competenza del giudice di merito.
- La conversione successiva della misura (es. concessione degli arresti domiciliari) non equivale automaticamente a rinuncia al ricorso; tuttavia in sede di cassazione la valutazione della legittimità del precedente provvedimento resta circoscritta ai limiti di legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28635/2024 del 17/07/2024
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28638/2024 del 17/07/2024
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28639/2024 del 17/07/2024
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28640/2024 del 17/07/2024
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28642/2024 del 17/07/2024
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28643/2024 del 17/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →