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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28661/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il rigetto del riesame avverso l'ordinanza del GIP di Locri che ha applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di illecita detenzione a fini di spaccio di circa 23,300 kg di marijuana. Criticano: (a) l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. 309/90 ritenendo la motivazione illogica e automatica in base al mero peso senza accertamento del principio attivo; richiamano le Sezioni Unite "Biondi" e una CTU difensiva che ridimensionerebbe il principio attivo; (b) la mancanza di adeguata valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), sostenendo che la condotta non appaia professionale, l'imputato sia incensurato e siano possibili misure meno afflittive come gli arresti domiciliari; Salvatore aggiunge rilievo alla diversa misura concessa a un coindagato e all'assenza di analisi di laboratorio definitiva sulla sostanza.

La decisione

I ricorsi sono stati ritenuti infondati e rigettati. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame: ha confermato la sussistenza, allo stato degli atti, della circostanza aggravante ex art. 80 DPR 309/90 in applicazione dei criteri delle Sezioni Unite (Biondi/Polito) valutando che il peso di 23,2 kg rende verosimile la presenza dell'adeguata quantità di principio attivo; ha inoltre ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione sulle esigenze cautelari, rilevando che il Tribunale aveva fornito una motivazione diffusa, congrua e non manifestamente illogica (modalità professionali della condotta, sistema "staffetta", collegamenti con circuiti di spaccio, silenzio del ricorrente sulla identificazione di altri soggetti). È stata disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2

    art. 80, comma 2, D.P.R. 309/90

    La Corte ha ritenuto che, ai fini cautelari e della gravità indiziaria, la consistente quantità di sostanza sequestrata (circa 23,2 kg) renda verosimile la presenza del principio attivo necessario per l'aggravante; non è richiesta l'analisi definitiva in sede di riesame quando la valutazione è sulla gravità indiziaria.

  • Sezioni Unite, sentenza n.14722 del 30/01/2020 (Polito)

    Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito

    Conferma che restano validi i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valori tabellari indicati dalla sentenza Biondi; la Corte di legittimità può verificare solo la congruenza della motivazione dei giudici di merito rispetto a tali criteri.

  • Sezioni Unite, sentenza n.36258 del 24/05/2012 (Biondi)

    Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi

    Fornisce i parametri per individuare la soglia oltre la quale si può ritenere l'"ingente quantità" in relazione al principio attivo; la Corte ha richiamato tale criterio per sostenere che, in presenza di grande massa di sostanza, la sussistenza dell'aggravante può essere ritenuta verosimile allo stato degli atti.

  • Codice di procedura penale, art. 273, comma 1-bis e art. 192, commi 3 e 4

    art. 273, comma 1-bis c.p.p.; art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.

    La Corte ricorda che il giudizio di gravità indiziaria richiesto per aggravanti è diverso e meno rigido rispetto alla prova piena: in sede di legittimità si verifica la sufficiente motivazione del giudice di merito ma non si procede a una nuova valutazione dei fatti o a un esame probatorio.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Rileva il controllo limitato della Corte di cassazione sulle esigenze cautelari: la valutazione rimane in massima parte di competenza del giudice di merito e del tribunale del riesame, valutando la congruità e la non manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il controllo è limitato alla verifica della congruità e della non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito; non è consentito riesaminare i fatti o svolgere nuovo accertamento probatorio.
  • Per l'aggravante di "ingente quantità" (art. 80 DPR 309/90) la giurisprudenza di legittimità può ritenere sufficienti, ai fini della gravità indiziaria, i criteri e le soglie indicati dalle Sezioni Unite (Biondi/Polito); il mero peso rilevante della sostanza può rendere verosimile la presenza del principio attivo necessaria per l'aggravante, pur restando riservata la verifica analitica in dibattimento.
  • L'assenza di analisi di laboratorio definitive o di una consulenza difensiva che contraddica il quadro probatorio non impedisce, di per sé, l'applicazione cautelare ove permangano elementi indiziari gravi e congrui (quantità, modalità di trasporto, sistemi 'staffetta', collegamenti con circuiti di spaccio).
  • La diversa situazione cautelare di un coindagato non è di per sé decisiva per invalidare la misura applicata ad altro indagato; il confronto va fatto caso per caso e rimane di competenza del giudice di merito.
  • La conversione successiva della misura (es. concessione degli arresti domiciliari) non equivale automaticamente a rinuncia al ricorso; tuttavia in sede di cassazione la valutazione della legittimità del precedente provvedimento resta circoscritta ai limiti di legge.

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