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Sentenza

Sentenza n. 300/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale di Fidenza n. 5 del 30/01/2023 avente ad oggetto: “Scheda di comparto del PSC vigente n. 18 localizzata in Via Croce Rossa – Insediamento Costa Fratelli. Piano Operativo Comunale stralcio (POC Stralcio) con valore ed effetto di Piano Urbanistico Attuativo (PUA). Controdeduzioni. Approvazione e disposizioni conseguenti”; - della presupposta determinazione dirigenziale n. 1031 del 15/11/2022 di conclusione positiva motivata della conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della Legge n. 241/90 (per quanto occorrer possa); - della presupposta deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fidenza n. 50 del 29/12/2022 con la quale è stata adottata la proposta n. 50/2021 relativa alla Scheda di Comparto n. 18 (per quanto occorrer possa); - degli allegati di progetto, degli ulteriori allegati tecnici, dello schema di convenzione e dei presupposti pareri tecnici alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2023 (sempre per quanto occorrer possa); - di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto rispetto agli atti espressamente impugnati.

Giustizia amministrativa202300153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare di approvazione del POC stralcio con valore ed effetti di PUA relativo alla scheda di comparto n. 18, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'approvazione del POC-PUA relativo alla scheda di comparto n. 18, sostenendo che la viabilità prevista avrebbe inciso irreversibilmente sul loro compendio immobiliare, determinando la demolizione di due fabbricati storici del cosiddetto Mulino degli Umiliati, l'acquisizione di aree di sedime e la concentrazione sulla scheda di comparto n. 20 dei sacrifici necessari alla realizzazione delle opere viarie funzionali al comparto n. 18. È stato dedotto un unico motivo articolato in eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà, sviamento e difetto di motivazione, per non avere l'amministrazione valutato soluzioni progettuali alternative meno lesive della proprietà privata e per avere ingiustificatamente favorito la società attuatrice. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che il POC-PUA disciplinasse soltanto l'attuazione del comparto n. 18 e la riqualificazione di un tratto di circa 100 metri di via Croce Rossa, senza prevedere né il sottopasso Mascagni né la demolizione dei fabbricati. Dalla documentazione risultava che l'unica porzione dei ricorrenti interessata dal piano fosse una striscia di 125 mq del mappale 23, già destinata dal PSC ad area di cessione per l'adeguamento viario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse, assorbendo le questioni di merito. Ha rilevato che l'interesse a ricorrere richiede una lesione concreta e attuale e che l'annullamento richiesto deve essere idoneo a procurare un'utilità effettiva. Nel caso concreto, il pregiudizio principale dedotto, consistente nella demolizione dei fabbricati del Mulino degli Umiliati e nella perdita del relativo compendio, non derivava dal POC-PUA impugnato, ma dalla pianificazione generale del sottopasso Mascagni e dal distinto procedimento espropriativo successivamente avviato. Il PSC del 2017 aveva già definito il tracciato viario incidente sul sedime del mulino; tale previsione era stata contestata e il relativo ricorso era stato respinto con sentenza divenuta definitiva. Il POC-PUA non aveva introdotto una nuova previsione autonoma di demolizione, limitandosi a disciplinare l'attuazione del comparto n. 18 e la riqualificazione di un tratto di via Croce Rossa. Quanto alla proprietà dei ricorrenti, l'atto impugnato aveva inciso soltanto sulla striscia di 125 mq del mappale 23, mediante apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, senza coinvolgere i fabbricati e le aree di sedime. Gli atti potenzialmente ablatori e trasformativi relativi al sottopasso erano invece quelli adottati nel distinto procedimento espropriativo, oggetto di autonomi giudizi. Sebbene anche l'incisione di una porzione modesta della proprietà possa fondare l'interesse a ricorrere, ciò richiede che il ricorso sia effettivamente diretto contro quella specifica lesione; qui, invece, la domanda era fondata sull'erronea imputazione al POC-PUA della demolizione dei fabbricati. L'annullamento dell'atto impugnato non avrebbe quindi consentito di conseguire l'utilità perseguita. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità fattuale della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire richiede una lesione concreta e attuale e l'idoneità della tutela richiesta a procurare un'utilità effettiva.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo, per quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 100 c.p.c.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso in caso di originaria carenza di interesse.

  • art. 14, comma 2, l. 241/1990

    Disciplina la conferenza di servizi decisoria richiamata nell'atto presupposto impugnato; la sentenza non ne esamina nel merito la legittimità.

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere nel processo amministrativo presuppone una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e l'idoneità dell'annullamento richiesto a procurare un'utilità effettiva, non meramente astratta o emulativa.
  • La legittimazione e l'interesse a impugnare un atto devono essere valutati in relazione al nesso concreto tra il contenuto dell'atto, il pregiudizio allegato e il bene della vita perseguito; il giudice può rilevare d'ufficio l'assenza di tale nesso.
  • Quando il pregiudizio ablatorio o demolitorio deriva da una distinta pianificazione generale o da uno specifico procedimento espropriativo, non è ammissibile imputarlo a un successivo piano attuativo che non lo preveda autonomamente, se l'annullamento di quest'ultimo non è idoneo a rimuovere o evitare il pregiudizio.
  • Anche l'incisione di una porzione quantitativamente modesta della proprietà può fondare l'interesse a ricorrere, ma soltanto se il ricorso è costruito sull'autonoma lesione prodotta dall'atto impugnato e la tutela richiesta è concretamente idonea a eliminarla o attenuarla.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiPiani attuativi e lottizzazioniVincoli urbanisticiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

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