Cassazione Penale, Sentenza n. 2595/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la conferma in appello della condanna per detenzione di 11 panetti di hashish (100 g ciascuno). Tre motivi: 1) omesso riconoscimento della "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per via del fatto che le analisi erano state eseguite su soli tre panetti, che la sostanza sarebbe "leggera", che mancavano sostanze da taglio e materiali per il confezionamento e che il ricorrente avrebbe potuto essere un mero custode; 2) erronea esclusione della sospensione condizionale della pena per effetto della valutazione dei precedenti, nonostante l'estinzione di alcuni reati e la vetustà degli altri; 3) vizio nella dosimetria della pena e nella quantificazione della multa (artt. 132, 133 e 133-bis), lamentando mancata applicazione di una pena base inferiore e di riduzioni sulla pena pecuniaria in ragione delle condizioni economiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non confutasse vizi di motivazione rilevanti: la valutazione fondata sul consistente dato ponderale (11 panetti da 100 g) e sulle ammissioni del ricorrente era coerente e non affetta da vizio; la circostanza che le analisi fossero state eseguite su tre panetti non inficia la rappresentatività del risultato data l'uniformità del confezionamento e la sigillatura. Il secondo motivo è manifestamente infondato: l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p. non esclude la rilevanza del precedente ai fini della sospensione condizionale. Il terzo motivo è invece un mero dissenso sulla valutazione della pena, senza dimostrare arbitrarietà o eccessiva gravosità della sanzione pecuniaria; la Corte ha quindi confermato la legittimità della dosimetria. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 - art. 73
Comma 4 (fattispecie di detenzione a fini di spaccio) applicato per la condanna; comma 5 (ipotesi di lieve entità) non riconosciuto perché la valutazione della Corte ha privilegiato il consistente dato ponderale e gli elementi probatori che indicavano inserimento nel traffico, nonostante l'analisi chimica sia stata eseguita su tre panetti
codice penale
art. 132, art. 133, art. 133-bis
Rinvio alle regole di determinazione ed individualizzazione della pena; il ricorso non ha dimostrato che la Corte abbia applicato erroneamente i criteri di dosimetria o che la pena pecuniaria fosse manifestamente eccessiva in violazione dell'art. 133-bis
codice penale
L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 non elimina la rilevanza del precedente ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena; pertanto la Corte ha correttamente tenuto conto dei precedenti per escludere il beneficio
Massime di principio
- La consistente quantità di sostanza sequestrata (dato ponderale) è elemento centrale per escludere la "lieve entità" e può prevalere sulle argomentazioni fondate su analisi parziali, salvo elementi concreti e specifici che dimostrino il contrario.
- Analisi chimiche eseguite su campioni non necessariamente invalidano la prova quando vi sia uniformità del confezionamento, ammissioni dell'imputato o altri elementi che rendono rappresentativo il risultato.
- L'estinzione del reato (art. 167 c.p.) non cancella automaticamente l'efficacia dei precedenti ai fini dell'esclusione di benefici come la sospensione condizionale della pena; occorre attenersi alla giurisprudenza consolidata.
- I motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione del merito (dosimetria, valutazione della personalità) sono difficilmente ammissibili in Cassazione se non indicano vizi di motivazione, arbitrarietà o violazioni di legge ben determinate.
- Per ottenere riduzioni della pena o riconoscimenti di benefici processuali è necessario fornire elementi concreti e specifici (es. prova di ruolo di mero custode, documentazione certa sulla situazione economica che giustifichi la riduzione della multa), non semplici affermazioni generiche.
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