Sentenza n. 216/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento della nota municipale prot. n. 378 del 5 gennaio 2017, ricevuta il successivo giorno 11, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio prot. n. 12430, fasc. n. 136, del 26 maggio 2004, relativa all’avvenuta edificazione di un “ampliamento di abitazione esistente e realizzazione di separato vano accessorio, oltre a modifiche prospettiche al fabbricato abitativo”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, inclusa la nota regionale prot. n. 184037 del 28 gennaio 2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo all’ampliamento di un’abitazione, alla realizzazione di un vano accessorio separato e a modifiche prospettiche, nonché atto regionale presupposto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale di condono edilizio, deducendo: 1) violazione degli artt. 3, 10-bis e 21-octies l. n. 241/1990 e dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia, per omessa motivazione sulle osservazioni presentate in sede procedimentale; 2) violazione degli artt. 32 e 33 l. n. 47/1985, dell’art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003, e dell’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio n. 12/2004, nonché eccesso di potere, sostenendo che gli abusi realizzati in parchi e aree naturali protette sarebbero comunque condonabili; 3) violazione della medesima disciplina e ulteriore eccesso di potere, sostenendo che i vincoli gravanti sull’area non determinassero un’inedificabilità assoluta e che gli interventi fossero riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003. L’immobile ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, vincolo derivante dal Parco nazionale del Circeo, vincolo idrogeologico e zona di protezione speciale. Il giudizio è stato dichiarato parzialmente inammissibile quanto all’impugnazione della nota regionale, perché la Regione Lazio non era stata evocata in giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. È stata rilevata l’inammissibilità limitatamente all’impugnazione dell’atto regionale presupposto, non essendo stata notificata alla Regione Lazio l’azione introduttiva. Nel merito, il diniego comunale è stato ritenuto legittimo. L’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 e l’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio n. 12/2004 pongono limiti particolarmente rigorosi alla condonabilità degli abusi realizzati su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o ricadenti in parchi e aree protette. Per gli abusi realizzati in area vincolata, la sanatoria richiede, in via concorrente, la realizzazione dell’opera prima dell’imposizione del vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’intervento alle tipologie minori 4, 5 o 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Nella fattispecie, l’ampliamento aveva comportato aumento della superficie utile e le modifiche prospettiche non costituivano interventi minori condonabili; pertanto la presenza dei vincoli era sufficiente a escludere la sanatoria, anche senza stabilire se il vincolo producesse inedificabilità assoluta o relativa. È stato respinto anche il motivo relativo alla partecipazione procedimentale, poiché il diniego aveva natura vincolata ed era fondato su una causa ostativa radicale; le osservazioni non avevano dimostrato né la riconducibilità dell’abuso alle tipologie minori né l’inesistenza dei vincoli. Le spese sono state compensate, nonostante il dispositivo richiami la soccombenza.
Norme richiamate
art. 31 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella l. 24 novembre 2003, n. 326
Costituisce la base normativa dell’istanza di condono edilizio presentata per gli interventi abusivi.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003
Le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli (...) a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette (...) qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Per gli abusi maggiori realizzati in area vincolata, la condonabilità è esclusa anche se il vincolo determina un’inedificabilità soltanto relativa; gli abusi minori possono essere sanati solo in presenza concorrente delle condizioni individuate dal giudice.
art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003
La disciplina limita il condono nelle aree vincolate e distingue tra abusi maggiori, non sanabili, e interventi minori delle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, sanabili soltanto a condizioni rigorose.
art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio n. 12/2004
Non sono comunque suscettibili di sanatoria le opere (...) realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli (...) a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.
La disciplina regionale è più restrittiva di quella statale e preclude la sanatoria anche per opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo, nei casi previsti dalla norma.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi non impone una motivazione analitica sulle osservazioni quando il provvedimento finale è vincolato e le osservazioni non incidono sulla causa ostativa decisiva.
art. 3 l. n. 241/1990
L’obbligo di motivazione risulta assolto quando il diniego individua la causa normativa e fattuale radicalmente ostativa alla sanatoria.
art. 21-octies l. n. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente, ma la decisione esclude comunque il vizio dedotto in ragione della natura vincolata del diniego e dell’irrilevanza sostanziale delle osservazioni.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al collegio di sottoporre alle parti la questione della parziale inammissibilità dell’impugnazione dell’atto regionale per mancata evocazione in giudizio della Regione.
Massime di principio
- In materia di condono edilizio relativo a opere realizzate in area vincolata, la sanatoria degli interventi minori richiede congiuntamente la realizzazione dell’opera prima dell’imposizione del vincolo, la conformità alle prescrizioni urbanistiche, la riconducibilità dell’intervento alle tipologie 4, 5 o 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; il difetto anche di una sola condizione esclude la sanatoria.
- Gli interventi che comportano ampliamento dell’edificio e aumento della superficie utile non sono riconducibili alle tipologie minori 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e, se eseguiti su immobili vincolati, non sono condonabili.
- Per gli abusi edilizi maggiori realizzati su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o ricadenti in parchi e aree protette, l’impossibilità della sanatoria opera anche quando il vincolo comporta un’inedificabilità soltanto relativa.
- Quando il diniego di condono è fondato su una causa ostativa vincolata e radicale, l’amministrazione non è tenuta a una motivazione analitica sulle osservazioni procedimentali che non contestino efficacemente né la sussistenza del vincolo né la riconducibilità dell’intervento a una tipologia condonabile.
- L’impugnazione di un atto regionale presupposto richiede la notificazione del ricorso anche alla Regione quale amministrazione emanante; in mancanza, la domanda è inammissibile nei confronti di tale atto.
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