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Ordinanza

Ordinanza n. 2706/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando altresì la quota complessiva di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni; - la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413; - l’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 sottoscritto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; - la determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022 della Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna; - la nota n. 12-01-00, prot. n. 27707 del 29.11.2022, della Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna; - il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, n. 7967/2022 del 14.12.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HALET SRL il 24\11\2025 : - del decreto del Direttore generale di area Salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 6377 del 3.9.2025 avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art.7 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118. Prospetto riepilogativo degli importi dovuti a Regione Liguria dalle aziende fornitrici di dispositivi medici”; - della determina dell’Assessorato all’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Sardegna n. 22632 del 18.8.2025 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 7 comma 1 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 – “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”;

Giustizia amministrativa202300353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferito agli anni 2015-2018, inclusi gli atti regionali di rettifica delle quote poste a carico dell'impresa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, gli atti presupposti e gli atti regionali concernenti la quantificazione delle quote di ripiano dovute per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Con motivi aggiunti ha impugnato ulteriori atti regionali adottati nel 2025 in applicazione dell'art. 7 del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda di annullamento degli atti regionali di rettifica delle quote di ripiano dovute dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Dopo il passaggio in decisione, ha rilevato d'ufficio seri dubbi in ordine alla propria giurisdizione, limitatamente alla domanda diretta contro gli atti regionali di rettifica delle quote di ripiano. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla sola questione di giurisdizione. L'ordinanza ha quindi natura interlocutoria e non contiene una definitiva declinatoria di giurisdizione né una decisione sul merito degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice, quando rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente sottoposta al contraddittorio, deve consentire alle parti di presentare memorie sulla questione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale norma relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita ulteriori effetti interpretativi.

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Indicato quale base normativa degli atti regionali del 2025 relativi alla rideterminazione o applicazione delle quote di ripiano; l'ordinanza non ne definisce l'interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione di giurisdizione non previamente discussa dalle parti e potenzialmente decisiva, deve instaurare il contraddittorio sulla questione assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • La rilevazione di seri dubbi sulla giurisdizione, senza una definitiva pronuncia declinatoria, non definisce il giudizio: il provvedimento ha natura interlocutoria e la questione deve essere decisa solo dopo il contraddittorio delle parti.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePartecipazione procedimentale

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