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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3414/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva applicato la pena per il reato di guida in violazione dell'art. 186 cod. strada (commi 2, 2-bis e 2-sexies) e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, raddoppiata per l'aggravante dell'incidente stradale. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 444 c.p.p. perché il giudice avrebbe dovuto rispettare l'indicazione contenuta nell'accordo delle parti anche in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria, alla luce della novella d.lgs. n.150/2022; (2) errato calcolo della sanzione amministrativa accessoria per non aver operato la riduzione (fino a un terzo) prevista per il rito ai sensi dell'art. 222 c.d.s., comma 2-bis, sostenendo che tale riduzione si estenderebbe all'art. 186 tramite il richiamo normativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha affermato che, sebbene l'art. 444 c.p.p. sia stato modificato dal d.lgs. n.150/2022, le clausole del patteggiamento che determinano il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie devono ritenersi ininfluenti perché l'applicazione di tali sanzioni non è nella disponibilità delle parti; il giudice può quindi disapplicare o modificare la durata delle sanzioni accessorie. Quanto alla riduzione prevista dall'art. 222 c.d.s., comma 2-bis, la Corte ha confermato l'interpretazione consolidata secondo cui la diminuzione fino a un terzo è limitata all'ipotesi di patteggiamento per l'omicidio colposo stradale e non può essere estesa ad altre fattispecie quali quelle dell'art. 186. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La clausola di patteggiamento che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie non vincola il giudice, poiché l'applicazione di tali sanzioni non è nella disponibilità delle parti; pertanto tali clausole devono ritenersi come non apposte.

  • d.lgs. n.150/2022 (art. 25)

    Modifica l'art. 444 c.p.p. consentendo alle parti di richiedere di non applicare o di determinare la durata delle pene accessorie, ma la Corte ritiene che tale delega non comporti disponibilità piena delle sanzioni amministrative accessorie da parte delle parti nel patteggiamento.

  • art. 186 cod. strada

    commi 2, 2-bis e 2-sexies

    Norma che disciplina le sanzioni penali per guida in stato di alterazione/violazione; nella fattispecie è stata applicata la pena e la sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente) raddoppiata per l'aggravante dell'incidente.

  • art. 222 cod. strada

    Prevede la possibilità di una diminuzione (fino a un terzo) della sanzione accessoria in caso di patteggiamento, ma la giurisprudenza interpreta tale riduzione come limitata all'ipotesi dell'omicidio colposo stradale e alla specifica sanzione accessoria (sospensione fino a quattro anni) richiamata dalla norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal Procuratore generale in relazione alla sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili o infondati; la Corte ha condannato il ricorrente a una somma per la Cassa delle ammende.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta; il ricorso era proponibile ma è stato comunque dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Massime di principio

  • Le clausole del patteggiamento che prevedono la durata o il contenuto delle sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione o revoca della patente) non vincolano il giudice: il giudice può applicare d'ufficio una sanzione diversa o più grave se la legge lo consente.
  • La modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) che autorizza le parti a chiedere di non applicare o a determinare la durata delle pene accessorie non trasforma automaticamente le sanzioni amministrative accessorie in materia interamente disponibile tra le parti nel patteggiamento.
  • La riduzione fino a un terzo prevista dall'art. 222 c.d.s., comma 2-bis, va interpretata restrittivamente ed è applicata in via consolidata solo all'ipotesi dell'omicidio colposo stradale; non può essere estesa per analogia ad altre fattispecie quali le violazioni dell'art. 186 c.d.s.
  • Chi propone ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento deve avere argomentazioni solide: ricorsi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
  • In casi di patteggiamento è necessario distinguere tra sanzioni penali (dispensabili o modificabili dalle parti, nei limiti di legge) e sanzioni amministrative accessorie che possono rimanere di esclusiva determinazione del giudice.

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