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Sentenza

Sentenza n. 77/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza: - della sentenza n. 304/2024 del 26.11.2024 emessa dal Tribunale ordinario di Avezzano, Sezione Lavoro (n.r.g. 331/2023), passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Avezzano che aveva riconosciuto un credito per retribuzione professionale docente e il diritto alla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Avezzano, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 775,99, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo, e aveva dichiarato il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2022/2023. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza contestare il credito e senza dimostrare l’avvenuto adempimento. Il TAR ha verificato la notificazione del titolo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e procedibile il ricorso, poiché la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al Ministero presso un domicilio digitale certificato e risultava passata in giudicato; inoltre, alla data di notificazione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero rispetto a un credito definitivamente riconosciuto. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 45 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente le somme riconosciute mediante la Carta elettronica del docente. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, senza compenso, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori 45 giorni dalla comunicazione dell’inadempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il ricorso esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La norma fonda il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente riconosciuto dal giudicato.

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    La norma è richiamata quale base per la corresponsione degli interessi legali sulle somme riconosciute dalla sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda è stato regolarmente notificato all’amministrazione, è passato in giudicato e il ricorrente dimostra l’inadempimento dell’obbligo conformativo o patrimoniale definitivamente accertato.
  • Nei confronti della pubblica amministrazione, l’azione esecutiva in ottemperanza è procedibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l’amministrazione non contesta il credito risultante dal giudicato e non dimostra di avervi dato esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento integrale entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione obbligata, con facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo di adottare in via sostitutiva gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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