Sentenza n. 3840/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del provvedimento - bollettino prot. n. 2008 del 14-01-2022, contenente le posizioni degli ultimi nominati da GPS nel VII turno di convocazione; e di ogni altro atto, preordinato, antecedente, consequenziale e comunque connesso, che qui si riporta: bollettino n. 40507 del 20.12.2021; bollettino prot.n. 37888 del 7 Dicembre 2021; bollettini prot. n. 27675 del 6/9/2021, e prot. n. 35665 del 23/11/2021; bollettini prot.n. 33131 del 4 Novembre 2021; prot. n. 30935 dell'08/10/2021; bollettino prot.n. 28988 del 20 Settembre 2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bollettino contenente le posizioni degli ultimi nominati da GPS nel VII turno di convocazione e gli atti presupposti relativi alla formazione delle graduatorie
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata GPS)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda telematica di inserimento nella seconda fascia delle GPS, dichiarando di possedere i requisiti previsti dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020. Al momento della domanda risultava titolare di 68,5 punti per le scuole secondarie di secondo grado e di 44,5 punti per le scuole secondarie di primo grado, ma non era stata successivamente inserita nelle graduatorie pubblicate dall'Amministrazione, risultando superata da candidati che, secondo la prospettazione ricorsuale, avevano punteggi inferiori. Dopo l'infruttuosa richiesta di correzione in autotutela, ha impugnato i bollettini relativi alle convocazioni e alla formazione delle graduatorie, deducendo l'erronea applicazione dell'algoritmo ministeriale, l'erroneo posizionamento, eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del legittimo affidamento e dei principi di trasparenza. L'Amministrazione, pur costituita, non ha svolto specifiche difese, non ha contestato le circostanze fattuali dedotte e non ha ottemperato all'ordinanza istruttoria con cui il TAR aveva richiesto una dettagliata relazione sui fatti di causa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata l'erroneità del posizionamento della ricorrente sulla base della documentazione in atti, dalla quale risultava il possesso dei punteggi indicati, e soprattutto del comportamento processuale dell'Amministrazione. Il Ministero, che aveva la piena disponibilità dei dati e dei criteri utilizzati per la formazione delle graduatorie, non ha specificamente contestato le allegazioni della ricorrente né ha prodotto la documentazione richiesta dal giudice, senza fornire spiegazioni per tale inottemperanza. Il Collegio ha applicato il principio di vicinanza dell'onere della prova e il principio dispositivo, ritenendo valutabile il comportamento processuale della parte resistente. Gli atti impugnati sono stati quindi annullati nella parte in cui impedivano il riconoscimento dell'anzianità di ruolo secondo i parametri ministeriali. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
OM n. 60/2020
Richiamata quale disciplina dei requisiti per la partecipazione alla procedura di inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze.
art. 64, commi 1 e 2, c.p.a.
Il giudice richiama il principio dispositivo e il principio di vicinanza dell'onere della prova: le parti devono fornire gli elementi probatori nella loro disponibilità e la parte resistente deve contestare specificamente le allegazioni rilevanti della ricorrente.
art. 2697 c.c.
Richiamato quale fondamento civilistico del principio dell'onere della prova.
art. 115 c.p.c.
Richiamato quale fondamento del principio di non contestazione, secondo cui le allegazioni rilevanti non specificamente contestate possono essere valutate dal giudice.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla formazione di graduatorie amministrative informatizzate, quando i dati, i criteri applicativi e il funzionamento della procedura sono nella piena disponibilità dell'amministrazione e non sono facilmente conoscibili dall'interessato, opera il principio di vicinanza dell'onere della prova.
- La parte resistente ha l'onere di contestare specificamente le circostanze fattuali rilevanti dedotte dal ricorrente; la mancata contestazione può essere valorizzata dal giudice nella ricostruzione dei fatti.
- La mancata ottemperanza dell'amministrazione a un ordine istruttorio del giudice, senza indicazione delle ragioni dell'inadempimento, costituisce un comportamento processuale valutabile ai fini della decisione, soprattutto quando la documentazione richiesta è nella disponibilità esclusiva dell'amministrazione.
- L'amministrazione che forma una graduatoria mediante procedure automatizzate deve rendere verificabili i dati e i criteri applicati e fornire, in giudizio, gli elementi necessari a dimostrare la correttezza del posizionamento contestato.
- La dimostrazione documentale del punteggio spettante, unita alla mancata specifica contestazione e all'omessa produzione degli atti nella disponibilità dell'amministrazione, può fondare l'annullamento degli atti di graduatoria nella parte lesiva della posizione del candidato.
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