Sentenza n. 965/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale che aveva dichiarato irricevibile o inammissibile alla fase valutativa la domanda di agevolazione presentata nell’ambito dell’avviso FAInSicilia, unitamente al preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato domanda di agevolazione per un investimento complessivo di circa 201.739 euro, chiedendo un contributo pubblico di 102.291 euro e indicando una quota di cofinanziamento privato di 99.530 euro. Alla domanda era stata allegata un’attestazione bancaria relativa alla disponibilità di un finanziamento fino a 50.000 euro. A seguito del preavviso di rigetto, fondato sull’asserita mancata prova della capacità finanziaria per la quota residua, la società aveva prodotto fatture, bonifici ed estratti conto dai quali risultavano versamenti dei soci e disponibilità finanziarie ulteriori, complessivamente sufficienti a coprire il cofinanziamento richiesto e riferibili alla data di presentazione della domanda. L’amministrazione aveva tuttavia confermato il giudizio negativo, ritenendo preclusa la produzione successiva della documentazione probatoria richiesta dall’avviso. La ricorrente ha dedotto la violazione dei punti 5.2, 8.3, 12.1 e 12.3 dell’avviso, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria e falsità o insufficienza dei presupposti, nonché violazione dei principi di massima partecipazione e buon andamento. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione non avesse valutato le osservazioni e la documentazione prodotte nel contraddittorio avviato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e che tale documentazione dimostrasse il possesso, già al momento della domanda, della capacità finanziaria richiesta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di inammissibilità. Ha distinto tra il requisito sostanziale previsto dal punto 5.2 dell’avviso, consistente nel possesso di un’idonea capacità finanziaria, e la documentazione destinata a comprovarlo, prevista dal punto 8.3. Quest’ultima disposizione richiedeva la produzione contestuale della documentazione, ma non stabiliva espressamente che tale modalità fosse sanzionata con l’esclusione. Il punto 5.2, invece, prevedeva l’inammissibilità per il mancato possesso della capacità finanziaria, non per la mancata produzione contestuale dell’intera documentazione probatoria. Il punto 12.1 dell’avviso, richiamando l’art. 10-bis l. 241/1990, consentiva all’istante di dimostrare il possesso dei requisiti mediante osservazioni e documenti nel contraddittorio procedimentale. Il termine assegnato per rispondere al preavviso di rigetto non era qualificato come perentorio dall’art. 10-bis e, nel caso concreto, l’amministrazione non aveva attivato lo specifico meccanismo di richiesta di integrazioni previsto dal punto 12.3 dell’avviso. Inoltre, la lex specialis ammetteva chiarimenti e integrazioni in ogni fase dell’istruttoria, anche d’ufficio. Poiché la documentazione prodotta dalla società era idonea a dimostrare che la capacità finanziaria sussisteva già alla data della domanda, l’amministrazione avrebbe dovuto valutarla, sia nell’ambito del contraddittorio ex art. 10-bis sia mediante il soccorso istruttorio previsto dall’avviso e dall’art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990. Non è stata ritenuta ostativa l’eventuale tardività della produzione documentale, in quanto non si trattava di costituire ex post il requisito, ma di comprovare un requisito sostanziale già esistente al momento della partecipazione. La successiva concessione del contributo con riserva dell’esito del giudizio non ha determinato la cessazione della materia del contendere, poiché la sua efficacia era subordinata al buon esito del giudizio. Le amministrazioni resistenti sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti
Il contraddittorio procedimentale consente all’istante di fornire osservazioni e documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti contestati; il termine previsto non è perentorio in assenza di una qualificazione normativa in tal senso.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Il soccorso istruttorio può consentire di superare l’incompletezza della dichiarazione o dell’istanza, quando la documentazione integrativa dimostri un requisito già posseduto e la lex specialis ammetta chiarimenti o integrazioni.
art. 5.2 dell’Avviso FAInSicilia
possesso di idonea capacità finanziaria, in relazione alla capacità di provvedere all’apporto di mezzi propri richiesti ai fini della copertura dei costi del programma d’investimento non coperto dalle agevolazioni pubbliche
Il requisito sanzionato a pena di inammissibilità è il possesso sostanziale della capacità finanziaria, non necessariamente la produzione contestuale dell’intera documentazione probatoria.
art. 8.3 dell’Avviso FAInSicilia
La quota di cofinanziamento dovrà essere adeguatamente comprovata ... contestualmente alla istanza di concessione contributo
La disposizione disciplina la prova documentale del cofinanziamento, ma non prevede espressamente che la produzione non contestuale comporti l’esclusione automatica della domanda.
art. 12.1 dell’Avviso FAInSicilia
L’esito negativo anche di uno solo dei controlli sopra elencati determina l’irricevibilità dell’istanza, previa comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990
Il richiamo all’art. 10-bis preserva la possibilità per l’istante di dimostrare, nel contraddittorio procedimentale, il possesso dei requisiti di ammissibilità.
punto 12.3 dell’Avviso FAInSicilia
In ogni fase dell’iter istruttorio, IRFIS può richiedere ... i chiarimenti o le integrazioni necessari
La lex specialis ammette il soccorso istruttorio in ogni fase dell’istruttoria, anche d’ufficio, per chiarimenti e integrazioni relativi ai dati e documenti forniti.
art. 26 c.p.a.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- Quando un avviso pubblico distingue tra il possesso sostanziale di un requisito, sanzionato con l’inammissibilità, e la documentazione destinata a comprovarlo, la mancata produzione contestuale della documentazione non determina automaticamente l’esclusione se la lex specialis non prevede espressamente tale sanzione.
- Nel contraddittorio conseguente al preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, l’interessato può produrre osservazioni e documenti idonei a dimostrare che il requisito contestato esisteva già al momento della presentazione della domanda.
- La produzione successiva di documenti è ammissibile quando non mira a costituire ex novo il requisito di partecipazione, ma a comprovare documentalmente un requisito sostanziale già posseduto alla data rilevante per la partecipazione.
- Se la lex specialis prevede la possibilità di richiedere chiarimenti o integrazioni in ogni fase dell’istruttoria, l’amministrazione deve valutare la documentazione integrativa utile a verificare il possesso dei requisiti, salvo che si tratti di una modifica sostanziale della domanda o della costituzione tardiva del requisito.
- Il termine assegnato per rispondere al preavviso di rigetto non è perentorio se tale natura non è prevista dalla legge o dalla lex specialis; la sua scadenza non preclude quindi automaticamente la valutazione della documentazione prodotta dall’interessato.
- In una procedura comparativa, i principi di autoresponsabilità e par condicio non possono essere invocati per escludere il soccorso istruttorio quando la stessa lex specialis lo ammette e l’integrazione riguarda la prova di un requisito già esistente, senza alterare la parità tra i partecipanti.
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