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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33509/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per ricettazione. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione, sostenendo, in particolare, la mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le censure, osservando che il giudice d'appello aveva valorizzato circostanze univoche — l'omessa indicazione di una lecita modalità di ricezione del telefono e l'assenza di documentazione fiscale attestante l'acquisto tramite canali commerciali — dalle quali aveva logicamente desunto la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Con il terzo motivo la ricorrente ha contestato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena. Anche tale motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva motivato la congruità della pena, già mitigata dal riconoscimento della diminuente prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. e delle attenuanti generiche, sulla base della concreta gravità del fatto e dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tutti i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. È stata confermata la valutazione secondo cui l'imputata aveva agito con consapevolezza, o quanto meno con accettazione del rischio, della provenienza delittuosa del telefono, con conseguente configurabilità della ricettazione e non della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza. È stata inoltre ritenuta non censurabile in sede di legittimità la motivazione sulla pena, giudicata congrua e non arbitraria. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa, anche nella forma della rappresentazione della concreta possibilità di tale provenienza con accettazione del rischio; nel caso concreto è stata applicata anche la diminuente prevista dal quarto comma.

  • art. 712 c.p.

    La contravvenzione si distingue dalla ricettazione per l'elemento soggettivo colposo, consistente nella mera mancanza di diligenza nell'accertare l'origine del bene.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena guidano la valutazione discrezionale del giudice; una motivazione non arbitraria né illogica sulla congruità della sanzione non è censurabile in cassazione.

Massime di principio

  • Il delitto di ricettazione ricorre quando l'agente conosce la provenienza delittuosa della cosa oppure si rappresenta concretamente tale possibilità e accetta il relativo rischio; l'acquisto o la ricezione con mera negligenza nell'accertamento dell'origine integra invece, ricorrendone gli altri presupposti, la contravvenzione di cui all'art. 712 c.p.
  • La consapevolezza della provenienza delittuosa del bene può essere desunta da circostanze fattuali univoche, tra cui l'assenza di una spiegazione sulla lecita ricezione e la mancanza di documentazione fiscale relativa all'acquisto tramite canali commerciali, purché la motivazione del giudice sia logica e non contraddittoria.
  • La valutazione della pena effettuata secondo i criteri dell'art. 133 c.p. appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando risulti motivata e non arbitraria o illogica.
  • È manifestamente infondato il ricorso che riproponga censure sulla qualificazione soggettiva della condotta e sulla dosimetria della pena quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione logica e conforme ai principi consolidati.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneElemento soggettivoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiDolo eventuale

Testo integrale

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