Cassazione Civile, Ordinanza n. 05453/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per crediti retributivi asseritamente maturati sulla base di un accertamento ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro, relativo a 8 giornate di lavoro irregolare e 17 giornate di sabato prestate in regime di straordinario. La società datrice aveva proposto opposizione e i giudici di merito avevano accolto l’opposizione, ritenendo che la documentazione richiamata dal lavoratore non fosse un verbale ispettivo idoneo a far fede privilegiata, ma una mera comunicazione dell’esito dell’attività amministrativa, e che le ulteriori prove raccolte non bastassero a dimostrare il credito. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse travisato la documentazione prodotta, attribuendole un valore probatorio inferiore a quello dovuto, mentre essa attesterebbe accertamenti e sanzioni tali da provare le irregolarità; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato il contenuto del documento depositato, che avrebbe dovuto neutralizzare le altre risultanze istruttorie e far venir meno la ratio decidendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse il verbale ispettivo, ma la sola comunicazione dell’esito dell’attività amministrativa, e che comunque tale documento non avesse fede privilegiata né fosse idoneo a provare con certezza le irregolarità lamentate. Di conseguenza, è rimasto fermo il libero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, insindacabile in cassazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
La censura sulla valutazione delle prove è stata ritenuta infondata/inammissibile, poiché il giudice di merito ha esercitato un apprezzamento libero delle risultanze istruttorie non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti.
art. 2700 c.c.
La comunicazione dell’esito dell’attività amministrativa non è stata considerata atto dotato di fede privilegiata idoneo a provare in modo pieno e con certezza le irregolarità contestate.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamata per la trattazione camerale non partecipata sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La mera comunicazione dell’esito di un’attività ispettiva o amministrativa non equivale, di per sé, a un verbale assistito da fede privilegiata e non prova automaticamente l’effettività delle irregolarità contestate.
- Per superare le risultanze istruttorie poste a base della decisione di merito non basta un elemento indiziario o una documentazione priva di fede privilegiata: occorre una prova idonea a dimostrare i fatti con un grado di certezza e non di mera probabilità.
- Il vizio di violazione dell’art. 2700 c.c. non può essere utilizzato per ottenere in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio, se il giudice di merito ha correttamente qualificato il documento e ha motivatamente esercitato il proprio libero convincimento.
- L’omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la doglianza mira in realtà a ottenere una diversa lettura del documento o delle prove già esaminate dal giudice di merito.
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