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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17338/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società, titolare di impianti alimentati da fonte eolica e di concessioni per l'occupazione di aree pubbliche, aveva impugnato davanti al giudice amministrativo la deliberazione provinciale che aveva approvato un regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sostitutivo della precedente tassa annua. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione ex artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., deducendo due censure strettamente connesse: (1) la sentenza del Consiglio di Stato avrebbe violato limiti esterni della giurisdizione, interpretando norme interne in modo contrastante con il diritto dell'Unione europea e introducendo un canone ritenuto esorbitante e discriminatorio per l'interramento dei cavidotti funzionali agli impianti FER; (2) il giudice amministrativo avrebbe illegittimamente omesso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE su quesiti relativi alla compatibilità euro-unitaria del canone e del suo effetto ostativo alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha affermato che le doglianze, pur prospettate come violazione dei limiti esterni della giurisdizione, erano in realtà dirette a denunciare meri errores in iudicando e in procedendo, cioè l'erronea interpretazione e applicazione del diritto unionale e l'omesso rinvio pregiudiziale, vizi non sindacabili in sede di controllo di giurisdizione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione non può essere utilizzato per denunciare meri errori di interpretazione o applicazione del diritto sostanziale, neppure se di derivazione unionale

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato quale base del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 111 Cost.

    il controllo della Cassazione sui giudici speciali è limitato ai motivi di giurisdizione e non si estende agli errores in iudicando o in procedendo

  • art. 3, comma 149, lett. h) legge n. 662 del 1996

    richiamato nel ragionamento del Consiglio di Stato come parametro del principio solidaristico e della determinazione tariffaria

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    ha disciplinato la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato nel quadro del diritto a un ricorso effettivo, ma non idoneo a estendere il controllo di giurisdizione

  • art. 4, paragrafo 3, TUE

    richiamato dalla giurisprudenza unionale citata per escludere l'incompatibilità della disciplina interna sul controllo di giurisdizione

  • art. 19, paragrafo 1, TUE

    richiamato dalla giurisprudenza unionale citata nel medesimo senso

  • art. 1, paragrafi 1 e 3, direttiva 89/665/CEE

    richiamata come norma interpretata dalla Corte di giustizia nel senso della compatibilità con la disciplina interna sul controllo di giurisdizione

Massime di principio

  • Il vizio di eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale si spinga oltre i limiti esterni della propria giurisdizione, affermandola o negandola in astratto su una materia sottratta alla sua cognizione; non ricorre quando si denunci soltanto un errore nell'interpretazione o applicazione delle norme sostanziali o processuali.
  • La violazione del diritto dell'Unione europea da parte del giudice amministrativo integra, di regola, un error in iudicando o in procedendo e non un motivo attinente alla giurisdizione, anche se la violazione viene prospettata come grave o determinante diniego di tutela.
  • L'omessa rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, quand'anche astrattamente censurabile, non è sindacabile dalla Cassazione quale vizio di giurisdizione; essa può semmai rilevare come errore processuale o di diritto, ma resta fuori dal perimetro dell'art. 111, comma 8, Cost.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato non si estende alla verifica della conformità al diritto unionale della decisione di merito, neppure quando si deduca un preteso contrasto con principi europei di liberalizzazione o non discriminazione.
  • Per integrare un rifiuto di giurisdizione occorre la negazione in astratto della tutela giurisdizionale della situazione soggettiva azionata; non basta una decisione sfavorevole o erronea che abbia respinto la domanda nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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