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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4782/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per truffa aggravata per violazione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. e per manifesta illogicità della motivazione: la ricorrente deduceva che l'ordinanza del 22/11/2022 del Tribunale di Brescia, che aveva rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'unico difensore a causa di concomitanti udienze professionali, fosse illegittima. Si sosteneva che le altre udienze erano state fissate anteriormente a quella del 24/11/2022 e che quindi la richiesta, tempestivamente presentata, avrebbe dovuto essere accolta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come generico e manifestamente infondato. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. Torchio) secondo cui l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento solo se il difensore prospetta l'impedimento "appena conosciuta" la contemporaneità, indica specificamente le ragioni che rendono essenziale la sua presenza nell'altro processo, dichiara l'assenza di altro codifensore e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo in cui è presente sia in quello oggetto di rinvio. La Cassazione ha ritenuto che la richiesta di rinvio fosse tardiva (presentata due giorni prima dell'udienza) e che il difensore fosse a conoscenza dei rinvii con largo anticipo; inoltre il difensore non aveva indicato le ragioni idonee a giustificare il mancato reperimento di un sostituto. La sentenza ha quindi confermato l'ordinanza impugnata e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000 per la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiesta applicazione del legittimo impedimento dell'avvocato per contemporaneità di udienze solo se l'impedimento viene prospettato "appena conosciuto", con indicazione delle ragioni che rendono essenziale la sua presenza, assenza di codifensore e impossibilità di reperire un sostituto; dà luogo al congelamento del termine fino a 60 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

  • art. 102, cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibilità e alle modalità di avvalersi di un difensore sostituto; il difensore deve dimostrare l'impossibilità di reperire un sostituto per giustificare il rinvio.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) per ricorsi inammissibili o provocati con colpa; applicata qui per la fissazione di euro 3.000.

  • Sez. U., n. 4909 del 02/02/2015 (Torchio)

    Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito i requisiti stringenti per il riconoscimento del legittimo impedimento del difensore per impegno professionale in altro procedimento: tempestività ('appena conosciuta'), specificità delle ragioni, assenza di codifensore e impossibilità di nominare un sostituto.

Massime di principio

  • La richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'unico difensore va presentata tempestivamente, cioè "appena conosciuta" la contemporaneità degli impegni; una comunicazione tardiva (es. pochi giorni prima dell'udienza) è normalmente inammissibile.
  • Occorre specificare nel dettaglio perché la presenza del difensore sia essenziale nell'altro procedimento e documentare l'assenza di un codifensore o l'impossibilità di nominare un sostituto; mere indicazioni generiche non sono sufficienti.
  • La mancata autorizzazione del cliente a nominare un sostituto non impedisce al difensore di designarne uno: la scelta di nominare o meno un sostituto rientra nella sua discrezionalità tecnica.
  • Se il difensore è a conoscenza con anticipo dei conflitti di udienza, il rimedio corretto è anticipare la richiesta di rinvio o provvedere tempestivamente alla nomina di un sostituto; la mancata diligenza può determinare il rigetto dell'istanza.
  • In caso di rigetto e successivo ricorso infondato o generico, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la forza e la completezza delle motivazioni prima di impugnare.

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