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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5556/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal GIP a carico del Menniti in relazione a più reati connessi al traffico di stupefacenti e a un'ipotesi di associazione finalizzata al traffico. Il ricorso deduceva: mancata autonoma motivazione del Tribunale e omissione di risposta ad alcune deduzioni difensive (in particolare sulla concreta quantità ceduta e sui ruoli contestati nei capi 19 e 21); mancata considerazione degli elementi contro la configurazione dell'associazione criminale (assenza di struttura organizzativa stabile, insufficienza del dato captativo); vizio nella valutazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p.; richiesta di riqualificazione dei fatti ai sensi degli artt. 73 e 74 DPR 309/1990; motivo nuovo relativo alla diversa qualificazione del versamento della cosiddetta 'tassa mensile' emerso in atti relativi a un coindagato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto i motivi genericamente formulati e, in larga parte, questioni di merito e di fatto inammissibili in sede di legittimità (esame e rivalutazione del dato captativo, interpretazione delle intercettazioni e della quantificazione delle singole cessioni). Ha confermato la valutazione del Tribunale circa la gravità indiziaria, l'esistenza di un gruppo unitario organizzato con sottogruppi territoriali (Guardavalle e Soverato), il ruolo del ricorrente come corriere e la disponibilità delle chiavi dell'immobile usato per lo stoccaggio, nonché altri indici quali danneggiamenti e reazioni dei sodali all'arresto. Ha ritenuto infondate le censure relative all'elemento organizzativo e psicologico dell'associazione e non ha accolto le richieste di riqualificazione, osservando che le censure non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo che contestava la sussistenza delle esigenze cautelari, valutando la spiccata propensione del ricorrente a delinquere e la pluralità di condotte recenti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74

    La norma relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata richiamata per negare la riqualificazione a ipotesi piu lievi e per valutare la configurazione dell'associazione; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi strutturali e organizzativi delineati nel provvedimento di merito.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    Norma che punisce il traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato la qualificazione dei reati-fine e la pluralità di sostanze trattate come elementi che escludono la ricaduta nell'ipotesi lieve.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riguarda la valutazione della continuazione della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivate ragioni circa l'attualità delle esigenze cautelari, basate sulla posizione del ricorrente e sulle condotte recenti, e ha giudicato infondata la censura sull'assenza di attualità delle esigenze cautelari.

  • art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90

    Richiamato dal ricorrente per sostenere possibile riqualificazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente escluso la riqualificazione alla luce della pluralità e dell'organizzazione delle condotte accertate.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria dopo la pronuncia; la Corte ha disposto gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammissibile la rinnovazione della valutazione probatoria o la mera disputa su valutazioni fattuali e interpretazioni delle intercettazioni: censure che consistono nella diversa lettura delle prove sono, salvo vizio logico-giuridico evidente, inammissibili.
  • L'assenza di una autonoma e sufficiente motivazione può essere censurata, ma se il motivo riguarda il provvedimento genetico (GIP) e la decisione di conferma riproduce ragioni precedenti, la Corte valuta se le censure sono generiche o consentono un effettivo sindacato di diritto.
  • Per configurare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti occorrono elementi che dimostrino stabilità, organizzazione e ruoli coordinati; il dato captativo può essere utilizzato per ricavare tali elementi se collegato a concreti indici organizzativi, scambi ripetuti e strutture di stoccaggio e distribuzione.
  • Le richieste di riqualificazione in termini di maggiore leggerezza dell'ipotesi devono fondarsi su errori di diritto o su omissioni motivazionali non meramente ricostruttive dei fatti; la mera affermazione di una diversa interpretazione dei fatti è insufficiente.
  • Quanto alle misure cautelari, l'attualità e concretezza delle esigenze vanno adeguatamente motivate dal giudice di merito; contestazioni generiche sulla loro non attualità, senza elemento nuovo, difficilmente superano il vaglio di legittimità.
  • Motivi nuovi emersi in relazione a dichiarazioni o atti di terzi prodotti dopo la decisione impugnata costituiscono, di regola, elementi di fatto non sindacabili in Cassazione e devono essere proposti nel giudizio di merito se rilevanti.

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