Sentenza n. 766/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dei servizi di vigilanza all'impresa controinteressata, esclusione di altro concorrente all'esito della riedizione della verifica di anomalia e successivo provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già terza classificata, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore dell'impresa controinteressata, sostenendo che l'offerta di quest'ultima avrebbe dovuto essere esclusa perché non congrua e non concretamente eseguibile. In particolare, ha dedotto: l'omessa considerazione dei maggiori costi derivanti dagli aggiornamenti del contratto collettivo nazionale applicabile; la sottostima del tasso di assenteismo rispetto alle tabelle ministeriali, mediante il ricorso a dati aziendali riferiti soltanto a due anni; l'inidoneità di tali dati a rappresentare il personale da assorbire in applicazione della clausola sociale; l'erronea quantificazione delle ore necessarie per la vigilanza ispettiva, con mancato computo dei tempi di percorrenza e insufficiente durata delle attività; la possibile difformità dell'offerta rispetto alla previsione della vigilanza attiva nell'arco delle 24 ore; la sottostima delle ore e dei costi di formazione e dei costi di gestione; l'incongruità dei costi della sicurezza, calcolati su 13 unità lavorative anziché sulle 23 guardie particolari giurate indicate nell'offerta tecnica. La ricorrente ha inoltre proposto domanda di accesso agli atti di gara. L'accesso è stato disposto dal Tribunale con ordinanza, mentre la domanda di annullamento è stata esaminata nel merito.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha premesso che la verifica di anomalia dell'offerta costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, fondata su una valutazione globale e sintetica dell'attendibilità, congruità e concreta eseguibilità dell'offerta; il sindacato giurisdizionale è quindi limitato ai casi di macroscopica illogicità, irragionevolezza, erroneità o travisamento e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante. Quanto al costo del lavoro, ha ritenuto legittimo il ricorso alle statistiche aziendali sull'assenteismo per giustificare uno scostamento migliorativo dalle tabelle ministeriali, anche in presenza di clausola sociale o di personale di nuova assunzione, purché la valutazione amministrativa non risulti manifestamente irragionevole. Quanto alla vigilanza ispettiva, ha ritenuto congruo il calcolo fondato sul numero degli obiettivi, sui passaggi giornalieri, sulle giornate del quadriennio e sul tempo stimato per ciascun passaggio. La previsione di un servizio attivo nell'arco delle 24 ore non implica una presenza fissa e continuativa del personale, poiché il capitolato richiede una struttura mobile e sequenze ispettive, non una sorveglianza ininterrotta presso ciascun obiettivo. Inoltre, il personale può essere impiegato in altre attività nei periodi di effettiva inoperatività, sicché il relativo costo non deve necessariamente gravare interamente sull'appalto. La censura sui tempi di percorrenza è stata ritenuta generica, anche alla luce della breve distanza tra la sede dell'aggiudicataria e quella dell'Università. Le ulteriori censure sui costi di formazione, gestione e sicurezza non sono state coltivate in modo specifico nelle memorie finali e, comunque, sono state ritenute infondate: non risultava dimostrato l'impiego obbligatorio di 23 dipendenti anziché 13 e i costi di formazione e gestione contestati, anche se aggiunti, risultavano inferiori all'utile stimato, non rendendo inaffidabile l'offerta. La domanda di accesso era stata già definita con precedente ordinanza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Università e dell'aggiudicataria, liquidate in € 8.000,00 per ciascuna, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016
eventuali valori tabellari relativi al costo del lavoro
Le tabelle ministeriali costituiscono parametro di riferimento per la verifica del costo del lavoro, ma lo scostamento può essere giustificato mediante dati aziendali attendibili relativi all'assenteismo.
Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria
eventuali integrazioni sopravvenute del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria
Gli aggiornamenti del contratto collettivo rilevano nella verifica della congruità dell'offerta e dei costi del personale, ma la sentenza esclude che, nel caso concreto, la loro omessa considerazione avesse determinato l'inaffidabilità dell'offerta.
Massime di principio
- La verifica di anomalia dell'offerta è espressione di discrezionalità tecnica e si fonda su una valutazione globale e sintetica dell'attendibilità e concreta eseguibilità dell'offerta; il giudice amministrativo può censurarla soltanto in presenza di macroscopici vizi di illogicità, irragionevolezza, erroneità o travisamento, senza sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante.
- Lo scostamento dai valori delle tabelle ministeriali sul costo del lavoro può essere giustificato mediante statistiche aziendali sull'assenteismo, anche quando la gara preveda una clausola sociale o l'impiego di lavoratori di nuova assunzione, se la stazione appaltante ritiene attendibili i dati e la valutazione non sia manifestamente irragionevole.
- La previsione di un servizio di vigilanza attivo nell'arco delle 24 ore non implica necessariamente la presenza fissa e continuativa del personale presso ciascun obiettivo, quando la lex specialis preveda una struttura mobile e lo svolgimento di sequenze ispettive a intervalli; i costi possono essere parametrati al tempo di effettiva esecuzione del servizio.
- Il personale destinato a un servizio intermittente o mobile può essere impiegato in altre attività nei periodi di effettiva inoperatività; pertanto, ai fini della verifica di anomalia, non è necessario imputare all'appalto l'intero costo del personale per tutte le ore di disponibilità, se tale criterio risulta coerente con il modello organizzativo offerto.
- La contestazione dell'omessa considerazione dei tempi di percorrenza nell'ambito della verifica di anomalia deve essere specifica e adeguatamente dimostrata; una censura generica non è idonea a superare la valutazione tecnica della stazione appaltante, soprattutto quando gli elementi fattuali disponibili rendano plausibile la stima effettuata.
- La sottostima di singole voci di costo non rende di per sé inattendibile l'offerta quando, anche considerando tali voci, il relativo importo complessivo risulti inferiore all'utile previsto e non emerga l'incidenza della sottostima sulla concreta sostenibilità dell'offerta.
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