Circolare n. 2/E del 8/03/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’ambito e le modalità della definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Spiega quali debiti possono essere definiti, quali sono esclusi, come si perfeziona la procedura, l’effetto sulle precedenti dilazioni e le conseguenze sui giudizi pendenti. Dedica particolare attenzione ai carichi dell’Agenzia delle entrate, ai carichi composti solo da sanzioni e ai riflessi processuali nel contenzioso tributario.
Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 ex art. 6 d.l. 193/2016
Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’art. 6 del d.l. n. 193/2016, relativo alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione nel periodo 2000-2016. Il documento si concentra soprattutto sui carichi dell’Agenzia delle entrate e sui riflessi della definizione nei procedimenti di riscossione e nei giudizi pendenti, con attenzione particolare al contenzioso tributario.
Finalità e contenuto della definizione
La definizione agevolata consente di estinguere il debito contenuto nel singolo carico iscritto a ruolo o affidato mediante il pagamento:
- del capitale;
- degli interessi;
- dell’aggio dovuto proporzionalmente;
- delle spese dovute all’Agente della riscossione per procedure esecutive e notifiche.
Restano esclusi dal pagamento le sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie e gli interessi di mora. Il vantaggio per il debitore consiste quindi nel venir meno dell’obbligo di pagamento di tali componenti accessorie una volta perfezionata la procedura.
Domanda di adesione e termini
Il procedimento inizia con la presentazione all’Agente della riscossione, entro il 31 marzo 2017, di una dichiarazione apposita. Nella dichiarazione il debitore deve indicare:
- i carichi che intende definire;
- il numero di rate, se sceglie il pagamento dilazionato;
- l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi, con impegno a rinunciare.
La circolare precisa che possono aderire solo i debitori i cui carichi risultino affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, al netto di pagamenti e sgravi già intervenuti.
Modalità di pagamento
Entro il 31 maggio 2017 l’Agente della riscossione comunica al debitore l’importo dovuto e, se richiesto, il piano di rateazione. Il pagamento rateale è ammesso fino a un massimo di cinque rate, con questa scansione:
- nel 2017 almeno il 70% delle somme dovute, in massimo tre rate con scadenza luglio, settembre e novembre;
- nel 2018 il restante 30%, in massimo due rate con scadenza aprile e settembre.
Per i pagamenti rateali, dal 1° agosto 2017 decorrono gli interessi nella misura del 4,5% annuo. Il debito si estingue solo se il pagamento è integrale e tempestivo.
Carichi definibili: nozione di singolo carico
La circolare chiarisce che il riferimento al "singolo carico" va inteso come singola partita di ruolo, non come intero ruolo. La partita è quindi l’unità minima e non frazionabile della definizione; non è possibile definire solo una parte della partita, che ordinariamente comprende più articoli di ruolo (tributi, sanzioni, interessi, ecc.).
Per gli avvisi di accertamento esecutivi valgono gli stessi principi della riscossione mediante ruolo, perché la disciplina del ruolo e della cartella si applica, in quanto compatibile, anche alla riscossione coattiva da accertamento esecutivo.
Limite temporale dei carichi ammessi
L’espressione "carichi affidati dal 2000 al 2016" è letta in senso temporale come carichi trasmessi all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016, quindi usciti dalla disponibilità dell’Ente creditore.
Per gli accertamenti esecutivi, l’affidamento coincide con la trasmissione del flusso di carico all’Agente; sono quindi definibili quelli trasmessi entro il 31 dicembre 2016.
Per i ruoli, la circolare ritiene definibili anche i ruoli trasmessi telematicamente entro il 31 dicembre 2016, pur se la consegna formale si intende avvenuta il 10 gennaio 2017, purché la trasmissione sia effettivamente avvenuta entro il termine finale del 2016.
Carichi costituiti solo da sanzioni
La circolare affronta il caso dei carichi formati esclusivamente da sanzioni. Poiché il comma 10 dell’art. 6 non esclude espressamente tale ipotesi, il documento conclude che anche questi carichi possono essere compresi nella definizione, purché si tratti di sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie.
In questi casi il debitore, per beneficiare della definizione, deve pagare soltanto le somme spettanti all’Agente della riscossione. Se non è dovuto alcun importo neppure all’Agente, il debitore deve comunque presentare la dichiarazione di adesione entro il 31 marzo 2017 per far valere la definizione.
Carichi esclusi dalla definizione
La circolare elenca i principali carichi esclusi dall’ambito applicativo:
- risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e IVA riscossa all’importazione;
- somme dovute per recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie conseguenti a provvedimenti e sentenze penali;
- altre sanzioni non tributarie.
Sono considerati non definibili anche i crediti tributari sorti in altri Stati dell’UE, in Stati aderenti alla Convenzione OCSE/CoE o in Stati con cui l’Italia abbia una convenzione bilaterale per l’assistenza alla riscossione, poiché non rientrano nella disponibilità dello Stato italiano.
La circolare chiarisce inoltre che le sanzioni amministrative non tributarie escluse sono quelle che non rientrano nella giurisdizione tributaria, secondo la ricostruzione fornita dalla Corte costituzionale. Sono richiamati, a titolo esemplificativo, alcuni casi di sanzioni non tributarie, come quelle per lavoro nero e per irregolare conferimento di incarichi a dipendenti pubblici. Invece, le sanzioni relative agli intermediari e ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale sono considerate tributarie dal 1° gennaio 2007; quelle irrogate per violazioni precedenti a tale data restano escluse.
Perfezionamento e inefficacia della definizione
La definizione non si perfeziona con la sola presentazione della dichiarazione né con il pagamento della prima rata, ma solo con il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto.
Se il pagamento è omesso, tardivo o insufficiente, la definizione non produce effetti; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e l’Agente della riscossione prosegue il recupero del residuo. In tale ipotesi riprendono a decorrere prescrizione e decadenza e non è possibile rateizzare il debito residuo ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, salvo l’eccezione indicata dalla norma per i carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione e ancora entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli atti rilevanti.
Se il debitore aveva già pagato in parte il debito e tali pagamenti sono sufficienti a coprire quanto dovuto per la definizione, deve comunque presentare la dichiarazione per beneficiare degli effetti della misura; in tal caso il perfezionamento si considera realizzato con la presentazione stessa.
Rapporti con le precedenti dilazioni
La circolare chiarisce il coordinamento con le dilazioni già in corso al 24 ottobre 2016. I debitori con piani rateali in essere possono aderire, a condizione che risultino pagate le rate scadute fino al 31 dicembre 2016.
La presentazione della dichiarazione sospende i pagamenti delle rate successive al 31 dicembre 2016 fino alla scadenza prevista per il pagamento in unica soluzione o della prima rata della definizione.
Se il debitore paga correttamente la prima o unica rata:
- la precedente dilazione viene revocata automaticamente.
Se invece non paga correttamente la prima o unica rata:
- la definizione diventa inefficace;
- il debito non può essere rateizzato di nuovo dall’Agente della riscossione;
- il debitore può riprendere i pagamenti della vecchia dilazione solo se questa non è stata revocata automaticamente.
Se il mancato, insufficiente o tardivo pagamento riguarda una rata successiva alla prima, la definizione diventa inefficace e la precedente dilazione, essendo già stata revocata automaticamente per effetto del pagamento della prima rata, non può essere ripresa.
Effetti sui giudizi pendenti
Per i carichi ancora contestati, la dichiarazione deve indicare la pendenza del giudizio e l’impegno a rinunciare. La circolare precisa tuttavia che, nel processo tributario, tale impegno non coincide necessariamente con la rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 546/1992.
L’effetto decisivo è il perfezionamento della definizione con il pagamento integrale e tempestivo: quando il carico definito riguarda l’intera pretesa oggetto di causa, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere. Se il carico copre solo una parte della pretesa, il processo prosegue per la parte non definita.
La circolare richiama anche il principio per cui, nei casi di cessazione della materia del contendere derivante da definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Rapporti tra definizione e pronunce giurisdizionali
La definizione agevolata può produrre effetti anche quando nel frattempo sia stata emessa una sentenza favorevole o sfavorevole al contribuente, poiché non è prevista alcuna sospensione dei termini processuali.
La circolare afferma che il perfezionamento della definizione prevale di regola sugli esiti del giudizio. Pertanto, anche se il carico sia stato già oggetto di una pronuncia di annullamento non ancora seguita da sgravio, il debitore può comunque aderire alla definizione, specie se la sentenza non è definitiva ed è suscettibile di riforma.
Richieste di rinvio della trattazione
Se il carico definito riguarda l’intero valore della controversia e il contribuente dichiara di aver aderito alla definizione chiedendo il rinvio dell’udienza, l’Ufficio di norma non dovrebbe opporsi.
L’opposizione può però essere giustificata se la richiesta appare dilatoria, ad esempio quando:
- il carico non è definibile per natura o per mancato rispetto dei presupposti temporali o rateali;
- l’udienza è fissata dopo il termine entro cui il contribuente doveva presentare la dichiarazione e non viene prodotta prova dell’avvenuta presentazione;
- la dichiarazione è già stata presentata ma il contribuente non è in regola con i pagamenti dovuti per perfezionare la definizione.
Termini ulteriori e proroghe per eventi sismici
Per i debitori colpiti dai recenti eventi sismici, limitatamente ai carichi affidati dal 2000 al 2016, i termini e le scadenze della definizione sono prorogati di un anno ai sensi del comma 13-ter dell’art. 6. Dopo il pagamento e comunque non oltre il 30 giugno 2019, l’Agente della riscossione trasmette all’ente creditore l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione.
Punti principali
Ambito della definizione e modalità di adesione
La definizione agevolata consente di estinguere il singolo carico iscritto a ruolo o affidato pagando capitale, interessi, aggio e spese esecutive/notifica, con esclusione di sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie e interessi di mora. La domanda va presentata all’Agente della riscossione entro il 31 marzo 2017 con indicazione dei carichi da definire, del numero di rate e dell’eventuale contenzioso pendente con impegno alla rinuncia.
Carichi definibili e nozione di "carico"
La circolare precisa che il termine "carico" coincide con la singola partita di ruolo, non con l’intero ruolo, e che non è ammessa una definizione parziale della partita. Sono definibili i carichi affidati nel periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2016; per gli accertamenti esecutivi conta la trasmissione del flusso di carico entro il 31 dicembre 2016, mentre per i ruoli telematici sono inclusi anche quelli la cui consegna formale si intende avvenuta il 10 gennaio 2017, se trasmessi entro il 31 dicembre 2016.
Pagamento, rateazione e perfezionamento
L’Agente comunica entro il 31 maggio 2017 l’importo dovuto e le scadenze, con possibilità di pagamento in un massimo di cinque rate: almeno il 70% nel 2017 (luglio, settembre, novembre) e il restante 30% nel 2018 (aprile, settembre). La definizione si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo; in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, la definizione è inefficace, i pagamenti restano acconti e riprendono prescrizione, decadenza e riscossione coattiva.
Rapporto con dilazioni pregresse
Possono aderire anche i debitori con piani di rateazione in corso al 24 ottobre 2016, purché siano stati regolarmente pagati i versamenti scaduti fino al 31 dicembre 2016. La presentazione della dichiarazione sospende i termini e i pagamenti successivi al 31 dicembre 2016 fino al termine per la prima rata o il pagamento in unica soluzione; il pagamento della prima rata revoca automaticamente la precedente dilazione, mentre il mancato pagamento comporta inefficacia della definizione e, nei casi previsti, la possibilità o meno di riprendere i versamenti del vecchio piano.
Carichi esclusi e carichi costituiti solo da sanzioni
Sono esclusi, tra gli altri, i carichi relativi a risorse proprie tradizionali UE e IVA all’importazione, recupero di aiuti di Stato, crediti da condanna della Corte dei conti, multe/ammende/sanzioni penali e altre sanzioni non tributarie. La circolare spiega che possono invece rientrare nella definizione i carichi composti solo da sanzioni amministrativo-tributarie, per i quali non è dovuto il tributo ma solo quanto spetta all’Agente della riscossione; se non è dovuto nulla neppure all’Agente, occorre comunque presentare la dichiarazione entro il 31 marzo 2017.
Effetti sui giudizi pendenti
Per i carichi oggetto di giudizio il debitore deve indicare la pendenza e assumere l’impegno a rinunciare. La circolare chiarisce che il perfezionamento della definizione, e non la sola dichiarazione, determina la cessazione della materia del contendere quando il carico copre l’intera pretesa; se la pretesa è solo parzialmente compresa nel carico, il giudizio prosegue per la parte non definita. Non è prevista sospensione automatica dei processi, ma la presentazione della domanda e il pagamento possono giustificare richieste di rinvio della trattazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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