Risoluzione n. 1/E del 7/02/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce i primi chiarimenti operativi sulla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, sia nell’ambito dell’opzione prevista dal d.lgs. 127/2015 sia ai fini della comunicazione dati fatture dello spesometro ex art. 21 del d.l. 78/2010. Vengono precisati contenuto e modalità di compilazione del file XML, con particolare attenzione ai campi "natura", "numero", "detraibile" e "deducibile", nonché a casi specifici come reverse charge, operazioni estere, bollette doganali, regime forfetario e operazioni straordinarie. La circolare chiarisce anche quali soggetti sono esclusi, in tutto o in parte, dagli obblighi comunicativi.
Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute: primi chiarimenti
Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute: primi chiarimenti
La circolare fornisce le prime istruzioni interpretative e operative sulla comunicazione telematica dei dati delle fatture all’Agenzia delle entrate, sia per l’opzione prevista dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, sia per la comunicazione dei dati fatture di cui all’art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dal d.l. 193/2016. Il documento chiarisce quali dati vadano trasmessi, come vadano compilati i campi del tracciato XML e quali soggetti siano esclusi, in tutto o in parte, dagli obblighi.
Quadro normativo e finalità
La circolare richiama la delega contenuta nella legge n. 23/2014, finalizzata a ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili tramite fatturazione elettronica, trasmissione telematica dei corrispettivi e meccanismi di riscontro tra documentazione IVA e transazioni. In attuazione di tale quadro, il d.lgs. n. 127/2015 consente ai soggetti passivi IVA di optare per la trasmissione all’Agenzia dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, incluse le variazioni. Le informazioni possono essere acquisite anche quando le fatture transitano tramite il Sistema di Interscambio.
Opzione, durata ed esercizio
L’opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione e produce effetti per l’anno solare di avvio e per i quattro anni solari successivi. In mancanza di revoca, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e intendono aderire sin dal primo giorno, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui viene esercitata. Per il primo anno di applicazione, il 2017, la circolare richiama la finestra aperta dal 14 dicembre 2016 al 31 marzo 2017.
L’opzione può essere esercitata dal contribuente o da un intermediario delegato ai sensi del d.P.R. n. 322/1998, tramite il servizio online disponibile nell’area "Fatture e corrispettivi" del sito dell’Agenzia delle entrate. In alternativa, possono essere usati software di mercato che generino il file XML conforme alle specifiche tecniche.
Dati da trasmettere e perimetro dell’adempimento
Devono essere comunicati:
- i dati delle fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione, incluse quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi;
- i dati delle fatture ricevute e delle bollette doganali registrate ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 633/1972;
- le note di variazione delle fatture precedenti.
Sono invece esclusi documenti diversi, come le schede carburante. La circolare precisa inoltre che i dati da inserire nel file "Dati-Fattura" costituiscono un sottoinsieme dei dati obbligatori della fattura ex art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 e coincidono, comunque, con quelli da annotare nei registri IVA.
Per le fatture di importo inferiore a 300 euro, anche quando è ammessa la registrazione tramite documento riepilogativo, la comunicazione deve riportare i dati analitici di ciascuna singola fattura.
Compilazione del campo "natura"
La circolare dedica ampia attenzione al campo "Natura", che va valorizzato solo quando l’operazione non espone l’imposta in fattura perché sostituita da una specifica annotazione. In tali casi il campo "Imposta" non deve essere compilato. I principali codici chiariti sono:
- N1, per le operazioni escluse ex art. 15 del d.P.R. n. 633/1972;
- N2, per le operazioni non soggette a IVA;
- N3, per le operazioni non imponibili, come esportazioni o cessioni intracomunitarie;
- N4, per le operazioni esenti;
- N5, per il regime del margine o per IVA non esposta in fattura;
- N6, per l’inversione contabile / reverse charge;
- N7, per l’IVA assolta in altro Stato UE.
Per il codice N5 la circolare richiama espressamente anche le fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo senza separata indicazione dell’imposta, nelle quali va riportata l’annotazione "regime del margine – agenzie di viaggio". In tali casi il campo "ImponibileImporto" deve comprendere il valore dell’imponibile comprensivo di IVA.
Il codice N7 è utilizzabile, in particolare, per alcune vendite a distanza quando superano la soglia di 100.000 euro o quella eventualmente prevista dallo Stato membro di destinazione, nonché per taluni servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati da soggetti italiani che aderiscono al MOSS e fatturano con aliquota e imposta dello Stato del consumatore finale. In questi casi il tracciato richiede il valore zero nei campi "Aliquota" e "Imposta".
Per le fatture ricevute, le stesse codifiche valgono in linea generale, ma nelle ipotesi di reverse charge la fattura ricevuta deve riportare anche i campi "Imposta" e "Aliquota" valorizzati.
Campo "numero" e dati facoltativi di detraibilità/deducibilità
La circolare ribadisce che la fattura deve riportare un numero progressivo univoco; di conseguenza, per le fatture emesse il campo "Numero" della comunicazione deve contenere esattamente il numero presente nel documento. Per le fatture ricevute, se il numero non è disponibile perché non obbligatoriamente annotato nel registro acquisti, il campo va valorizzato con "0".
Un ulteriore chiarimento riguarda i campi "detraibile" e "deducibile", che hanno carattere facoltativo e sono alternativi tra loro. Essi servono a rappresentare la percentuale di detraibilità o la deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all’acquirente o committente persona fisica che non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione. La circolare richiama, come esempio, l’ipotesi di lavori di ristrutturazione edilizia con detrazione pari al 50%.
Altri chiarimenti di compilazione
Se nella fattura è indicata una stabile organizzazione o un rappresentante fiscale, i relativi dati devono essere riportati nella comunicazione. In tal caso sono obbligatori, per la stabile organizzazione, indirizzo, CAP, comune e nazione; per il rappresentante fiscale, IdPaese e IdCodice.
Per le bollette doganali, qualora manchino i dati del cedente, devono essere indicati quelli dell’ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta.
La circolare conferma anche che, per le operazioni soggette a reverse charge interno o intracomunitario, i dati vanno riportati una sola volta nella sezione dei documenti ricevuti, con codice N6 e con compilazione sia dell’imposta sia dell’aliquota. Analoga soluzione vale per gli acquisti intracomunitari e per le prestazioni rese da soggetti comunitari a soggetti italiani, che sono integrate con IVA e registrate sia tra le fatture emesse sia tra quelle di acquisto.
Operazioni extra-UE
Per le cessioni di beni verso soggetti extra-UE, essendo operazioni non imponibili, va usato il codice N3. Per le prestazioni di servizi rese a soggetti extra-UE, quando l’operazione è non soggetta per difetto del requisito di territorialità ex art. 7-ter del d.P.R. n. 633/1972, va invece utilizzato il codice N2.
Regime forfetario ex lege n. 398/1991
Le associazioni sportive dilettantistiche e i soggetti assimilati che applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991 devono trasmettere i dati delle fatture emesse, mentre non devono inviare quelli delle fatture ricevute, perché per queste ultime sono esonerati dall’obbligo di registrazione.
Chiarimenti sullo spesometro e sui soggetti esclusi
La circolare estende i chiarimenti tecnici anche alla comunicazione dei dati fatture prevista dall’art. 21 del d.l. n. 78/2010, come sostituito dal d.l. n. 193/2016. In tale ambito l’obbligo è trimestrale e la comunicazione va effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Viene inoltre ribadito che anche i contribuenti che non hanno esercitato l’opzione possono utilizzare il Sistema di Interscambio per emettere o ricevere fatture elettroniche; in tal caso i dati sono acquisiti automaticamente dall’Agenzia.
Quanto alle esclusioni, la circolare ritiene che siano esonerati, in tutto o in parte, i seguenti soggetti:
- i produttori agricoli situati nelle zone montane ex art. 9 del d.P.R. n. 601/1973, mentre gli altri produttori agricoli devono comunicare solo le operazioni attive mediante autofatture emesse dai cessionari;
- le pubbliche amministrazioni e le amministrazioni autonome, esonerate dall’invio delle fatture ricevute ma tenute a comunicare quelle emesse verso soggetti diversi dalle PA non transitate da SdI;
- i contribuenti in regime forfetario ex legge n. 190/2014;
- i contribuenti in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, i cosiddetti "minimi" ex art. 27 del d.l. n. 98/2011.
Operazioni straordinarie e trasformazioni soggettive
In presenza di fusioni, scissioni, cessioni d’azienda, conferimenti o altre trasformazioni soggettive sostanziali che determinino l’estinzione del dante causa, l’avente causa deve presentare comunicazioni distinte per:
- i propri dati fattura;
- i dati del soggetto estinto relativi al periodo in cui l’operazione straordinaria ha avuto efficacia;
- i dati relativi al periodo precedente l’operazione, se il dante causa non ha già provveduto perché i termini di invio non erano ancora scaduti.
La circolare chiude così il quadro dei primi chiarimenti applicativi sulla corretta gestione della trasmissione dei dati fatture e dei principali casi particolari che possono emergere nella pratica professionale.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare dà primi chiarimenti sulla corretta compilazione e trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute all’Agenzia delle entrate. Si colloca nel quadro della disciplina introdotta dal d.lgs. 127/2015 e, per i profili compatibili, della comunicazione dei dati fatture prevista dall’art. 21 del d.l. 78/2010.
Opzione per la trasmissione telematica e modalità di invio
L’opzione può essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente e dura per l’anno di inizio più i quattro anni successivi, rinnovandosi tacitamente di quinquennio in quinquennio se non revocata. Per il 2017 l’opzione è stata ammessa dal 14 dicembre 2016 al 31 marzo 2017. L’invio può essere effettuato dal contribuente o da un intermediario delegato tramite il servizio on-line dell’area "Fatture e corrispettivi" oppure con software di mercato che producano il file XML previsto dalle specifiche tecniche.
Ambito dei dati da trasmettere
Devono essere trasmessi i dati delle fatture emesse, indipendentemente dalla registrazione, quelli delle fatture ricevute e delle bollette doganali registrate ex art. 25 del d.P.R. 633/1972, nonché le note di variazione. Non rientrano nella comunicazione altri documenti, come le schede carburante. Per le fatture di importo inferiore a 300 euro, anche se registrate con documento riepilogativo, vanno comunicati i dati di ciascuna singola fattura.
Chiarimenti sul campo "natura" dell’operazione
Il campo "Natura" va compilato solo quando la fattura non espone l’imposta ma riporta una specifica annotazione. La circolare distingue i codici da usare per operazioni escluse (N1), non soggette (N2), non imponibili (N3), esenti (N4), soggette a regime del margine o IVA non esposta (N5), reverse charge (N6) e IVA assolta in altro Stato UE (N7). Viene precisato che N7 si usa, tra l’altro, per alcune vendite a distanza e per taluni servizi elettronici/telecomunicazioni con MOSS, con imposta e aliquota pari a zero nel tracciato.
Numero del documento e dati facoltativi di detraibilità/deducibilità
Per le fatture emesse il campo "Numero" deve riprodurre esattamente il numero progressivo univoco indicato in fattura; per le fatture ricevute, se il numero non è disponibile, si inserisce "0". I campi "detraibile" e "deducibile" sono facoltativi e alternativi tra loro: servono a indicare, rispettivamente, la percentuale detraibile o la deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi, per il soggetto acquirente o committente persona fisica non operante in attività d’impresa, arte o professione.
Ulteriori chiarimenti tecnici e casi particolari
Se è presente una stabile organizzazione o un rappresentante fiscale in fattura, i relativi dati devono essere indicati con i campi obbligatori previsti; per le bollette doganali prive dei dati del cedente, vanno riportati i dati dell’ufficio doganale. Anche le fatture di importo inferiore a 300 euro devono essere comunicate analiticamente. Per gli acquisti intracomunitari e le operazioni interne in reverse charge, i dati vanno comunicati una sola volta nella sezione dei documenti ricevuti, con codice N6 e, quando richiesto, compilazione di imposta e aliquota. Per le operazioni extra-UE, le cessioni di beni sono N3, mentre le prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti sono N2.
Regime forfetario ex legge 398/91
Le associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati che applicano il regime della legge 398/91 devono trasmettere i dati delle fatture emesse, ma non quelli delle fatture ricevute, poiché esonerati dall’obbligo di registrazione di queste ultime.
Chiarimenti sullo spesometro ex art. 21 d.l. 78/2010
I chiarimenti tecnici forniti per la trasmissione opzionale valgono anche per la comunicazione trimestrale dei dati fatture. Il nuovo art. 21 prevede l’invio entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Anche i contribuenti non optanti possono utilizzare il Sistema di Interscambio per emettere o ricevere fatture elettroniche, con acquisizione automatica dei relativi dati da parte dell’Agenzia.
Esclusioni totali o parziali dall’obbligo di comunicazione
Sono esclusi, in tutto o in parte, alcuni soggetti: i produttori agricoli situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del d.P.R. 601/1973; le pubbliche amministrazioni, esonerate dall’invio delle fatture ricevute ma tenute a comunicare le fatture emesse verso soggetti privati non transitati da SdI; i contribuenti in regime forfetario ex legge 190/2014; e i contribuenti in regime fiscale di vantaggio ex art. 27 del d.l. 98/2011 ("minimi"). Per i produttori agricoli non montani, l’adempimento riguarda solo le operazioni attive, tramite le autofatture emesse dai cessionari.
Operazioni straordinarie e soggetti estinti
In caso di fusioni, scissioni, cessioni d’azienda, conferimenti o altre trasformazioni soggettive con estinzione del dante causa, il soggetto avente causa deve presentare comunicazioni distinte per le proprie fatture, per quelle del soggetto estinto nel periodo di efficacia dell’operazione e, se non già inviati, per i dati del periodo precedente l’operazione straordinaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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