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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20160/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione il rigetto, da parte della Corte di appello, della proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. avanzata in appello; contestava inoltre la mancata astensione dei giudici che avevano precedentemente respinto il concordato (art. 34 c.p.p.), e la valutazione operata dalla Corte circa la qualificazione del contenitore pieno di liquido esplodente come bottiglia molotov/ordigno esplosivo (art. 4, commi 1 e 2, legge 2 ottobre 1967 n. 895).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. È stato ritenuto che non sussisteva obbligo di astensione dei giudici d'appello dopo il rigetto del concordato; che le censure sulla mancata motivazione del rigetto del concordato non erano ammissibili in cassazione salvo i vizi limitati dalla giurisprudenza (formazione della volontà, consenso del PM, contenuto difforme, prescrizione già maturata); e che la qualificazione della bottiglia come ordigno esplosivo era correttamente motivata in base alle risultanze probatorie e alla giurisprudenza consolidata che considera le bottiglie incendiarie come congegni micidiali/armi da guerra. Conseguentemente è stata confermata la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado (pena complessiva: 2 anni, 4 mesi e 3.000 euro di multa) e l'obbligo per l'appellante di pagare ulteriori spese processuali.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 599-bis

    Disciplina il concordato in appello; la Corte ha ritenuto che il giudice di appello non sia obbligato ad astenersi se aveva in precedenza rigettato la proposta e che i motivi impugnabili in Cassazione sono limitati (formazione della volontà, consenso del PM, contenuto difforme, prescrizione antecedente).

  • codice di procedura penale, art. 602

    Richiamato in relazione alla disciplina del concordato/patteggiamento in appello; la giurisprudenza distingue il concordato in appello dagli istituti del patteggiamento ex artt.444-448 c.p.p.

  • codice di procedura penale, art. 34

    Norma sull'astensione dei giudici; la Corte ha ritenuto che non imponga, nel caso di rigetto di un concordato in appello, un obbligo di astensione per la successiva partecipazione al giudizio.

  • codice penale, art. 110

    Norma sulla concorso di persone nel reato; utilizzata per l'imputazione congiunta dei reati contestati.

  • codice penale, art. 424

    Riferimento all'ipotesi di incendi o attentati (nell'ambito dei reati contestati al capo B); impiegata nel quadro delle accuse formulate.

  • codice penale, artt. 582 e 583

    Norme riguardanti lesioni e fatti connessi alla dimensione dell'offesa e della pericolosità; citate nell'impianto accusatorio relativo ai capi di imputazione.

  • legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 4, commi 1 e 2

    Norma specifica richiamata per l'inquadramento della bottiglia incendiaria quale ordigno esplosivo/arma: la Corte ha applicato tale disciplina per ritenere la bottiglia molotov un congegno micidiale.

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 1

    Giurisprudenza citata che equipara le bottiglie e gli involucri esplosivi o incendiari alle armi da guerra; fondamento per ritenere la bottiglia incendiaria come arma/ordigno.

  • codice di procedura penale, artt. 444-448

    Istituto del patteggiamento (applicazione della pena su richiesta): la Corte ha sottolineato la differenza fra questo istituto e il concordato in appello, che non produce gli stessi effetti premiali.

  • codice di procedura penale, art. 129

    Riferimento alle condizioni di proscioglimento; la giurisprudenza indica limiti all'impugnabilità in Cassazione delle decisioni sul concordato quando riguardino questioni simili a quelle ex art. 129.

  • Costituzione, artt. 3 e 24

    Sollevata questione di legittimità costituzionale relativa (presunta) a discriminazione o limitazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata rispetto alla disciplina del concordato in appello.

Massime di principio

  • Il rigetto di una proposta di concordato in appello non determina automaticamente l'obbligo di astensione del collegio d'appello: l'astensione ex art. 34 c.p.p. non trova applicazione automatica in tale ipotesi, salvo specifiche norme o profili di incompatibilità.
  • In Cassazione le doglianze sul concordato in appello sono ammissibili in misura limitata: è possibile impugnare solo vizi attinenti alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero, a pronunciato difforme del giudice o all'omessa dichiarazione di prescrizione già maturata prima della sentenza.
  • La valutazione di congruità dosimetrica di un concordato spetta al giudice di appello e il semplice fatto che il PM in udienza formuli le stesse richieste non obbliga il giudice ad accogliere il concordato; la discrezionalità motivata del giudice di appello è sindacabile in Cassazione solo nei limiti sopra indicati.
  • Per la qualificazione di una bottiglia incendiaria come ordigno esplosivo o arma da guerra rilevano le caratteristiche materiali (liquido infiammabile, presenza di congegni accendifiamma, capacità di cagionare incendio/deflagrazione) e le conseguenze potenziali sull'incolumità delle persone: la giurisprudenza consolidata tende a considerare dispositivi del tipo bottiglia molotov come congegni micidiali.
  • Nelle situazioni simili, la difesa che intenda impugnare il rigetto del concordato dovrebbe concentrarsi su elementi formali/processuali (vizi nella formazione del consenso, mancanza del consenso del PM, difformità della pronuncia) o produrre prova diretta circa l'assenza, in concreto, delle caratteristiche che farebbero qualificare l'oggetto come ordigno.

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