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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9675/2020 del 26/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente creditore)

La controversia

Una società di autonoleggio riceveva dall'agente della riscossione, per conto del Comune, una cartella di pagamento relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada commesse dai conducenti di veicoli concessi a noleggio, a breve o a lungo termine. Il Giudice di pace respingeva l'opposizione della società, interpretando l'art. 196 C.d.S. nel senso che il locatario si aggiunge, e non si sostituisce, al proprietario tra i soggetti responsabili in solido. Il Tribunale di Firenze confermava tale decisione con sentenza n. 2427/2016, depositata il 22 giugno 2016. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società denunciava la violazione dell'art. 196 C.d.S., sostenendo che, nel noleggio, il locatario è responsabile in solido con il conducente e sostituisce il proprietario; invocava anche le circolari amministrative secondo cui, identificati i locatari, la contestazione dovrebbe essere notificata a questi ultimi e non al proprietario. Con il secondo motivo denunciava l'omesso esame del fatto decisivo di avere comunicato al Comune i nominativi dei locatari, così consentendogli di identificare i soggetti cui rivolgere la pretesa.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, perché entrambi dipendevano dall'interpretazione dell'art. 196 C.d.S., e li ha respinti. Ha confermato che, nel noleggio senza conducente, il locatario si aggiunge al proprietario e al conducente tra i responsabili in solido, senza sostituire il proprietario. La disciplina mira a garantire all'amministrazione un debitore individuabile attraverso la titolarità di un diritto agevolmente accertabile; il nominativo del locatario è noto al solo locatore, sicché resta legittima la pretesa del Comune verso il proprietario. È stato quindi ritenuto irrilevante che la società avesse comunicato i nominativi dei locatari. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 1.800 euro oltre 200 euro per spese generali, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 196, comma 1, C.d.S.

    La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione. Nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest’ultimo è noto al solo locatore. Di qui, la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate (Cass. 18988/2015; 1845/2018), cosi che è irrilevante che, di fatto, la società abbia o meno comunicato i nominativi dei conducenti (dei locatari), in quanto la norma istituisce come responsabile solidale il proprietario, e ciò legittima la pretesa del comune verso quest’ultimo (Cass. 1845/2018).

    Nel noleggio senza conducente il locatario è responsabile in solido con il conducente, ma non sostituisce il proprietario: quest'ultimo resta responsabile, anche se la società di noleggio abbia comunicato all'amministrazione i nominativi dei locatari.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel noleggio di un veicolo senza conducente, ai sensi dell'art. 196 C.d.S., il locatario responsabile in solido con il conducente si aggiunge al proprietario e non lo sostituisce; l'amministrazione può quindi rivolgere la pretesa sanzionatoria anche al proprietario.
  • La responsabilità solidale del proprietario è funzionale a garantire all'amministrazione un soggetto debitore individuabile sulla base di una titolarità agevolmente accertabile; la comunicazione, da parte del locatore, dei nominativi dei locatari non esclude tale responsabilità né rende illegittima la pretesa verso il proprietario.

Come è indicizzato

RamiResponsabilità civile
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