Cassazione Penale, Ordinanza n. 30155/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per violazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Con il primo motivo sosteneva, in sostanza, che la disciplina sulle notificazioni di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. sarebbe stata applicabile anche all'appello proposto da un imputato detenuto per altra causa, con conseguente erroneità del regime notificatorio seguito; la Corte di cassazione ha però rilevato che non vi era prova che, al momento della proposizione dell'appello, l'imputato fosse ristretto in carcere. Con il secondo motivo contestava la legittimità della declaratoria di assenza dell'imputato e le conseguenze processuali derivatene; la Corte ha ritenuto che tali obiezioni non scalfissero la ratio dell'inammissibilità già affermata per mancato rispetto degli oneri formali imposti dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
è applicabile all'atto di appello proposto dall'imputato detenuto per altra causa, ove lo stato detentivo non sia noto al giudice che procede, posto che, in tal caso, difettando la condizione prevista dall'art. 156, comma 4, cod. proc. pen., le notificazioni devono avvenire con le forme ordinarie e non con quelle stabilite dal citato art. 156 cod. proc. pen.
La norma si applica all'atto di appello solo se l'imputato è detenuto per altra causa e tale stato non sia noto al giudice; in mancanza di prova della detenzione non opera il regime notificatorio speciale invocato dal ricorrente.
art. 156, comma 4, c.p.p.
È richiamato come condizione che, se mancante, impone che le notificazioni avvengano con le forme ordinarie e non con quelle speciali.
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
gli oneri formali previsti a pena di inammissibilità
Gli oneri formali introdotti dalla novella si applicano anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato; la loro violazione legittima la declaratoria di inammissibilità.
art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
È la disposizione che ha novellato l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
Massime di principio
- L'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. sulla notificazione dell'atto di appello all'imputato detenuto per altra causa presuppone la prova della detenzione al momento della proposizione dell'impugnazione; in assenza di tale prova non può essere invocato il regime speciale.
- La violazione degli oneri formali previsti dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, e tale disciplina si estende anche al ricorso per cassazione che censuri l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.
- Quando il ricorso non scalfisce la ratio autonoma della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte di cassazione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, in difetto di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella sua causazione, è dovuta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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