Ordinanza n. 1229/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza dirigenziale n. 36 del 02.02.2026, notificata in data 10 febbraio 2026, avente ad oggetto l'applicazione di sanzione amministrativa opere abusive, del regolamento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative agli abusi edilizi, adottato con deliberazione del Commissario straordinario n. 4 del 01.02.2024 e della stessa delibera, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per opere abusive, nonché regolamento comunale sulle sanzioni edilizie e relativa delibera commissariale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale n. 36 del 2 febbraio 2026, notificata il 10 febbraio 2026, avente a oggetto l'applicazione di una sanzione amministrativa per opere abusive. Sono stati inoltre impugnati il regolamento comunale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative agli abusi edilizi, adottato con deliberazione del Commissario straordinario n. 4 del 1 febbraio 2024, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e non contiene una specifica valutazione del fumus boni iuris; dà invece atto della domanda cautelare e valuta positivamente il periculum in mora in relazione alle condizioni economiche della ricorrente, documentate mediante dichiarazioni sostitutive cui è riconosciuto un principio di prova.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza dirigenziale impugnata sub a). Il periculum in mora è stato ravvisato nel pregiudizio derivante dalle condizioni economiche della ricorrente, delle quali è stato fornito un principio di prova mediante dichiarazioni sostitutive rese sotto responsabilità. L'ordinanza non dispone la sospensione del regolamento comunale né della deliberazione commissariale. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 10 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il provvedimento non esplicita ulteriormente i presupposti applicati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia del provvedimento sanzionatorio quando ravvisi un pregiudizio cautelare concreto e attuale, anche in relazione alle condizioni economiche del destinatario, adeguatamente documentate almeno mediante un principio di prova.
- L'accoglimento della domanda cautelare può essere limitato allo specifico provvedimento applicativo impugnato, senza estendersi automaticamente agli atti generali o presupposti contestati insieme ad esso.
- L'accoglimento della domanda cautelare non definisce il merito della controversia, che deve essere trattato all'udienza successivamente fissata dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
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