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Sentenza

Sentenza del 06/05/2024 n. 12074 - Corte di Cassazione

Processo tributario - Esecutività delle sentenze

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della pronuncia della CTR del Lazio (sentenza 11/02/2016 n. 725/2016) che aveva accolto l'appello del contribuente e disposto il rimborso di Euro 23.784,96 per cancellazione di ipoteca e mancata notifica della cartella IRAP 2003. LAgente della riscossione contestava la possibilità di chiedere l'ottemperanza di una sentenza non passata in giudicato, richiamando la previgente formulazione dellart. 69 D.Lgs. 546/1992 e le modifiche introdotte dal D.Lgs. 156/2015 richiedenti un decreto ministeriale per loperativita. Inoltre deduceva che lart. 68, comma 2, fosse applicabile solo ai pagamenti frazionati in pendenza di giudizio e che la sentenza in questione dovesse considerarsi non immediatamente esecutiva. Era inoltre contestata la notifica a mezzo PEC del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia. Ha affermato il principio che le sentenze di condanna dellamministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, emesse dopo il 1.1.2016, hanno natura immediatamente precettiva ed esecutività, e tale carattere non puo essere limitato alle sole ipotesi tassativamente previste dallart. 68, primo comma. La Corte ha precisato che la vigenza del decreto ministeriale di attuazione non ostacola loperativita del principio di immediata esecutorieta e che il contribuente puo chiedere l'ottemperanza ai sensi dellart. 70 anche se la sentenza non e ancora passata in giudicato. E stata rigettata anche leccezione di inesistenza della notifica a mezzo PEC. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate nel dispositivo). Sentenza pronunciata il 17 aprile 2024, depositata il 6 maggio 2024.

Norme richiamate

  • art. 68 D.Lgs. 546/1992

    Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza

    La Corte ha considerato le fattispecie previste dallart. 68 come manifestazioni del principio generale di efficacia immediata delle sentenze tributarie, non come limiti alla esecutorieta delle sentenze di condanna al pagamento

  • art. 69 D.Lgs. 546/1992

    Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme ... le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente ... sono immediatamente esecutive

    L'art. 69 ha natura immediatamente precettiva: la sua previsione di esecutorieta delle sentenze di condanna al pagamento esprime un principio generale che rende applicabile l'ottemperanza anche per sentenze non passate in giudicato emesse dopo il 1.01.2016

  • art. 70 D.Lgs. 546/1992

    La parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato

    La Corte estende la possibilita per il contribuente di ottenere l'ottemperanza anche laddove la sentenza non sia ancora passata in giudicato, in ragione della natura precettiva delle sentenze di condanna

  • art. 49 D.Lgs. 546/1992

    Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile

    La novellata formulazione (dal 1.1.2016) ha esteso il richiamo al codice di procedura civile senza l'esclusione espressa dell'art. 337 c.p.c., contribuendo a fondare il richiamo ai principi generali di esecutorieta provvisoria

  • art. 1, comma 2 D.Lgs. 546/1992

    Si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto

    Il richiamo generale al codice di procedura civile consente di applicare, in quanto compatibili, principi come l'art. 282 c.p.c. sull'esecutorieta provvisoria

  • art. 3-bis L. 21 gennaio 1994, n. 53

    Facolta per gli avvocati di notificare atti a mezzo posta elettronica certificata

    Ha giustificato la validita della notifica a mezzo PEC del ricorso per cassazione nel caso di specie

  • art. 282 c.p.c. (richiamato)

    Principio generale sulla esecutorieta provvisoria delle sentenze richiamato dalla giurisprudenza come base per riconoscere efficacia immediata alle sentenze tributarie favorevoli al contribuente

Massime di principio

  • Le sentenze delle commissioni tributarie che condannano l'amministrazione al pagamento di somme, emesse dopo il 1/01/2016, vanno considerate immediatamente precettive ed esecutive e possono dar luogo a richiesta di ottemperanza anche se non sono ancora passate in giudicato
  • L'operativita del principio di immediata esecutivita non dipende dall'adozione del decreto ministeriale previsto da disposizioni di coordinamento: la mancata emanazione del decreto non priva la sentenza del suo carattere precettivo
  • Le fattispecie elencate dall'art. 68 (rimborso per pagamenti frazionati) non esauriscono i casi di esecutorieta: sono manifestazioni del piu generale principio di efficacia immediata
  • Le notifiche a mezzo PEC, se conformi alla normativa vigente (art. 3-bis L. 53/1994 e successive), sono valide anche per il ricorso per cassazione in materia tributaria ove permessa
  • In caso simile il contribuente puo legittimamente chiedere l'ottemperanza per ottenere il rimborso o la cancellazione di misure cautelari anche prima del passaggio in giudicato, mentre lamministrazione ha lobbligo di conformarsi alla statuizione giudiziale e di adottare i provvedimenti di sgravio o rimborso consequenziali

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