Cassazione Penale, Sentenza n. 44834/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto l'appello contro l'ordinanza del Tribunale di Prato del 2 maggio 2022, con la quale era stata negata la revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari adottata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio). Il ricorrente sosteneva che l'attività di collaborazione con la Procura e la definizione del procedimento mediante applicazione della pena (rito direttissimo con pena di 3 anni e 6 mesi) avevano attenuato o eliminato le esigenze cautelari; deduceva inoltre vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe valutato l'attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto che gli elementi prodotti dalla difesa non fossero documentalmente provati e dunque non verificabili, e aveva evidenziato la gravità del reato (più di 1 kg di ketamina e 1200 pastiglie di ecstasy).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: nel frattempo era intervenuta la sentenza di applicazione della pena divenuta definitiva (ordinanza del 17/10/2022 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di applicazione pena), e la definitività del titolo esecutivo determina la cessazione della funzione della misura cautelare, rendendo incompatibile la verifica cautelare richiesta. Alla dichiarazione di inammissibilità non è seguita condanna alle spese né sanzione pecuniaria, essendo il venir meno dell'interesse sopraggiunto non configurabile come soccombenza.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; la gravità quantitativa del fatto (oltre 1 kg di ketamina e 1200 pastiglie di ecstasy) è valutata dal giudice come elemento a favore della permanenza della misura cautelare
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata ai fini della sintesi del ricorso; utilizzata per delimitare la compressione dei motivi nel ricorso per cassazione
cod. proc. pen., art. 656, comma 10
art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
Previsione sulla sospensione dell'esecuzione; la Corte osserva che anche in caso di sospensione l'irrevocabilità della condanna impedisce una 'soluzione di continuità' tra misura cautelare e esecuzione della pena, giustificando l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018 (Privitera)
Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018. Privitera, Rv. 272764
Principio per cui la definitività della sentenza di condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura cautelare e rende inammissibile l'impugnazione cautelare volta a ottenere la revoca o modificazione della misura
Giurisprudenza: Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166
Principio secondo cui il venir meno dell'interesse sopraggiunto dopo la proposizione del ricorso non costituisce soccombenza e quindi non comporta condanna alle spese o sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- Se, dopo il ricorso cautelare, interviene una sentenza di condanna divenuta definitiva, viene meno l'interesse alla decisione sul provvedimento cautelare: l'impugnazione cautelare diventa inammissibile perché la funzione della misura si estingue con l'esistenza del titolo esecutivo
- L'attenuazione o cessazione delle esigenze cautelari deve risultare da elementi documentalmente verificabili e non da sole dichiarazioni difensive o da un parere favorevole del pubblico ministero privo di motivazione; il giudice richiede prova documentale e verificabile
- La gravità del reato e le consistenti quantità di stupefacente sequestrate sono fattori che rafforzano la permanenza di misure cautelari, anche se esistono elementi di collaborazione o definizione del processo
- La mera esistenza di un accordo o di una collaborazione che confluisce in altro procedimento non accessibile alle parti non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l'attualità dell'attenuazione delle esigenze cautelari senza idonea documentazione
- La mancanza di interesse sopraggiunta non configura soccombenza: il ricorrente non è automaticamente condannato alle spese o a sanzioni pecuniarie quando l'inammissibilità dipende dal venir meno dell'interesse
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44656/2022 del 24/11/2022
- Sentenza penale · 24 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44658/2022 del 24/11/2022
- Sentenza penale · 24 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44660/2022 del 24/11/2022
- Sentenza penale · 24 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44664/2022 del 24/11/2022
- Sentenza penale · 24 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44665/2022 del 24/11/2022
- Sentenza penale · 24 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44666/2022 del 24/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →