Cassazione Penale, Sentenza n. 2312/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'ordinanza del Gip che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il tentato omicidio di Alessio Marzani. I motivi principali: (1) censura sull'utilizzabilità delle comunicazioni intercorrenti su piattaforma criptata "Sky ecc" acquisite dall'autorità giudiziaria francese e trasmesse alla Procura di Roma tramite Ordine Europeo d'Indagine (OEI)/rogatorie; si deduce violazione delle norme sulle intercettazioni (mancanza di decreti autorizzativi italiani, assenza di controllo giudiziario italiano sulle operazioni di captazione/decifratura, dubbi sulla catena di custodia e genuinità dei file; la difesa sostiene che si tratti di intercettazioni non utilizzabili e che manchino i verbali di decriptazione); (2) contestazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: la difesa ha sostenuto carenza probatoria, assenza di conversazioni decisive e rilevato che la persona offesa era invisa a più persone, oltre ad affermare che il Tribunale avrebbe mutuato argomentazioni non pertinenti alla posizione del Demce.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che le comunicazioni Sky ecc., acquisite dalla polizia giudiziaria francese e trasmesse in esecuzione di OEI/rogatorie, costituiscono dati acquisiti "ex post" e, secondo la giurisprudenza consolidata, vanno qualificati come documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (dato informatico in chiaro ottenuto dalla decriptazione) e non come intercettazioni soggette alla disciplina più stringente salvo che si tratti di captazione in tempo reale. Ha richiamato il principio del mutuo riconoscimento e la presunzione di legittimità degli atti compiuti dall'autorità straniera nell'ambito di cooperazione giudiziaria europea (direttiva 2014/41/UE e d.lgs. n.108/2017), affermando che non compete al giudice italiano sindacare la regolarità dell'esecuzione degli atti svolti dallo Stato estero in assenza di concrete e specifiche prove di violazione di diritti fondamentali. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti o della persuasività delle prove; ha confermato che la motivazione del Tribunale sul punto non risultava manifestamente illogica. Conseguentemente il rigetto del riesame è stato confermato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e non è stata disposta alcuna rimessione in libertà.
Norme richiamate
Direttiva 2014/41/UE (Ordine Europeo d'Indagine)
L'art. 2 di tale direttiva stabilisce che «Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva»; l'art. 9 che «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione..."
La Corte ha richiamato il principio del mutuo riconoscimento: l'OEI eseguito da uno Stato membro presume la legittimità degli atti e impedisce al giudice dello Stato richiedente di riesaminare la regolarità dell'attività svolta dallo Stato di esecuzione salvo prova concreta di violazione di diritti fondamentali.
D.lgs. 27 giugno 2017, n. 108 (attuativo della direttiva 2014/41/UE)
Strumento di recepimento del sistema dell'OEI in Italia; rafforza la disciplina della cooperazione e la presunzione di esecuzione regolare dell'OEI tra Stati membri.
Art. 266-bis cod. proc. pen.
Regola le intercettazioni di flussi di comunicazioni relativi a sistemi telematici; la Corte distingue tra captazione in tempo reale (soggetta a questa disciplina) e decriptazione ex post.
Art. 234 cod. proc. pen.
I dati informatici ottenuti e resi intellegibili (decriptati) possono assumere la natura di documento acquisibile ai fini probatori; le chat estratte e decifrate dallo Stato estero sono state inquadrate come documenti ai sensi di questa norma.
Art. 234-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla giurisprudenza per legittimare l'utilizzazione dei dati decriptati come rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale digitale.
Art. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamate in relazione ai limiti ordinari di utilizzabilità di atti esteri; la Corte ha precisato che atti trasmessi a seguito di cooperazione internazionale possono essere utilizzati salvo conflitto con norme inderogabili o principi fondamentali.
Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Norma relativa ai presupposti della misura cautelare; la Corte ha esaminato la motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi e ritenuto non fondate le censure in cassazione.
Art. 606, comma 1 cod. proc. pen.
Regime delle censure ammissibili in cassazione; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità, escludendo rimeditazioni sui fatti e sulle valutazioni di merito che non evidenzino vizi di motivazione specifici.
Art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Previsione di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto di detenzione quando dalla decisione non deriva la rimessione in libertà.
Massime di principio
- Le comunicazioni criptate acquisite e decriptate da un'autorità giudiziaria straniera e trasmesse tramite OEI/rogatorie sono generalmente qualificate come "documenti" acquisiti legittimamente e godono della presunzione di regolarità; il giudice italiano non rivede la regolarità formale dell'attività svolta nello Stato estero salvo concrete prove di violazione di diritti fondamentali.
- Occorre distinguere tra captazione in tempo reale (intercettazione soggetta alla disciplina di cui all'art. 266-bis) e acquisizione ex post dei contenuti già presenti sui server/decriptati: la prima richiede specifici decreti autorizzativi, la seconda può essere acquisita come documento se prodotta legittimamente dallo Stato che ha effettuato la decriptazione.
- In caso di cooperazione giudiziaria europea (OEI) prevale il principio del mutuo riconoscimento: lo Stato di esecuzione esegue l'atto secondo le proprie regole e lo Stato richiedente presume la regolarità dell'esecuzione, con onere a carico di chi eccepisce di provare concrete violazioni.
- In sede di ricorso per cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del materiale probatorio o una semplice proposta di diversa lettura dei fatti; le censure devono riguardare vizi di diritto o manifeste illogicità della motivazione per essere accolte.
- Per contestare l'utilizzabilità di dati informatici acquisiti all'estero la difesa deve articolare censure specifiche e concrete (es. elementi che dimostrino alterazione della catena di custodia, mancanza di autorizzazioni essenziali, violazione manifesta di garanzie fondamentali), altrimenti opera la presunzione di legittimità.
- Se l'autorità straniera ha provveduto alla decriptazione tramite proprio algoritmo o intervento tecnico e ha rilasciato i file come risultato di indagine, il loro trasferimento mediante OEI/rogatoria li rende utilizzabili nel procedimento italiano salvo prova contraria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2152/2024 del 18/01/2024
- Sentenza penale · 18 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2154/2024 del 18/01/2024
- Sentenza penale · 18 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2155/2024 del 18/01/2024
- Sentenza penale · 18 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2156/2024 del 18/01/2024
- Sentenza penale · 18 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2157/2024 del 18/01/2024
- Sentenza penale · 18 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2158/2024 del 18/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →