Cassazione Penale, Sentenza n. 3088/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 18/04/2024 che aveva respinto la richiesta, ex art. 309 c.p.p., di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Gip il 28/03/2024 per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990. Due principali censure: 1) omessa trasmissione al Tribunale del riesame di tutta la documentazione relativa all'Order of Investigation Europeo (O.I.E.) n. 91/22 e delle chat acquisite sulle piattaforme criptate SkyEcc ed Eurochat (es. specifici PIN e account), con richiesta di perdita di efficacia della misura; 2) inutilizzabilità dei messaggi acquisiti dall'estero tramite O.I.E. per violazione delle garanzie del giusto processo e dei diritti di difesa (artt. 191, 271 c.p.p.), richiamando pronunce nazionali e sovranazionali (Sez. 4 e CJEU C-670/22) e sostenendo che si tratterebbe di intercettazioni "massive" non conformi all'ordinamento interno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Motivazioni principali: a) molte delle doglianze, in particolare la mancata trasmissione di atti relativi all'O.I.E., non erano state dedotte in maniera concreta e specifica davanti al Tribunale del riesame e pertanto risultano inammissibili come censure "nuove" in cassazione; b) il Tribunale del riesame aveva accertato che la polizia giudiziaria francese aveva trasmesso plichi sigillati contenenti i supporti informativi, che erano stati ricevuti, estrapolati e trascritti dalla polizia giudiziaria italiana e poi inviati al Tribunale, operazioni assistite da presunzione di legittimità e non sorrette da elementi concreti di manipolazione; c) quanto alla utilizzabilità delle comunicazioni decrittate acquisite tramite O.I.E., le Sezioni Unite (sentenze n. 23755 e n. 23756 del 29/02/2024) hanno stabilito che tali acquisizioni rientrano nella disciplina della circolazione delle prove (art. 270 c.p.p. e correlati), non nell'art. 234-bis c.p.p.; non è richiesta preventiva autorizzazione del giudice italiano per l'emissione dell'O.I.E. quando lo Stato estero già detiene le prove; l'utilizzabilità può essere esclusa solo se il giudice italiano accerti una violazione dei diritti fondamentali, onere probatorio a carico della parte che lo invoca; l'impossibilità di accesso all'algoritmo di cifratura non comporta di per sé una violazione dei diritti fondamentali. d) i rilievi alla giurisprudenza successiva (Sez. 4 Valletta, pronunce CJEU) non mutano l'esito, poiché le Sezioni Unite hanno già definito i principi applicabili e le eventuali violazioni del procedimento estero andavano eccepite dinanzi all'autorità giudiziaria francese. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale che regola il riesame delle misure cautelari; la Corte osserva che eccezioni non dedotte concretamente davanti al Tribunale del riesame non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione.
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge; la Corte ha ritenuto le deduzioni in parte inammissibili e in parte infondate.
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
Disposizione sostanziale (il fatto contestato): traffico e detenzione illecita di stupefacenti, per la quale sono ammesse intercettazioni nel sistema processuale interno.
art. 270 cod. proc. pen.
Regime della circolazione delle prove tra procedimenti: secondo le Sezioni Unite, la trasmissione di contenuti decrittati già acquisiti all'estero tramite O.I.E. rientra in questa disciplina e può essere acquisita senza preventiva autorizzazione giudiziale italiana.
art. 238 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina generale sulla produzione di atti e alla cooperazione internazionale in materia di prove, inquadrato con l'art. 270.
art. 78 disposizioni attuative c.p.p.
Normativa attuativa rilevante per la circolazione delle prove; richiamata nel contesto della disciplina applicabile agli O.I.E.
art. 234-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la collaborazione internazionale per attività tecniche: le Sezioni Unite hanno escluso la sua applicazione quando lo Stato estero già detiene e fornisce prove acquisite autonomamente.
art. 132 d.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy previgente)
Regola l'acquisizione di dati sul traffico dalle società di telecomunicazioni; la Corte ha ritenuto che tale disciplina si applichi alle richieste ai fornitori di servizio ma non alle richieste rivolte all'autorità giudiziaria estera che già detenga i dati.
Direttiva 2014/41/UE (art. 6 e art. 31)
Art. 6 evocato in relazione all'ipotesi di autorizzazione preventiva; art. 31 disciplinante intercettazioni transfrontaliere: la Corte europea (C-670/22) rileva che certe captazioni ricadono in art. 31, ma le Sezioni Unite hanno già indicato come tale disciplina sia stata recepita nell'ordinamento italiano e quali limiti devono essere valutati dal giudice nazionale.
d.lgs. n. 108/2017 (art. 44)
Atto di recepimento di disposizioni direttive (collegato all'art. 31 della direttiva); le Sezioni Unite hanno richiamato l'art. 44 come riferimento per l'attuazione nella disciplina nazionale.
artt. 191 e 271 cod. proc. pen.
Norme che disciplinano garanzie procedurali e utilizzabilità delle intercettazioni: la Corte osserva che l'onere di allegare e provare una violazione dei diritti fondamentali grava sulla parte che la invoca e che tali eccezioni dovevano essere formulate con precisione davanti al giudice competente.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 23755 e n. 23756 del 29/02/2024
Giurisprudenza centrale richiamata: stabilisce che le acquisizioni via O.I.E. di contenuti di criptofonini già decrittati dall'autorità estera rientrano nell'art. 270 c.p.p., non richiedono preventiva autorizzazione del giudice italiano e sono utilizzabili salvo prova concreta della violazione dei diritti fondamentali.
Corte di Giustizia UE, causa C-670/22 (sentenza 30/04/2024)
Ha precisato che l'infiltrazione negli apparecchi per estrarre traffico e comunicazioni è intercettazione soggetta all'art. 31 della direttiva; la Cassazione ha ritenuto il rilievo rilevante ma integrato e circoscritto dalla pronuncia delle Sezioni Unite relativamente all'attuazione in Italia.
Sez. 4 Corte di Cassazione, sent. n. 13535 del 12/03/2024 (Valletta)
Pronuncia che aveva adottato un orientamento difforme rispetto alle Sezioni Unite; la Corte ricorda che l'orientamento delle Sezioni Unite ha superato tale posizione e che i principi delle Sezioni Unite trovano applicazione.
Massime di principio
- Le acquisizioni all'estero di contenuti di comunicazioni decrittate già in possesso dell'autorità estera, ottenute mediante Order of Investigation Europeo, si inquadrano nella disciplina della circolazione delle prove (art. 270 c.p.p.) e non richiedono di norma una preventiva autorizzazione del giudice italiano.
- L'utilizzabilità di prove acquisite all'estero può essere esclusa dal giudice italiano solo se la parte interessata allega e prova fatti concreti che dimostrino una violazione dei diritti fondamentali; allegazioni generiche o astratte sono insufficienti.
- Eccezioni procedurali relative a omissioni documentali o vizi dell'acquisizione devono essere sollevate in modo concreto e tempestivo davanti al Tribunale del riesame; tali censure non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione come "nuove" questioni.
- La ricezione e la trasmissione formale di supporti sigillati e l'estrapolazione dei file da parte di pubblici ufficiali godono di una presunzione di legittimità; il rischio di manipolazione deve essere dimostrato con elementi specifici.
- Eventuali violazioni del procedimento di acquisizione verificatesi nello Stato estero devono essere eccepite, di regola, dinanzi all'autorità giudiziaria di quello Stato; il giudice italiano valuta l'utilizzabilità solo se sussistono profili che incidono sui diritti fondamentali secondo i parametri dell'ordinamento interno.
- L'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo di cifratura non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova: occorrono specifiche allegazioni idonee a dimostrare un pericolo concreto di alterazione o inaffidabilità dei dati.
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