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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39120/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (1) insufficiente e generica motivazione del Tribunale, omissione della valutazione delle risultanze istruttorie e dei criteri di valutazione della prova (violazione artt. 546 e 606 c.p.p.); (2) omissione di considerare che fatti commessi fino al 2018 erano già stati oggetto di sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per oblazione (G.I.P. n.375/2018), con possibile violazione dell'art. 649 c.p.p.; (3) omissione di valutazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi (e assorbente il terzo), rilevando carenza motivazionale: il Tribunale non ha valutato il materiale probatorio e ha dato affermazioni meramente assertive, senza affrontare il precedente giudicato. Pertanto la sentenza del 07/11/2022 è annullata e la causa è rimessa per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza. In premessa la Corte ha anche precisato che il reato ex art. 659 c.p. resta procedibile d'ufficio quando riguarda "spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici" ai sensi della novella (d.lgs. n.150/2022).

Norme richiamate

  • art. 659 cod. pen.

    Norma contestata: disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone; la Corte ha confermato che la fattispecie è applicabile ma ha annullato la sentenza per vizi motivazionali e di valutazione probatoria

  • d.lgs. n.150/2022

    la procedibilità a querela prevista dalla novella è esclusa se il fatto ha ad oggetto, come nella specie, "spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici"

    La modifica normativa mantiene la procedibilità d'ufficio per i fatti riferibili a pubblici intrattenimenti, quindi il procedimento per i rumori da locale resta perseguibile d'ufficio

  • art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p.

    Criteri di impugnazione in Cassazione: lett. b) per violazione di legge, lett. e) per carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto fondati i rilievi di carenza motivazionale

  • art. 546 c.p.p.

    Regole sulla motivazione della sentenza: il Tribunale non ha ottemperato agli obblighi di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che giustificano la decisione

  • art. 649 c.p.p.

    Divieto di rinnovazione del procedimento per il medesimo fatto; la Corte ha richiamato la questione sollevata circa il precedente decreto di estinzione per oblazione, rilevando che il Tribunale non ha adeguatamente motivato sulla questione

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto assorbita la doglianza relativa alla mancata valutazione di tale causa a seguito della declaratoria di annullamento per carenza motivazionale

Massime di principio

  • Una sentenza penale deve esporre in modo chiaro e motivato la valutazione delle prove e i criteri adottati: omissioni o affermazioni meramente assertive possono determinare l'annullamento in Cassazione.
  • Prima di pronunciarsi sulla responsabilità per fatti ripetuti occorre verificare l'esistenza di precedenti decisioni che abbiano dichiarato l'estinzione del reato per stessi fatti (oblazione, proscioglimento, ecc.): se i fatti sono identici la prosecuzione può violare l'art. 649 c.p.p.
  • Dopo il d.lgs. n.150/2022, i reati di disturbo del riposo connessi a spettacoli o ritrovi pubblici restano procedibili d'ufficio: la qualità pubblica dell'evento va valutata per determinare la procedibilità.
  • La difesa deve sempre sollevare e documentare l'eventuale applicabilità della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) e chiedere esplicitamente al giudice di motivare il rigetto o l'accoglimento di tale questione.
  • In casi che coinvolgono immissioni sonore, la sentenza deve chiarire e motivare l'uso di mezzi di prova tecnici (rilievi fonometrici) o l'assenza di essi: giudizi generici sui livelli di rumore sono insufficienti.
  • Se la motivazione del giudice di merito manca sui punti decisivi, la Cassazione tende ad annullare e rinviare piuttosto che decidere nel merito, per consentire un nuovo esame completo delle prove.

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