Cassazione Civile, Ordinanza n. 10290/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per omesso versamento TARES relativo all'anno 2013, notificato nel 2019 per un immobile sito in Napoli. La società contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento dell'atto per ritenuta tardività/prescrizione, assumendo che il termine quinquennale fosse decorso. Il Comune ricorrente ha censurato la sentenza d'appello per violazione dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006 e dell'art. 2948, n. 4, c.c., sostenendo che la CTR aveva applicato correttamente in astratto il principio di scissione degli effetti della notificazione, ma aveva poi errato nel far decorrere il termine dalla data di ricezione dell'atto da parte del contribuente anziché dalla data di consegna del plico all'ufficio postale da parte dell'ente impositore, rilevante ai fini del rispetto del termine di decadenza. Il Comune deduceva che il controllo corretto avrebbe dovuto riguardare la data di spedizione/consegna all'ufficio postale, non la ricezione, e che la CTR non aveva verificato il fatto decisivo relativo a tale data, già oggetto di accertamento in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di notificazione degli atti impositivi tributari, il principio della scissione soggettiva degli effetti opera anche per gli atti notificati a mezzo posta e impone di considerare, ai fini della decadenza dell'amministrazione, la data di consegna dell'atto all'ufficio postale, non quella di ricezione da parte del contribuente. Poiché la CTR si era limitata a valorizzare la data di ricezione del 30 gennaio 2019, senza accertare la data di consegna all'ufficio postale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato invocato come parametro di legittimità per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena, di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
Per i tributi locali individua il termine decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento e unifica la disciplina dell'attività di accertamento degli enti locali.
art. 2948, n. 4, c.c.
È stato richiamato dalla parte resistente e considerato nel ragionamento della CTR come base della prescrizione quinquennale dei tributi periodici, ma la Corte di cassazione ha chiarito che il tema decisivo nel caso riguardava la decadenza dalla potestà di accertamento e la data rilevante della notificazione.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
È indicato come norma che, per gli atti tributari, recepisce il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
L. 31 agosto 2022, n. 130, art. 1, comma 1, lett. a)
È stata richiamata per individuare il giudice di rinvio, cioè la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
Massime di principio
- In materia di notificazione degli atti impositivi tributari effettuata a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine decadenziale dell'amministrazione rileva la data di consegna dell'atto all'ufficio postale o comunque di compimento degli adempimenti necessari alla spedizione, non la successiva data di ricezione da parte del contribuente.
- Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche agli atti tributari, indipendentemente dalla loro natura recettizia e dal soggetto che provvede alla notifica.
- Quando il giudice di merito intenda verificare la tempestività della notifica di un avviso di accertamento, deve accertare il momento in cui l'ente ha perfezionato la spedizione; un accertamento limitato alla sola data di ricezione del plico è insufficiente se la questione riguarda la decadenza del potere impositivo.
- Per i tributi locali, il termine di cui all'art. 1, comma 161, L. 296/2006 è un termine di decadenza dall'esercizio del potere di accertamento, e la sua verifica va condotta con riferimento alla data in cui l'ente ha posto in essere gli atti necessari alla notificazione.
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