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Ordinanza

Ordinanza n. 130/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, in servizio presso una sede dell'Esercito Italiano con l'incarico di Addetto ai mezzi mobili campali, ha impugnato il diniego della richiesta di assegnazione temporanea presso sedi più vicine alla residenza della madre, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e bisognosa di assistenza continua e permanente. Ha dedotto, in sintesi, difetto e insufficienza della motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe specificato lo stato degli organici e le coperture per categoria e ruolo, né indicato concrete e insuperabili criticità funzionali. Ha inoltre contestato la mancata verifica della possibilità di impiegarlo in mansioni diverse, purché compatibili con il grado e lo status militare, e il rilievo attribuito alla possibilità che l'assistenza fosse prestata dalla sorella, residente nello stesso Comune della persona disabile e lavoratrice.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In materia di trasferimento del personale militare ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, ha richiamato il principio secondo cui l'estensione della disciplina generale opera, ai sensi dell'art. 981 d.lgs. 66/2010, compatibilmente con lo status militare; l'inciso "ove possibile" richiede la disponibilità, nella sede di destinazione, di un posto in ruolo idoneo a consentire il proficuo impiego del militare, anche in relazione alla specializzazione posseduta. Nel caso concreto, il provvedimento è apparso sufficientemente motivato perché aveva considerato la possibilità di utile collocamento del militare in rapporto alla specializzazione, lo stato dell'organico della sede di provenienza e la possibilità di assistenza da parte di altro familiare non oggettivamente impossibilitato. Tale rete familiare è stata ritenuta rilevante anche ai fini del periculum in mora, poiché idonea ad assicurare nell'immediato un adeguato supporto, unitamente ai permessi ex art. 33, comma 3, l. 104/1992 già concessi al militare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    Il trasferimento o l'assegnazione temporanea per assistere un familiare con handicap grave presuppone, per il personale militare, la possibilità di utile impiego nella sede richiesta e non opera in modo assoluto.

  • art. 33, comma 3, l. 104/1992

    La fruizione dei permessi per assistere il familiare disabile è stata considerata dal giudice nella valutazione del periculum in mora.

  • art. 981 d.lgs. 66/2010

    compatibilmente con il proprio stato

    L'estensione al personale militare degli istituti previsti per la generalità dei dipendenti deve essere compatibile con lo status militare.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata e respinta per insussistenza dei presupposti della tutela cautelare.

Massime di principio

  • Per il personale militare, il beneficio dell'assegnazione temporanea previsto dall'art. 33, comma 5, l. 104/1992 opera compatibilmente con lo status militare, ai sensi dell'art. 981 d.lgs. 66/2010.
  • L'inciso "ove possibile" contenuto nell'art. 33, comma 5, l. 104/1992 richiede che nella sede di destinazione sia disponibile un posto in ruolo idoneo a consentire il proficuo impiego del militare, anche in relazione alla specializzazione posseduta.
  • È sufficientemente motivato il diniego che consideri congiuntamente l'utile collocazione del militare in relazione alla specializzazione, la situazione dell'organico della sede di provenienza e l'impossibilità di sottrarre personale per esigenze organizzative adeguatamente rappresentate.
  • La presenza di un familiare che, secondo gli elementi disponibili, non sia oggettivamente impossibilitato a prestare assistenza alla persona disabile può essere valorizzata, in sede cautelare, sia nella valutazione della motivazione del diniego sia nella verifica del periculum in mora; a tal fine rileva anche la disponibilità di permessi assistenziali già riconosciuti al richiedente.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoResponsabile del procedimento e competenzaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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