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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48295/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione di un telefono cellulare. Nel primo motivo contestava la sussistenza degli elementi oggettivo (diceva di non essere entrato nel pieno possesso del bene e che l'uso era brevissimo) e soggettivo (affermava di non poter sospettare la provenienza delittuosa, di aver operato solo una trattativa infruttuosa e che l'uso della SIM intestata dimostrerebbe buona fede). Nel secondo motivo contestava l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), deducendo che il danno alla persona offesa era lieve, che l'imputato era incensurato e che la disponibilità del bene era temporanea e non abituale; inoltre richiamava la pronuncia della Corte costituzionale n. 156/2020 intervenuta dopo l'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'elemento oggettivo perché non era stata dedotta in sede di appello; ha poi ritenuto manifestamente infondata la censura sull'elemento soggettivo, confermando che il possesso è provato dall'utilizzo prolungato del telefono e dall'attivazione della SIM intestata al ricorrente (con obbligo di esibire documenti per l'attivazione) e che la mancata spiegazione dell'origine è prova indiziaria della conoscenza dell'illiceità. Sul secondo motivo ha ammesso che la questione fondata sulla sentenza della Corte costituzionale n.156/2020 era validamente proposta, ma ha comunque confermato che non sussiste la particolare tenuità: la Corte d'appello ha correttamente valutato l'offesa alla vittima (giovane in gita, privata dell'unico mezzo di comunicazione) e il danno non è stato ritenuto esiguo; la mancata querela non prova la tenuità; l'assenza di abitualità non è rilevante se manca la tenuità. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata: condanna a sei mesi di reclusione e 300,00 euro di multa per ricettazione, con condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La fattispecie richiede il possesso di cosa proveniente da reato e la consapevolezza della provenienza illecita; la corte ha ritenuto che il possesso sia dimostrato dall'utilizzo del telefono e dall'intestazione della SIM e che la mancata spiegazione dell'origine costituisca elemento indiziario della conoscenza dell'illiceità

  • art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)

    La valutazione della particolare tenuità richiede la valutazione complessiva del danno e della gravità dell'offesa; la Corte ha ritenuto che l'offesa non fosse esigua considerato il contesto (persona giovane, privata dell'unico strumento di comunicazione durante una gita) e ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello

  • art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)

    La Corte ricorda che in cassazione non possono essere dedotte questioni nuove non sollevate in appello; il vizio di motivazione e la violazione di legge sono i limiti del sindacato di legittimità

  • Corte costituzionale, sent. n. 156/2020

    La sentenza costituzionale è stata ritenuta postulare la possibilità di invocare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis anche nei casi in cui prima non fosse applicabile; tuttavia la sua applicazione non è automatica e il giudice di merito deve valutare le condizioni di fatto

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen. (spese processuali)

    La Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese processuali in favore della parte resistente, conformemente all'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Se si è trovati in possesso di un bene proveniente da reato (es. telefono), l'uso prolungato e l'attivazione di una SIM intestata sono elementi forti per ritenere il possesso; l'imputato deve fornire una spiegazione credibile sull'origine per contrastare l'addebito di ricettazione
  • La mancata, insufficiente o non attendibile spiegazione sull'origine della cosa costituisce un elemento indiziario valido per accertare la consapevolezza della provenienza illecita; la prova può essere indiretta
  • In cassazione non è possibile sollevare questioni di fatto nuove che non siano state dedotte in appello, salvo che derivino da norme o decisioni sopravvenute; perciò le questioni probatorie vanno svolte già in appello
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva del danno e delle circostanze: non basta l'esiguità del valore economico; il contesto (età della vittima, funzione del bene, perdita del servizio) è rilevante
  • La mancata querela della persona offesa non è, di per sé, indice che l'offesa sia particolarmente tenue e non esclude la perseguibilità del reato
  • Per difendersi efficacemente in casi di ricettazione, è utile produrre prove documentali sull'acquisto/possesso legittimo (scontrini, comunicazioni al gestore, dichiarazioni verificabili) e spiegazioni dettagliate su luogo, tempo e prezzo della cessione

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